Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4723/2019 R.G., avente per oggetto:
“azione di risarcimento danni da prodotto difettoso”;
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Venera Russo, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Mancini, giusta P.IVA_1
procura in atti;
in persona del legale rappresentante pro- Parte_2
tempore (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe P.IVA_2
Cirelli, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Michela Colombo, P.IVA_3
giusta procura in atti;
all'udienza del 29 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.3.2019 ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e CP_1 [...]
rispettivamente in qualità di produttore e rivenditore, Parte_2
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al rimborso delle spese, conseguenti al sinistro occorsogli, in data 18.5.2017, in ragione del difetto dei dispositivi di aggancio della scala utilizzata nell'espletamento della propria attività.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 3.6.2019 si è costituita la quale, CP_1
preliminarmente, ha chiesto di chiamare in causa al fine CP_2
di essere da questa manlevata in caso di condanna;
nel merito,
precisando la sua qualità di importatore/distributore del presunto prodotto difettoso, ha contestato la domanda attorea ritenuta illogica e non veritiera.
In pari data si è costituita, altresì, la quale ha Parte_2
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la veste di venditrice della deducente estranea, pertanto, al rapporto contrattuale tra il produttore e l'acquirente. Nel merito, ha chiesto accertarsi il difetto dei presupposti sui quali si fonda l'azione in ragione del difetto della qualità di consumatore in capo all'attore.
Autorizzata la chiamata di terzo, in data 13.11.2019, si è costituita,
infine, , eccependo, in via preliminare, l'inoperatività CP_2
della polizza per mancanza di copertura in relazione all'oggetto della pretesa e della qualità, in capo all'assicurato, della qualifica di produttore, nonché la carenza di legittimatio ad causam per l'impropria identificazione dell'attore quale consumatore. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza e carenza di prova;
in subordine,
ha chiesto, per il caso di condanna, l'applicazione della franchigia e la riduzione dell'eventuale risarcimento conseguente alla concorrente responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Istruita la causa mediane l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di consulenza tecnica, all'udienza del 29 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, ai fini della decisione della presente controversia occorre dirimere le eccezioni preliminari formulate dalle parti.
Con riguardo al difetto di legittimazione passiva di Parte_2
dichiaratasi venditrice del prodotto e non produttrice dello stesso,
[...]
va sin d'ora precisato che, al fine di sanare i molteplici contrasti insorti intorno alla “natura” della garanzia per i vizi della cosa venduta, il
Supremo Collegio ha chiarito come detta categoria non possa essere ricondotta all'inadempimento (in senso classico) di un'obbligazione.
Seguendo il principio già affermato, a suo tempo, dalla pronuncia resa a Sezioni Unite (Cass. S.U. 19702/2012), che evidenziò come
“l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa pone il venditore in una situazione non tanto di “obbligazione”, quanto piuttosto di
“soggezione”, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto di vendita, o alla sua caducazione,
mediante l'esperimento delle azioni edilizie previste per legge”, è stato chiarito che la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come “una responsabilità speciale”, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita.
Da quanto sopra, è agevole comprendere che nelle ipotesi di responsabilità nei confronti dell'acquirente, a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, il venditore è soggetto all'iniziativa giudiziaria attorea avendo esclusivamente attribuito il diritto di regresso, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Viceversa, infatti, si dovrebbe accogliere l'illogica tesi per cui la semplice impossibilità di individuare il produttore comporti per il danneggiato la limitazione delle possibili istanze risarcitorie esercitabili.
E ciò vale sia per la responsabilità ex codice del consumatore sia per quella di cui al codice civile in quanto nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori
(restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.
Per quanto sinora esposto l'eccezione sollevata sul punto va rigettata.
Quanto alle ulteriori eccezioni formulate dalla società assicuratrice terza chiamata le stesse devono essere valutate all'esito dell'esame del merito della vicenda, al fine di verificare la loro rilevanza, o meno, ai fini del giudizio.
L'attuale disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta negli artt. 114-127 del codice del consumo, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, come regolata dagli artt. 1490 e ss. c.c.
Il citato sistema in cui agisce la legislazione speciale del codice del consumo, tuttavia, non limita l'applicazione di diritti e previsioni riferite al danneggiato da altre disposizioni normative.
Orbene, va detto che l'attore ha invocato nell'atto introduttivo del giudizio la tutela per responsabilità da prodotti difettosi, di cui al d. lgs.
n. 206/2005, salvo poi, previa modifica effettuata in sede di deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, eliminare il predetto riferimento alla tutela del consumatore e richiedere genericamente l'accertamento della responsabilità delle società convenute in ordine alla caduta nella quale egli è rimasto coinvolto.
