Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 278
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre l'8.7.2025, mentre risulta tardiva la notifica pervenuta all'Ufficio il 9.7.2025.

  • Rigettato
    Legittimità della comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito della legittimità della comunicazione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle agevolazioni fiscali

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito dell'applicabilità delle agevolazioni.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito di questa eccezione.

  • Rigettato
    Legittimità della comunicazione di irregolarità

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito della legittimità della comunicazione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle agevolazioni fiscali

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito dell'applicabilità delle agevolazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 278
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 278
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo