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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1857/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 01477202500012619000 4150,63 2018
- AVVISO PAGAMENT n. 01477202500012619000 4244,06 2017
- AVVISO PAGAMENT n. 01477202500012619000 4395,09 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di pagamento “Documento n. 01477202500012619000 per il recupero dei crediti esteri anni 2016, 2017 e 2018, risultanti da dati, imposte ed altre misure. Comunicazione di presa in carico delle somme da riscuotere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo di recepimento 14 agosto 2012 n. 149” . notificato il 03/06/2025.
Motivi di ricorso: residenza estera (AIRE) notifiche inesistenti. Titolo estero non definitivo. Redditi già tassati in Italia.
AE si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
AE si oppone ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per il merito , chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
L'atto impugnato si riferisce a crediti fiscali relativi agli anni 2016/2017/2018 che l'autorità fiscale portoghese non ha potuto escutere. La richiesta di pagamento è stata emessa sulla base della direttiva 2010/24/UE che consente agli stati membri dell'Unione Europea di prestarsi reciproca assistenza per il recupero dei crediti non riscossi nel proprio territorio per mezzo del cd. titolo uniforme.
Tale titolo uniforme è un titolo esecutivo che viene emesso dall'autorità dello Stato territorialmente competente a riscuotere (cd. Stato membro richiedente) e consente di procedere alla riscossione nello Stato membro a cui viene richiesta assistenza (cd. Stato membro adito). Nello specifico risulta che l'autorità fiscale portoghese abbia adito l'Italia.
La ricorrente, tramite certificazione AIRE rileva che negli anni d'imposta contestati 2016 2017 e 2018 non era residente in [...]; è stata residente dal 24.7.2019 al 12.9.2024 in Luogo_1 - Indirizzo_1
, mentre i titoli esteri sono stati notificati l'11/02/2021 ad un altro indirizzo.
L'autorità portoghese ha attestato, nel formulario di richiesta di recupero, che i crediti erano oggetto di un titolo esecutivo, non contestato all'atto dell'invio della richiesta stessa, l'amministrazione italiana ha provveduto a dare seguito a tale richiesta, le contestazioni riguardanti la legittimità delle pretese e della notifica dei titoli esecutivi emessi dal competente ufficio portoghese (ufficio responsabile dell'accertamento del credito), possono essere fatte valere esclusivamente contro l'amministrazione portoghese e presentate ai competenti organi.
L'art. 14, comma 1 della Direttiva 2010/24/UE rubricato “controversie”: “Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, l'autorità adita informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti”; da tanto deriva che ogni questione attinente il credito portato dal titolo uniforme non può essere in questa sede validamente e legittimamente eccepita in quanto estranea al decisum sottoposto a questo Giudice.
Tanto detto , questa Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00 per le spese di giudizio da pagarsi in solido alle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore delle parti resistenti in solido che liquida in E. 500,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1857/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PAGAMENT n. 01477202500012619000 4150,63 2018
- AVVISO PAGAMENT n. 01477202500012619000 4244,06 2017
- AVVISO PAGAMENT n. 01477202500012619000 4395,09 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di pagamento “Documento n. 01477202500012619000 per il recupero dei crediti esteri anni 2016, 2017 e 2018, risultanti da dati, imposte ed altre misure. Comunicazione di presa in carico delle somme da riscuotere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo di recepimento 14 agosto 2012 n. 149” . notificato il 03/06/2025.
Motivi di ricorso: residenza estera (AIRE) notifiche inesistenti. Titolo estero non definitivo. Redditi già tassati in Italia.
AE si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
AE si oppone ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per il merito , chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
L'atto impugnato si riferisce a crediti fiscali relativi agli anni 2016/2017/2018 che l'autorità fiscale portoghese non ha potuto escutere. La richiesta di pagamento è stata emessa sulla base della direttiva 2010/24/UE che consente agli stati membri dell'Unione Europea di prestarsi reciproca assistenza per il recupero dei crediti non riscossi nel proprio territorio per mezzo del cd. titolo uniforme.
Tale titolo uniforme è un titolo esecutivo che viene emesso dall'autorità dello Stato territorialmente competente a riscuotere (cd. Stato membro richiedente) e consente di procedere alla riscossione nello Stato membro a cui viene richiesta assistenza (cd. Stato membro adito). Nello specifico risulta che l'autorità fiscale portoghese abbia adito l'Italia.
La ricorrente, tramite certificazione AIRE rileva che negli anni d'imposta contestati 2016 2017 e 2018 non era residente in [...]; è stata residente dal 24.7.2019 al 12.9.2024 in Luogo_1 - Indirizzo_1
, mentre i titoli esteri sono stati notificati l'11/02/2021 ad un altro indirizzo.
L'autorità portoghese ha attestato, nel formulario di richiesta di recupero, che i crediti erano oggetto di un titolo esecutivo, non contestato all'atto dell'invio della richiesta stessa, l'amministrazione italiana ha provveduto a dare seguito a tale richiesta, le contestazioni riguardanti la legittimità delle pretese e della notifica dei titoli esecutivi emessi dal competente ufficio portoghese (ufficio responsabile dell'accertamento del credito), possono essere fatte valere esclusivamente contro l'amministrazione portoghese e presentate ai competenti organi.
L'art. 14, comma 1 della Direttiva 2010/24/UE rubricato “controversie”: “Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato membro richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato membro richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, l'autorità adita informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato membro richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti”; da tanto deriva che ogni questione attinente il credito portato dal titolo uniforme non può essere in questa sede validamente e legittimamente eccepita in quanto estranea al decisum sottoposto a questo Giudice.
Tanto detto , questa Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 500,00 per le spese di giudizio da pagarsi in solido alle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore delle parti resistenti in solido che liquida in E. 500,00, oltre accessori se dovuti.