Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Calanni Fraccono e Francesco Magione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel di Iudica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n. 29 del 1.08.2025, notificata l’8 settembre 2025, nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel di Iudica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa LA NN ZZ e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è comproprietario, unitamente ad alcuni congiunti, di un terreno agricolo sito in -OMISSIS- nel Comune di Castel di Iudica, su cui, oltre vent’anni addietro, è stato edificato sine titulo un fabbricato destinato a deposito di attrezzi, strumentale all’esercizio dell’azienda agricola ivi esercitata.
2. Nel 2002, detto fabbricato è stato oggetto di una prima ordinanza di demolizione emessa dal Comune.
3. Nel 2019, il ricorrente ne ha chiesto la regolarizzazione tramite rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 14 della L.r. 16/2016 (art. 36 D.P.R. n. 380/2001), che è stato effettivamente rilasciato dal Comune il 15 maggio 2020, con provvedimento n. 3/2020.
4. Dopo tre anni dal rilascio del titolo, l’Ente, con nota prot. n. 3423 del 9 marzo 2023, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990 del termine ragionevole e della prevalenza dell’interesse pubblico, ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del titolo edilizio, in ragione delle seguenti ragioni:
- il rilascio del titolo sarebbe avvenuto in assenza dei presupposti di legge, posto che l'art. 14 della L.r. 16/2016, alla data di adozione del provvedimento, era già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale;
- non sarebbe stato acquisito il parere dell’ASP di Palagonia;
- non sarebbero stati pagati gli oneri concessori;
- non sarebbe stato acquisito il nulla osta da parte del Genio Civile;
- il fabbricato sarebbe posto ad una distanza inferiore di 200 metri da edifici di civile abitazione;
- le rilevanti dimensioni del fabbricato avrebbero un notevole impatto sull’ambiente.
5. Avverso tale atto il ricorrente ha presentato osservazioni; il procedimento, tuttavia, non sarebbe mai stato concluso.
6. Successivamente, l’Amministrazione ha emesso l’ordinanza n. 29 dell’1 agosto 2025, notificata il successivo 8 settembre 2025, con cui ha ingiunto ai comproprietari la demolizione dell’opera abusiva, oltre che per le ragioni già indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, anche in quanto:
- le strutture sarebbero state realizzate in cemento armato, diversamente da quanto riportato nella relazione tecnica allegata all’istanza di permesso (strutture portanti, muratura in blocchi di tufo);
- la distanza dell’immobile dalla sede stradale (...) spigolo sud-est misura circa m 16, e sarebbe inferiore a quella di m 23,94, riportata nell’elaborato (...) e in ogni caso inferiore a quella di metri 20 prevista dalle vigenti normative;
- parte del fabbricato (...) ricadrebbe su area di relitto stradale comunale (...) e non come riportato in progetto sulla particella -OMISSIS-.
7. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il predetto atto ingiuntivo, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
I.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 – Eccesso di poter per carenza dei principi sull’autotutela – Eccesso di potere per illogicità – difetto di motivazione e perplessità. L'ordine di demolizione non avrebbe potuto essere adottato in presenza di un valido titolo edilizio, cioè il permesso in sanatoria n. 30/2020, il quale non sarebbe mai stato revocato.
II.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 – Eccesso di poter per carenza di presupposti sotto altro profilo – Eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione. Qualora l’atto impugnato fosse considerato, oltre che provvedimento ingiuntivo, anche provvedimento di riesame in autotutela del titolo edilizio rilasciato, lo stesso sarebbe comunque illegittimo, per assenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies , e cioè dell’illegittimità del provvedimento, del rispetto del termine ragionevole e della motivazione rafforzata in relazione all’interesse pubblico sotteso all’annullamento, nonché alla prevalenza di quest'ultimo rispetto all’interesse privato e all’affidamento ingenerato tramite il rilascio del titolo edilizio.
III.- Violazione dell’articolo 22 della Legge Regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 – Violazione degli articoli 5 e 36 del Testo Unico Edilizia (D.P.R.380/2001) – Eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione – Violazione dei principi di buona amministrazione. Le irregolarità urbanistico-edilizie contestate dal comune non sussisterebbero in quanto: i) l’utilizzo di un materiale diverso rispetto a quello indicato in progetto per la realizzazione de pilastri non altererebbe le caratteristiche fondamentali del fabbricato, costituendo una variante semplice; ii) non sarebbe necessario rispettare la distanza di 200 m di cui all’art. 22 della L. 71/1978, non essendosi in presenza di centri abitati, ma solo di vicinanza ad abitazioni sparse; iii) la mancanza dei pareri dell’ ASP e del Genio Civile sarebbe imputabile esclusivamente al Comune, cui spettava acquisirli; iv) l’impatto ambientale non rileverebbe, non sussistendo vincoli paesaggistici; v) il mancato pagamento degli oneri non determinerebbe l’inefficacia del titolo rilasciato, ma eventualmente solo l’applicazione di sanzioni; vi) non rileverebbe la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 14 della l.r. 16/2016, in quanto il titolo edilizio sarebbe stato adottato successivamente.