A tal uopo, ritiene il decidente che la dichiarazione attorea con cui
è stato precisato che “giunto sui luoghi e nello svolgimento della propria attività lavorativa, posizionava correttamente la scala e vi saliva per eseguire i lavori commissionati” (pag. 1 atto di citazione), escluda l'ambito applicativo della tutela consumieristica, atteso il difetto della qualifica di consumatore in capo al richiedente e alla specifica esclusione compiuta dalla suddetta normativa dell'utilizzatore professionale o per scopi commerciali.
Ad ulteriore conferma, si evidenzia la segnalazione di sinistro compiuta dall'attore nei confronti di (cfr. pag. 4 atto di citazione). CP_3
Da ciò risulta che manca in capo all'attore la qualifica di
“consumatore” atteso che appunto «In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad
avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005),
la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa
persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà
essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto
allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della
vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente
devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto
quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non
necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della
professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o
professionale» (Cass. n. 8419/2019; cfr. in questo senso, più
recentemente anche Cass. n.28176/2023).
Indi, nella specie si deve fare riferimento alla disciplina propria del codice civile.
Fatta tale doverosa premessa, va osservato come in tema di vizi della cosa venduta, la disposizione dell'art. 1494 c.c. trova applicazione anche nel campo della grande distribuzione ovvero della rivendita di prodotti di massa, sicché il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, tenendo conto, in tale ipotesi, che i doveri professionali del rivenditore, se non possono includere l'effettuazione di indagini e riscontri assidui su ogni singolo prodotto, impongono,
secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione (Cass. civ., sez.
II, n. 6007/2008).
La responsabilità da prodotto difettoso, pertanto, delinea un'ipotesi di responsabilità presunta, per cui il danneggiato che chiede il risarcimento del danno derivato dal prodotto difettoso deve provare l'esistenza del difetto - prova che può esser data anche in forma presuntiva - e il nesso causale rispetto al danno prodotto. Spetta invece al fornitore dimostrare che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione ovvero che all'epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.
La presunzione di responsabilità opera ovviamente a condizione che il danno risulti arrecato dal prodotto in condizioni di impiego normale, per tale intendendosi quello corrispondente alle caratteristiche del prodotto ed alle istruzioni fornite dal produttore.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che “Sebbene la prova della difettosità di un prodotto possa basarsi su presunzioni
semplici, non costituisce corretta inferenza logica ritenere che il danno
subito dall'utilizzatore di un prodotto sia l'inequivoco elemento di prova indiretta del carattere difettoso di quest'ultimo, secondo una
sequenza deduttiva che, sul presupposto della difettosità di ogni
prodotto che presenti un'attitudine a produrre danno, tragga la
certezza dell'esistenza del difetto dalla mera circostanza che il danno è temporalmente conseguito all'utilizzazione del prodotto stesso” (Cass. civ., sez. III, 29/05/2013, n. 13458).
In sostanza, la circostanza di far dipendere la speciale responsabilità
per prodotti difettosi dal nesso di causalità tra il danno ed il difetto del prodotto, pone un prerequisito della responsabilità stessa, con funzione delimitativa del suo ambito di applicabilità.
Di talché, incombe sul danneggiato che chiede il risarcimento provare gli elementi costitutivi di tale diritto, senza che si possa affermare che la prova semplice del nesso di causalità fra il danno e prodotto sia sufficiente a trasferire sul produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della responsabilità.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina applicabile, è innegabile che la tutela invocata dall'attore sia manchevole della prova del titolo di responsabilità tanto di carattere consumeristico quanto di carattere codicistico.
Si evince dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, dalla documentazione allegata e dalle prove orali assunte, l'infondatezza della domanda avanzata da . Parte_1
Quanto alla dinamica del sinistro, va prioritariamente evidenziato come in citazione l'attore riferisca di avere utilizzato la scala per eseguire lavori di manutenzione presso il capannone “Italgrafica”;
prosegue ancora asserendo che a causa del cedimento dei dispositivi di aggancio staccatisi dal corpo della scala, rovinava al suolo da un'altezza superiore a quattro metri.
A seguito della caduta veniva accompagnato da personale della presso il P.S. del P.O. di Acireale “Santa Venera e Controparte_4
Santa Marta” ove i sanitari diagnosticavano “frattura della limitante somatica superiore di L1 responsabile della riduzione altezza del soma
vertebrale suddetto, con cedimento del muro somatico anteriore e
sottile rima di frattura che raggiunge il muro somatico posteriore. Non frammenti ossei all'interno del canale vertebrale. Con necessità di rivalutazione specialistica”, con prognosi di giorni 30 s.c.
