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Sentenza 14 dicembre 2020
Sentenza 14 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2020, n. 35726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35726 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De US NN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2020 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35726 Anno 2020 Presidente: ACETO ALDO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 23/10/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 16 giugno 2020, il Tribunale della libertà di Napoli ha respinto l'appello proposto da NN De US avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La misura era stata applicata in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi la De US - in primo grado condannata alla pena di anni nove di reclusione - stabilmente associata con altre persone al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, rivestendo ella il ruolo di "pusher", con l'aggravante di aver i sodali agito avvalendosi del metodo di intimidazione derivante dalla loro appartenenza all'organizzazione camorristica denominata clan Ligato ed al fine di favorire il suddetto sodalizio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NN De US deducendo la apparenza e carenza di motivazione in ordine ai presupposti indicati negli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Si lamenta, in particolare, che, nello svalutare l'ammissione della responsabilità in ordine al reato contestato, fatta dall'imputata in una lettera trasmessa al giudice di prime cure (che peraltro non l'aveva valutata), l'ordinanza aveva fatto ricorso ad una mera presunzione, vale a dire quella che si trattasse di una condotta probabilmente finalizzata ad ottenere uno sconto di pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sotto altro profilo, ci si duole della mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano indicato la ricorrente come soggetto sostanzialmente estraneo al clan camorristico, adducendosi invece a sostegno della decisione la pretesa "alta trasgressività" che la donna avrebbe manifestato nelle condotte di reato ascrittele. Non si era quindi valutata la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e l'idoneità della meno grave misura inframuraria invocata. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Del tutto generici, innanzitutto, sono i richiami alla mancata disamina dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, posto che la ricorrente non ne contesta la sussistenza, essendosi limitata a richiedere l'applicazione di una misura meno afflittiva. Del pari generico, a fronte dell'affermazione, all'esito del giudizio di primo grado, di penale responsabilità per il reato aggravato ascritto con l'irrogazione della significativa pena di anni nove di reclusione, è il riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che avrebbe affermato l'estraneità 2 dell'imputata al clan camorristico, ciò che peraltro nella specie non rileva, posto che la circostanza aggravante - contestata ed all'esito del giudizio di primo grado ritenuta - di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203, ora codificata nell'art. 416 bis.1 cod. pen., non postula necessariamente l'appartenenza all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 606 del 31/01/1994, Vincenti, Rv. 196853), tanto meno laddove si tratti di mera condotta agevolatrice rispetto alle attività dalla medesima svolte (cfr. Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Giorgi, Rv. 279305; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina e a., Rv. 253218), potendo in tal caso detta circostanza, di natura soggettiva, comunicarsi al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). 3.2. Sotto altro profilo, il tribunale ha escluso che fosse mutato il grave quadro cautelare che aveva giustificato l'applicazione della misura in atto, da un lato svalutando - con argomentazioni non illogiche - la tardiva ammissione di responsabilità, ritenuta sorretta da ragioni utilitaristiche legate all'intento di ottenere uno sconto di pena (ed il fatto che il giudice abbia negato le circostanze attenuanti generiche conferma la valutazione del tribunale); d'altro lato, sottolineando non illogicamente la "alta trasgressività" mostrata dalla donna nella commissione del reato, non avendo ella esitato a subentrare ad un defunto figlio nella gestione di una piazza di spaccio e a coinvolgere in tale illecita attività anche un altro figlio. Si tratta di argomentazioni che, diversamente da quanto opina la ricorrente, rendono ragione dell'iter logico seguito dal giudice nel ritenere non superabile la presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale inframuraria sancita per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Del resto, è noto che, pur a seguito della sentenza della Corte cost. n. 231 del 2011 - e della successiva sostituzione della disposizione ad opera dell'art. 4, comma 1, I. 16 aprile 2015, n. 47 - la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (cfr., prima della citata "novella", Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scade), Rv. 256388). Va altresì sottolineato che, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad 3 escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente motivata, la stessa non può dunque essere in questa sede sindacata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 ottobre 2020.
