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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 12/11/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 217 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Daniela Poloni, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Vittoria Carta, come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._4 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._5 Controparte_4 C.F._6
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._7 CP_6
, (c.f. , C.F._8 Parte_3 C.F._9 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._10 Parte_5
), (c.f. ), C.F._11 Parte_6 C.F._12 Parte_7
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._13 Parte_8
), (c.f. ), C.F._14 Parte_9 C.F._15 Parte_10
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._16 Parte_11 C.F._17
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._18 Controparte_8
, (c.f. ), C.F._19 CP_9 C.F._20 Parte_12
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._21 Parte_13
), (c.f. ), C.F._22 Pt_14 C.F._23 Parte_15
(c.f. ), (c.f. ), C.F._24 Parte_16 C.F._25
(c.f. ), (c.f. Parte_17 C.F._26 Parte_18
Pt_1
), (c.f. ), C.F._27 Parte_19 C.F._28 Pt_20 (c.f. ), (c.f. ), C.F._29 Parte_21 C.F._30 Pt_22
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._31 Parte_23
), (c.f. , C.F._32 Parte_24 C.F._33 Pt_25
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._34 Parte_26 C.F._35
(c.f. ), (c.f. Parte_27 C.F._36 Parte_28
), (c.f. ), C.F._37 Parte_29 C.F._38 Pt_30
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._39 Parte_31
), (c.f. ), C.F._40 Parte_32 C.F._41 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_33 C.F._42 Parte_34
), (c.f. ), C.F._43 Controparte_10 C.F._44 [...]
(c.f. , (c.f. CP_11 C.F._45 Controparte_12
), (c.f. ), C.F._46 CP_13 C.F._47
(c.f. , , Parte_35 C.F._48 CP_14 Controparte_15
, , CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_18 [...]
, , CP_19 Controparte_20
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nell'espositiva:
a) accertare e dichiarare che gli attori, e , come Parte_1 Parte_2 sopra identificati, sono gli unici ed esclusivi proprietari per usucapione del
• terreno ubicato nel Comune di Perdasdefogu, censito all'NCT al fg. 16 mapp. 60 e mapp. 2346 e 2347 (ex mapp. 61) attualmente enti urbani e dei sovrastanti fabbricati con la relativa area cortilizia - con accesso dalla Via Mameli, confinante per un lato con la predetta Via, altro lato con la proprietà e/o aventi causa, altro lato Per_1 con strada pubblica - siti in Comune di Perdasdefogu, e distinti all'NCEU:
• fg. 16 mapp. 2346 sub 1 (ex mapp. 56 sub 1) – cat. A/6, 2,5 vani - rendita Euro
33,57; (doc. 2).
• fg. 16 mapp. 2346 sub 2 (ex fg. 16 mapp. 56 sub, 2) – cat. A/6, 5 vani – rendita
Euro 80,05; (doc. 3).
• fg. 16 mapp. 60 – cat. A/6, 2 vani – rendita Euro 26,86; (doc 4). • fg. 16 mapp. 2347 (ex mapp. 61) – cat. A/6 2 vani – rendita Euro 32,02. (doc. 5).
b) Con il rimborso delle spese processuali in caso d'ingiustificata resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1 accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione degli immobili siti in Perdasdefogu, via Mameli ed in particolare di un terreno distinto al
Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 16, particella 60, particella 2346 e particella 2347 e dei fabbricati distinti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 16, particella 2346 subalterno 1 e 2, al Foglio
16, particella 60 e al Foglio 16, particella 2347.
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, sin da prima del 1990, il terreno e i fabbricati oggetto di causa, costituenti un unico corpo con due locali deposito all'interno dell'area cortilizia.
Hanno specificato che i fabbricati - due adiacenti e uno separato all'ingresso dell'area cortilizia - sono stati costruiti dai genitori dell'attrice antecedentemente il 1966 e sono tutti costituiti da un piano terra e da un piano primo.
Inoltre, gli attori hanno dedotto di averli utilizzati per trascorrere le vacanze estive, talvolta anche periodicamente durante l'anno e di aver provveduto alla manutenzione ordinaria (tinteggiatura interna degli ambienti, la cura e la pulizia del cortile in cui parcheggiano il proprio veicolo), alla manutenzione straordinaria (rifacimento del manto di impermeabilizzazione del tetto del fabbricato principale per eliminare le infiltrazioni e il ripristino delle tegole su parte del vecchio fabbricato) e di aver sostenuto le spese e pagato le imposte;
infine, di aver utilizzato i locali come deposito per il ricovero della legna, degli attrezzi e delle provviste.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati di morte prodotti, sono stati citati coloro che hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e, quindi, di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio
(art. 102 c.p.c.). Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa, nei registri di pubblicità immobiliare, - relativamente al Foglio 16, particella 60 - la trascrizione di un atto per causa di morte (dichiarazione di successione), i cui beneficiari sono stati regolarmente citati in giudizio al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, in quanto anche intestatari catastali in qualità di proprietari.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa anche a mezzo di notifica per pubblici proclami, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili
e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio
2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto
2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza
Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè,
l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie esibitigli in udienza (prod. 1 e 2) , di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese all'udienza del 4 novembre 2025).
[...] Testimone_2
e hanno rispettivamente specificato che da Testimone_1 Testimone_2 ben oltre vent'anni e almeno una ventina di anni fa, gli attori hanno utilizzato gli immobili oggetto di causa, durante il periodo estivo in quanto risiedono in
Lombardia.
Il teste ha riferito che gli immobili si trovano in una corte Testimone_1 chiusa da un cancello e che due immobili - uno vecchio, prima abitato dalla mamma dell'attrice, e l'altro costruito successivamente - sono collegati internamente e l'altro
è destinato a magazzino. Inoltre, ha dichiarato che nella parte nuova dell'immobile sono stati fatti dei lavori quali la riparazione del balcone e il rifacimento della guaina.
Il teste ha riferito di aver eseguito dei lavori di manutenzione Testimone_2 ordinaria quali il posizionamento della tela catramata, la sostituzione delle tegole
(recentemente la riparazione di alcune tegole) e la sistemazione di un architrave della porta.
Ha specificato che è presente un immobile vecchio - composto da una cucina, una scala che porta al primo piano e un'altra stanza - unito internamente ad uno nuovo composto da due stanze e un sottoscala e poi un piano primo, un piccolo magazzino posto all'ingresso (utilizzato da un vicino su concessione dell'attrice) e un'altra abitazione articolata su due livelli.
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei beni da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di vicinato (il teste abita nello stesso rione degli Testimone_1 attori;
la mamma del teste abita vicino agli attori) e Testimone_2 collaborazione (il teste ha eseguito dei lavori per conto degli Testimone_2 attori).
Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio a sostegno della domanda è provato il pagamento delle utenze domestiche sin dal 2006, nello specifico NO ed EN, intestate all'attrice (doc. da n. 48 a n. 57 atto citazione). All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la proprietà Parte_1 Parte_2 degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), proprietari degli immobili siti in Perdasdefogu ed C.F._2 in particolare:
- terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Perdasdefogu al Foglio 16, particella 60, particella 2346 e particella 2347;
- fabbricati e area cortilizia distinti al Catasto Fabbricati del Comune di
Perdasdefogu al Foglio 16, particella 2346 subalterno 1 e 2, al Foglio 16, particella 60 e al Foglio 16, particella 2347;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott. Nicola Caschili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 217 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Daniela Poloni, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Vittoria Carta, come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._4 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._5 Controparte_4 C.F._6
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._7 CP_6
, (c.f. , C.F._8 Parte_3 C.F._9 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._10 Parte_5
), (c.f. ), C.F._11 Parte_6 C.F._12 Parte_7
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._13 Parte_8
), (c.f. ), C.F._14 Parte_9 C.F._15 Parte_10
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._16 Parte_11 C.F._17
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._18 Controparte_8
, (c.f. ), C.F._19 CP_9 C.F._20 Parte_12
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._21 Parte_13
), (c.f. ), C.F._22 Pt_14 C.F._23 Parte_15
(c.f. ), (c.f. ), C.F._24 Parte_16 C.F._25
(c.f. ), (c.f. Parte_17 C.F._26 Parte_18
Pt_1
), (c.f. ), C.F._27 Parte_19 C.F._28 Pt_20 (c.f. ), (c.f. ), C.F._29 Parte_21 C.F._30 Pt_22
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._31 Parte_23
), (c.f. , C.F._32 Parte_24 C.F._33 Pt_25
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._34 Parte_26 C.F._35
(c.f. ), (c.f. Parte_27 C.F._36 Parte_28
), (c.f. ), C.F._37 Parte_29 C.F._38 Pt_30
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._39 Parte_31
), (c.f. ), C.F._40 Parte_32 C.F._41 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_33 C.F._42 Parte_34
), (c.f. ), C.F._43 Controparte_10 C.F._44 [...]
(c.f. , (c.f. CP_11 C.F._45 Controparte_12
), (c.f. ), C.F._46 CP_13 C.F._47
(c.f. , , Parte_35 C.F._48 CP_14 Controparte_15
, , CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_18 [...]
, , CP_19 Controparte_20
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti così come narrati nell'espositiva:
a) accertare e dichiarare che gli attori, e , come Parte_1 Parte_2 sopra identificati, sono gli unici ed esclusivi proprietari per usucapione del
• terreno ubicato nel Comune di Perdasdefogu, censito all'NCT al fg. 16 mapp. 60 e mapp. 2346 e 2347 (ex mapp. 61) attualmente enti urbani e dei sovrastanti fabbricati con la relativa area cortilizia - con accesso dalla Via Mameli, confinante per un lato con la predetta Via, altro lato con la proprietà e/o aventi causa, altro lato Per_1 con strada pubblica - siti in Comune di Perdasdefogu, e distinti all'NCEU:
• fg. 16 mapp. 2346 sub 1 (ex mapp. 56 sub 1) – cat. A/6, 2,5 vani - rendita Euro
33,57; (doc. 2).
• fg. 16 mapp. 2346 sub 2 (ex fg. 16 mapp. 56 sub, 2) – cat. A/6, 5 vani – rendita
Euro 80,05; (doc. 3).