Tuttavia, il predetto verbale di P.S., reca alla voce “cause dell'incidente” la descrizione di “incidente domestico” e alla voce
“anamnesi” l'indicazione di una “caduta accidentale” riferita dal paziente il quale poi, a seguito delle prime cure del caso, ha deliberatamente scelto di dimettersi in disaccordo con quanto prescritto dal personale medico (cfr. all. n. 2 atto di citazione e alle certificazioni mediche allegate alla relazione di parte).
Queste dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla parte interessata, unitamente ai tempi di acquisto della scala e dell'entrata in ospedale
(cfr. fattura di acquisto della scala alle ore 8.57 e orario di entrata in ospedale ore 10.03) comportano dei seri dubbi sulle modalità dell'accadimento, considerato che appunto l'acquisto avveniva alle nove del mattino, e in una sola ora, la scala veniva trasportata presso il luogo del lavoro e veniva montata, poi il la utilizzava, cadeva e Pt_1
veniva trasportato presso l'ospedale di Acireale.
Anche le dimissioni contro il parere del medico destano non poche perplessità. Ed ancora, sempre ai fini dell'onere della prova gravante sul danneggiato, va detto che anche con riguardo alla descrizione della caduta risultano poco chiare le modalità di montaggio della scala, la tipologia di apertura della scala (se a forbice o appoggiata al muro), la posizione di appoggio della predetta, la tipologia di lavoro da eseguire
(se all'interno o all'esterno del capannone, se l'attività richiedesse l'utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici etc) e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza e/o anticaduta.
Anche le prove assunte nel corso dell'istruttoria sono inidonee a supportare la richiesta risarcitoria attorea.
L'interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_5
infatti, nulla ha chiarito giacché egli è
[...] Controparte_6
subentrato nella carica successivamente alla verificazione del sinistro al quale, per ovvie ragioni, non ha assistito (cfr. verbale di udienza del
29.4.2022).
Parimenti il teste ha riferito di aver visto, per mezzo Testimone_1
di una telecamera, la rottura dei “chiodi che mantenevano uniti due pezzi di scala” che si trovava appoggiata sul muro e sulla quale l'attore era salito “con in mano solo un secchiello, una spugna e uno sgrassatore” (cfr. verbale del 21 giugno 2023).
Dette dichiarazioni non si ritengono idonee a confortare la tesi attorea giacché appare davvero inverosimile che la qualità delle immagini estrapolate dalla telecamera siano tali da permettere la visione di piccole componenti della scala quali i chiodi di aggancio. Peraltro, la scala, a dire del teste era appoggiata al muro e non aperta come invece il corretto uso della stessa avrebbe imposto. Allo stesso modo, nessuna considerazione meritano le dichiarazioni rilasciate dalla teste la quale, prima ancora della Testimone_2
formulazione delle domande da parte del giudice, ha esposto affermazioni e ricordi sui fatti di causa che impediscono al decidente di vagliarne la spontaneità e la naturalezza (cfr. verbale di udienza del
21.6.23).
Anche l'espletata c.t.u. ha esordito affermando che l'accertamento demandato è stato compiuto a distanza di oltre sei anni dall'occorso sull'oggetto, non più in produzione, non accuratamente conservato, smontato, con alcune componenti corrose e non più ricomponibile tale,
appunto, da dovere fare ricorso a prodotto di analoghe caratteristiche per eseguire l'accertamento (pag. 2 relazione di c.t.u.: “L'incidente è occorso in data 18 maggio 2017 e la sottoscritta CTU visiona per la
prima volta la scala in data 8 settembre 2023, ovvero a distanza di sei anni e quattro mesi dall'accaduto. Durante questo lungo arco di tempo, la scala non è stata custodita da soggetto terzo estraneo ai fatti: dalle
dichiarazioni verbalizzate dopo i rilievi, e sottoscritte dalle parti, risulta che l'attrezzatura è stata detenuta da per circa Parte_2
un anno e per gli anni successivi dal signor , che l'ha portata sui Pt_1
luoghi dell'appuntamento programmato per gli accertamenti. La scala
è stata mostrata al CTU non nel luogo in cui sarebbe stata conservata
in questi anni, ma portata in altro luogo indicato dal ricorrente, sul
cassone di un furgone. Non può sapere il CTU se questa scala abbia
subito in questo lungo periodo urti, cadute o altri accidenti che possano averla danneggiata”).
