Articolo 2 della Legge 26 aprile 1976, n. 353
Articolo 1
Versione
20 giugno 1976
Art. 2.
Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 2009 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1976 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 20 giugno 1976