Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2755/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa RI Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2755 /2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. C.F._2
Pennimpede Gerardina, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 07/01/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.12.2024 i coniugi [nata a [...] Parte_1 in data 24.05.1977 (C.F. ] e [nato a C.F._1 Parte_2
Salerno in data 29.11.1977 (C.F. ], premesso di aver C.F._2
1
contratto matrimonio in data 15.12.2013 in Salerno, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2013, al n. 257
Parte II, Serie A e che dall'unione era nata la figlia RI (03.09.2014), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 5183 del 23.09.2020, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 07.01.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
2.1.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore continuerà ad essere affidata ad entrambi i Persona_1 genitori ai sensi della Legge n.54 del 8.2.2006, mentre sarà collocata presso la
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madre;
2) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 (duecentocinquanta), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) Il sig. sosterrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno in favore Pt_2 della figlia RI, relative agli impegni scolastici, ad eventuali diagnostiche o terapie mediche, ad attività sportive o ricreative, all'abbigliamento, nonché tutte quelle straordinarie che si renderanno necessarie, sempre previa concorde decisione secondo la disciplina dell'affidamento condiviso;
4) Il diritto di visita sarà così regolato: il padre potrà vedere la figlia nei giorni di martedì, giovedì e un weekend in via alternativa con l'altro coniuge;
per le visite quotidiane alla figlia è fatto obbligo al padre di dare un preavviso di almeno 12 ore;
in caso di malattia della figlia nei giorni in cui dovrebbe stare con il padre potrà farle visita presso la residenza familiare previo accordo telefonico”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nato a Salerno in [...] C.F._1 Parte_2
29.11.1977 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2013, al n. 257 Parte II Serie A;
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- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 07.01.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa RI Bianchi
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