Sebbene fuori produzione, il ctu è riuscito a reperire, dal menù a bandiera presente sul sito di un ramo di azienda della società venditrice la scheda tecnica dalla quale si apprende la conformità alla CP_1
norma UNI di riferimento UNI EN 131 attestante la costruzione secondo i requisiti di sicurezza delle normative europee di riferimento seppur detta certificazione non sia stata materialmente prodotta in giudizio (pag. 6). Anche le misure dei singoli elementi sono coerenti con le norme UNI (pag. 15).
Aggiunge il c.t.u. che per l'utilizzo per scopi professionali della scala, il fruitore deve essere specificamente formato, circostanza non emersa nel corso del giudizio, e non deve oltrepassare il vertice dei due tronchi poiché il terzo elemento serve esclusivamente da parapetto, limite superato dall'attore sì come si apprende dalla consulenza di parte allegata al fascicolo attoreo (pagg. 12 e 13 relazione di ctu).
Quanto alla posizione del , il consulente di ufficio offre una Pt_1
motivazione delle sue conclusioni molto precisa e puntuale fondata su quanto riferisce lo stesso consulente di parte: “Certo è che il CTP, con
i suoi calcoli, conclude che i piedi del signor si trovavano a circa Pt_1
2,80 metri da terra.
Il CTU rileva che non è possibile che la scala si trovasse nella
configurazione B, il cui vertice raggiunge 2,46 metri (mancano 35 cm).
Doveva necessariamente trovarsi nella configurazione D.
Anche nella configurazione D, il vertice tra i due tronconi poggiati
a terra rimane a 2,46 metri. Ne deriva che, per trovarsi i piedi del
signor (entrambi peraltro) ad un'altezza di 2,80 metri, doveva Pt_1
necessariamente essere salito oltre il 19/22 vertice, quindi sopra le
piastre fissate con i rivetti, quindi essersi spinto, non temporaneamente,
bensì per lavorare, oltre il punto raccomandato durante idonea
formazione. Dalle stesse osservazioni, il CTU apprende che il signor Pt_1
stava eseguendo delle operazioni di pulizia delle finestre con una
scopa. È di tutta evidenza che questa operazione non fosse possibile
mantenendo la posizione corretta su una scala del genere, ovvero
frontale, senza sporgersi lateralmente e senza sbilanciarsi, tenendosi almeno con una mano ai montanti.” (pagg. 19 e 20 della relazione)
Elemento decisivo della consulenza attiene, innanzitutto, all'impossibilità di verifica della difettosità della scala in ragione dello stato di cattiva conservazione che ha impedito di cristallizzarne le caratteristiche e del notevole lasso di tempo intercorso tra il sinistro e l'accertamento cui si aggiunge l'inidoneità della scala ad eseguire lavori in quota (pag. 16 relazione di ctu); inoltre il consulente evidenzia la mancanza di formazione del per l'uso di una scala di quel genere Pt_1
e la scorretta posizione dell'utilizzatore durante l'uso della detta scala.
Ciò posto, è innegabile che il presupposto della responsabilità da prodotto difettoso è, come già chiarito, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui
è destinata.
Tuttavia, manca nel caso di specie la prova sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi sì come richiesto dall'esegesi giurisprudenziale formatasi in materia per la quale“In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all' art. 1490 c.c., il compratore che esercita le
azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'
art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei
vizi “ (Cass. civ., S.U. n. 11748/2019). Ed ancora: “La responsabilità da prodotto difettoso integra
un'ipotesi di responsabilità presunta (e non già oggettiva), incombendo
al danneggiato che chiede il risarcimento provare l'esistenza del
«difetto» del prodotto e il collegamento causale tra difetto e danno,
potendo eventualmente far uso di presunzioni semplici, ancorché gravi,
precise e concordanti;
in tal senso, la prova della verificazione del
danno dal prodotto non è sufficiente a fondare la sussistenza del difetto,
essendo riferibile alla mera pericolosità dello stesso. Una volta assolto
tale onere probatorio sarà poi il produttore a dover fornire la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva
nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che
all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze
tecnico -scientifiche” (Cass. civ., Sez. III, n. 12225/2021).
Per le anzidette considerazioni, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite, così come quelle di consulenza tecnica d'ufficio,
seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore delle parti convenute, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022,
valore della causa pari al quantum di risarcimento del danno richiesto,
importi minimi per tutte le fasi del giudizio, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4723/2019 R.G.:
rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Pt_1
.
[...] Condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle Parte_1
controparti, e , in CP_1 Parte_2 CP_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese processuali, che liquida, in complessivi euro 7.052,00 per compensi, di cui euro 1.276,00 per fase di studio della controversia, euro 814,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 2.127,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 28 dicembre 2024
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)