8. Il Comune di Castel di Iudica si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, rappresentando che:
- non sarebbero stati rispettati i parametri edilizi: in particolare il fabbricato sarebbe più alto di un metro rispetto all’altezza massima consentita;
- il titolo edilizio era subordinato all’ottenimento del parere del Genio Civile, il quale non poteva essere acquisito posto che non è mai stato depositato alcun progetto;
- il parere ASP era obbligatorio per strutture da adibire ad uso deposito;
- il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei presupposti per godere dell'esenzione, in qualità di imprenditore agricolo, dei contributi;
- permarrebbero le irregolarità in punto di vicinanza al centro abitato, mancato rispetto distanza minima dalla strada e parziale riscadenza su area di relitto stradale.
9. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
10. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
10.1. Il ricorrente ha rappresentato che il procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio rilasciato in sanatoria (provvedimento n. 3/2020) non sarebbe mai stato concluso con un provvedimento espresso di revoca, posto che successivamente all’inoltro delle controdeduzioni l’Amministrazione sarebbe rimasta inerte, salvo poi procedere direttamente ad adottare l’ordinanza di demolizione impugnata.
Tale circostanza non risulta essere stata smentita dal Comune resistente e deve pertanto considerarsi pacifica e incontestata.
10.2. Né può ritenersi (peraltro in difetto di allegazione da parte del Comune) che il provvedimento impugnato costituisca un atto plurimo, valevole tanto quanto conclusione del procedimento di revoca in autotutela del titolo edilizio precedentemente rilasciato, tanto quanto conseguenziale provvedimento sanzionatorio comminante la demolizione dell’opera, considerato che non si rinviene nel contenuto dell’atto alcun elemento valorizzabile in tal senso.
Seppure il provvedimento impugnato dia conto dell’avvenuto inoltro della comunicazione di “ avvio del procedimento (…) volto all’annullamento del permesso di costruire n. 3/2020 (…) e alla conseguente adozione a[de]ll’ingiunzione a demolire ”, nonché della presentazione da parte del difensore del ricorrente di tempestive osservazioni, lo stesso non dà, tuttavia, conto né della valutazione di tali osservazioni (su cui è omessa ogni considerazione), né della compiuta definizione del procedimento avviato con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990.
10.3. Deve, anzi, rilevarsi come il contenuto dell’ordinanza di demolizione dia atto di un “ riesame della pratica di cui al permesso di costruire ” da cui sarebbero emerse ulteriori criticità, prima mai contestate al ricorrente, eppure poste alla base della motivazione dell’ordine di demolizione, così, sostanzialmente, ponendosi in violazione delle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale. oltre che degli obblighi di comportamento secondo buona fede e correttezza. Il ricorrente, infatti, non è stato messo nelle condizioni, prima di ricevere l’atto ablatorio, di conoscere le determinazioni dell’Amministrazione in merito alle osservazioni già presentate (e dunque la sorte del titolo edilizio a suo tempo rilasciatogli), nonché di fornirne di nuove in relazione agli ulteriori elementi rilevati nel corpo dell’ordinanza di demolizione.
10.4. Ritiene il Collegio che, in assenza di un provvedimento conclusivo espresso, a definizione del procedimento avviato per la revoca del titolo edilizio legittimante l’immobile, quest’ultimo debba considerarsi ancora efficace, con conseguente preclusione, per l’amministrazione, di emettere l’ordinanza di demolizione impugnata (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, 4.11.2022, n. 9664, ove si chiarisce come, esigenze di certezza del diritto, stabilità dei rapporti ed effettività del potere, siccome funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico, giustifichino una “presunzione di legittimità del provvedimento”, fino alla sua rimozione dall’ordinamento medesimo, mediante l’annullamento in via giudiziaria ovvero in autotutela da parte dell’autorità compente).
A fronte di un titolo edilizio ancora esistente ed efficacie, pertanto, viene meno il presupposto dell’abusività dell’opere, con conseguente impossibilità per l’amministrazione di emettere il provvedimento sanzionatorio impugnato.
11. L’ordinanza di demolizione, pertanto, è illegittima e va annullata, in quanto viziata da eccesso di potere per difetto dei presupposti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
12. Le restanti censure formulate dal ricorrente restano assorbite, in ossequio al divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., venendo in rilievo un potere non ancora compiutamente esercitato.
13. Il complessivo esito del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NN AR, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LA NN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NN ZZ | ES NN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.