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35726 Anno 2020 Presidente: ACETO ALDO Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 23/10/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 16 giugno 2020, il Tribunale della libertà di Napoli ha respinto l'appello proposto da NN De US avverso l'ordinanza con cui il g.i.p. aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. La misura era stata applicata in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi la De US - in primo grado condannata alla pena di anni nove di reclusione - stabilmente associata con altre persone al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, rivestendo ella il ruolo di "pusher", con l'aggravante di aver i sodali agito avvalendosi del metodo di intimidazione derivante dalla loro appartenenza all'organizzazione camorristica denominata clan Ligato ed al fine di favorire il suddetto sodalizio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NN De US deducendo la apparenza e carenza di motivazione in ordine ai presupposti indicati negli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Si lamenta, in particolare, che, nello svalutare l'ammissione della responsabilità in ordine al reato contestato, fatta dall'imputata in una lettera trasmessa al giudice di prime cure (che peraltro non l'aveva valutata), l'ordinanza aveva fatto ricorso ad una mera presunzione, vale a dire quella che si trattasse di una condotta probabilmente finalizzata ad ottenere uno sconto di pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sotto altro profilo, ci si duole della mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano indicato la ricorrente come soggetto sostanzialmente estraneo al clan camorristico, adducendosi invece a sostegno della decisione la pretesa "alta trasgressività" che la donna avrebbe manifestato nelle condotte di reato ascrittele. Non si era quindi valutata la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e l'idoneità della meno grave misura inframuraria invocata. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Del tutto generici, innanzitutto, sono i richiami alla mancata disamina dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, posto che la ricorrente non ne contesta la sussistenza, essendosi limitata a richiedere l'applicazione di una misura meno afflittiva. Del pari generico, a fronte dell'affermazione, all'esito del giudizio di primo grado, di penale responsabilità per il reato aggravato ascritto con l'irrogazione della significativa pena di anni nove di reclusione, è il riferimento alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che avrebbe affermato l'estraneità 2 dell'imputata al clan camorristico, ciò che peraltro nella specie non rileva, posto che la circostanza aggravante - contestata ed all'esito del giudizio di primo grado ritenuta - di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203, ora codificata nell'art. 416 bis.1 cod. pen., non postula necessariamente l'appartenenza all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 606 del 31/01/1994, Vincenti, Rv. 196853), tanto meno laddove si tratti di mera condotta agevolatrice rispetto alle attività dalla medesima svolte (cfr. Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Giorgi, Rv. 279305; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265881; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina e a., Rv. 253218), potendo in tal caso detta circostanza, di natura soggettiva, comunicarsi al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). 3.2. Sotto altro profilo, il tribunale ha escluso che fosse mutato il grave quadro cautelare che aveva giustificato l'applicazione della misura in atto, da un lato svalutando - con argomentazioni non illogiche - la tardiva ammissione di responsabilità, ritenuta sorretta da ragioni utilitaristiche legate all'intento di ottenere uno sconto di pena (ed il fatto che il giudice abbia negato le circostanze attenuanti generiche conferma la valutazione del tribunale); d'altro lato, sottolineando non illogicamente la "alta trasgressività" mostrata dalla donna nella commissione del reato, non avendo ella esitato a subentrare ad un defunto figlio nella gestione di una piazza di spaccio e a coinvolgere in tale illecita attività anche un altro figlio. Si tratta di argomentazioni che, diversamente da quanto opina la ricorrente, rendono ragione dell'iter logico seguito dal giudice nel ritenere non superabile la presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale inframuraria sancita per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Del resto, è noto che, pur a seguito della sentenza della Corte cost. n. 231 del 2011 - e della successiva sostituzione della disposizione ad opera dell'art. 4, comma 1, I. 16 aprile 2015, n. 47 - la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (cfr., prima della citata "novella", Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scade), Rv. 256388). Va altresì sottolineato che, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad 3 escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente motivata, la stessa non può dunque essere in questa sede sindacata (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 ottobre 2020.