Articolo 17 della Legge 29 ottobre 1974, n. 594
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 dicembre 1974
Art. 17.
L' articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualita' di erede.
Non puo' essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile , in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974
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