• fg. 16 mapp. 60 – cat. A/6, 2 vani – rendita Euro 26,86; (doc 4). • fg. 16 mapp. 2347 (ex mapp. 61) – cat. A/6 2 vani – rendita Euro 32,02. (doc. 5).
b) Con il rimborso delle spese processuali in caso d'ingiustificata resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1 accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione degli immobili siti in Perdasdefogu, via Mameli ed in particolare di un terreno distinto al
Catasto Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 16, particella 60, particella 2346 e particella 2347 e dei fabbricati distinti al Catasto Fabbricati del medesimo Comune censuario al Foglio 16, particella 2346 subalterno 1 e 2, al Foglio
16, particella 60 e al Foglio 16, particella 2347.
Gli attori hanno dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, sin da prima del 1990, il terreno e i fabbricati oggetto di causa, costituenti un unico corpo con due locali deposito all'interno dell'area cortilizia.
Hanno specificato che i fabbricati - due adiacenti e uno separato all'ingresso dell'area cortilizia - sono stati costruiti dai genitori dell'attrice antecedentemente il 1966 e sono tutti costituiti da un piano terra e da un piano primo.
Inoltre, gli attori hanno dedotto di averli utilizzati per trascorrere le vacanze estive, talvolta anche periodicamente durante l'anno e di aver provveduto alla manutenzione ordinaria (tinteggiatura interna degli ambienti, la cura e la pulizia del cortile in cui parcheggiano il proprio veicolo), alla manutenzione straordinaria (rifacimento del manto di impermeabilizzazione del tetto del fabbricato principale per eliminare le infiltrazioni e il ripristino delle tegole su parte del vecchio fabbricato) e di aver sostenuto le spese e pagato le imposte;
infine, di aver utilizzato i locali come deposito per il ricovero della legna, degli attrezzi e delle provviste.
Hanno quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione degli immobili indicati.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati di morte prodotti, sono stati citati coloro che hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e, quindi, di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio
(art. 102 c.p.c.). Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa, nei registri di pubblicità immobiliare, - relativamente al Foglio 16, particella 60 - la trascrizione di un atto per causa di morte (dichiarazione di successione), i cui beneficiari sono stati regolarmente citati in giudizio al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, in quanto anche intestatari catastali in qualità di proprietari.
I convenuti, seppure regolarmente citati in causa anche a mezzo di notifica per pubblici proclami, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili
e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio
1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio
2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto
2004 n. 15145).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza
Corte d'Appello di Cagliari 28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dagli attori in relazione agli immobili oggetto di causa, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota (cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988 n. 6818), ove, cioè,
l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo agli attori per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie esibitigli in udienza (prod. 1 e 2) , di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese all'udienza del 4 novembre 2025).
[...] Testimone_2
e hanno rispettivamente specificato che da Testimone_1 Testimone_2 ben oltre vent'anni e almeno una ventina di anni fa, gli attori hanno utilizzato gli immobili oggetto di causa, durante il periodo estivo in quanto risiedono in
Lombardia.
Il teste ha riferito che gli immobili si trovano in una corte Testimone_1 chiusa da un cancello e che due immobili - uno vecchio, prima abitato dalla mamma dell'attrice, e l'altro costruito successivamente - sono collegati internamente e l'altro
è destinato a magazzino. Inoltre, ha dichiarato che nella parte nuova dell'immobile sono stati fatti dei lavori quali la riparazione del balcone e il rifacimento della guaina.
Il teste ha riferito di aver eseguito dei lavori di manutenzione Testimone_2 ordinaria quali il posizionamento della tela catramata, la sostituzione delle tegole
(recentemente la riparazione di alcune tegole) e la sistemazione di un architrave della porta.
Ha specificato che è presente un immobile vecchio - composto da una cucina, una scala che porta al primo piano e un'altra stanza - unito internamente ad uno nuovo composto da due stanze e un sottoscala e poi un piano primo, un piccolo magazzino posto all'ingresso (utilizzato da un vicino su concessione dell'attrice) e un'altra abitazione articolata su due livelli.
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dei beni da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori in quanto compaesani, nonché in ragione del rapporto di vicinato (il teste abita nello stesso rione degli Testimone_1 attori;
la mamma del teste abita vicino agli attori) e Testimone_2 collaborazione (il teste ha eseguito dei lavori per conto degli Testimone_2 attori).
Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio a sostegno della domanda è provato il pagamento delle utenze domestiche sin dal 2006, nello specifico NO ed EN, intestate all'attrice (doc. da n. 48 a n. 57 atto citazione). All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e hanno acquistato la proprietà Parte_1 Parte_2 degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), proprietari degli immobili siti in Perdasdefogu ed C.F._2 in particolare:
- terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Perdasdefogu al Foglio 16, particella 60, particella 2346 e particella 2347;
- fabbricati e area cortilizia distinti al Catasto Fabbricati del Comune di
Perdasdefogu al Foglio 16, particella 2346 subalterno 1 e 2, al Foglio 16, particella 60 e al Foglio 16, particella 2347;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Nicola Caschili