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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO CARLO, Presidente BENEDETTI GIULIO, Relatore NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3332/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250041745246000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4687/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4 R.G.R. N.3332/2025 – Udienza del 11.12.2025 Ricorrente_1 – Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano – Agenzia Entrate Riscossione Atto impugnato: Cartella di pagamento n. 068 2025 00417452 46 000 Imposta: II:DD + IVA – anno di imposta 2020.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava la cartella di pagamento in epigrafe descritta con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 8.122,03113.425,11 per il mancato versamento di IRPEF e delle Addizionali relative al Modello Unico 2020. La ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto impugnato è illegittimo, in quanto il ricorrente non ha ricevuto, come indicato nella cartella, la comunicazione dell'esito del controllo formale datata4.11.2024 codice atto n. 0456028180 e pertanto il ricorrente, se avesse ricevuto detto atto, avrebbe depositato la documentazione mancante, fatto che poi è avvenuto il 4.7.2024 con la richiesta di esercizio di autotutela.
Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la vittoria del ricorso e delle spese del giudizio da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario. In prossimità dell'udienza di discussione il ricorrente depositava una memoria nella quale ribadiva le proprie difese e conclusioni. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano che ribatteva alle affermazioni della ricorrente e sosteneva la legittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
* il ricorso è inammissibile per la violazione dell'art. 21, primo comma, del d.lgs n. 546/92 per la tardività della sua presentazione rispetto alla notifica della cartella perfezionata l'8.5.2025. Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre l'8.7.2025, mentre risulta tardiva la notifica pervenuta all'Ufficio il 9.7.2025;
*l'atto è legittimo, in quanto l'Ufficio ha notificato al ricorrente, tramite una raccomandata AR 527652186632 del 26.11.2024, notificata il 9.1.2025 per compiuta giacenza, la comunicazione di irregolarità a seguito del controllo ex art. 36 ter del dPR n. 600/1973 (Id controllo T20U0082582958
– codice atto 04560282180=;
*l'atto è legittimo, poiché il ricorrente non ha diritto alle agevolazioni, poiché il ricorrente effettuava il conferimento il 17.2.2020, mentre la certificazione prodotta (dichiarazione sugli investimenti effettuati a titolo de minimis) riporta come data 28.4.2021, pertanto è stata rilasciata oltre i 60 giorni previsti dalla normativa in materia (Decreto interministeriale del 7.5.2019 -Ministero della Finanza) e, inoltre, il ricorrente non produceva alcun piano di investimento. Concludeva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedendo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ribatteva alle affermazioni della ricorrente e sosteneva la legittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
* il ricorso è inammissibile, poiché riguarda l'attività dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano;
*l'atto è legittimo, in quanto l'Ufficio ha notificato al ricorrente, tramite una raccomandata AR 527652186632 del 26.11.2024, notificata il 9.1.2025 per compiuta giacenza, la comunicazione di irregolarità a seguito del controllo ex art. 36 ter del DPR n. 600/1973 (Id controllo T20U0082582958
– codice atto 04560282180=;
*l'atto è legittimo, poiché il ricorrente non ha diritto alle agevolazioni, poiché il ricorrente effettuava il conferimento il 17.2.2020, mentre la certificazione prodotta (dichiarazione sugli investimenti effettuati a titolo de minimis) riporta come data 28.4.2021, pertanto è stata rilasciata oltre i 60 giorni previsti dalla normativa in materia (Decreto interministeriale del 7.5.2019 -Ministero della Finanza) e, inoltre, il ricorrente non produceva alcun piano di investimento. Concludeva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia dichiara inammissibile il ricorso per la violazione dell'art. 21, primo comma, del d.lgs n. 546/92 a causa della tardività della sua presentazione rispetto alla notifica della cartella perfezionata l'8.5.2025. Infatti, la Corte osserva che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre l'8.7.2025, mentre risulta tardiva la notifica pervenuta all'Ufficio il 9.7.2025. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che la Corte di Giustizia, tenuto conto del valore del procedimento e in via equitativa, liquida in euro 1.000,00 (mille) comprensivi di ogni voce.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Milano dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 1000,00 per spese di giustizia.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO CARLO, Presidente BENEDETTI GIULIO, Relatore NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3332/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250041745246000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4687/2025 depositato il 17/12/2025
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano – Sezione 4 R.G.R. N.3332/2025 – Udienza del 11.12.2025 Ricorrente_1 – Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano – Agenzia Entrate Riscossione Atto impugnato: Cartella di pagamento n. 068 2025 00417452 46 000 Imposta: II:DD + IVA – anno di imposta 2020.
Ricorrente_1Con il presente ricorso impugnava la cartella di pagamento in epigrafe descritta con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 8.122,03113.425,11 per il mancato versamento di IRPEF e delle Addizionali relative al Modello Unico 2020. La ricorrente affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
*l'atto impugnato è illegittimo, in quanto il ricorrente non ha ricevuto, come indicato nella cartella, la comunicazione dell'esito del controllo formale datata4.11.2024 codice atto n. 0456028180 e pertanto il ricorrente, se avesse ricevuto detto atto, avrebbe depositato la documentazione mancante, fatto che poi è avvenuto il 4.7.2024 con la richiesta di esercizio di autotutela.
Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, la vittoria del ricorso e delle spese del giudizio da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario. In prossimità dell'udienza di discussione il ricorrente depositava una memoria nella quale ribadiva le proprie difese e conclusioni. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano che ribatteva alle affermazioni della ricorrente e sosteneva la legittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
* il ricorso è inammissibile per la violazione dell'art. 21, primo comma, del d.lgs n. 546/92 per la tardività della sua presentazione rispetto alla notifica della cartella perfezionata l'8.5.2025. Ne consegue che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre l'8.7.2025, mentre risulta tardiva la notifica pervenuta all'Ufficio il 9.7.2025;
*l'atto è legittimo, in quanto l'Ufficio ha notificato al ricorrente, tramite una raccomandata AR 527652186632 del 26.11.2024, notificata il 9.1.2025 per compiuta giacenza, la comunicazione di irregolarità a seguito del controllo ex art. 36 ter del dPR n. 600/1973 (Id controllo T20U0082582958
– codice atto 04560282180=;
*l'atto è legittimo, poiché il ricorrente non ha diritto alle agevolazioni, poiché il ricorrente effettuava il conferimento il 17.2.2020, mentre la certificazione prodotta (dichiarazione sugli investimenti effettuati a titolo de minimis) riporta come data 28.4.2021, pertanto è stata rilasciata oltre i 60 giorni previsti dalla normativa in materia (Decreto interministeriale del 7.5.2019 -Ministero della Finanza) e, inoltre, il ricorrente non produceva alcun piano di investimento. Concludeva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedendo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ribatteva alle affermazioni della ricorrente e sosteneva la legittimità dell'atto impugnato per le seguenti ragioni:
* il ricorso è inammissibile, poiché riguarda l'attività dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano;
*l'atto è legittimo, in quanto l'Ufficio ha notificato al ricorrente, tramite una raccomandata AR 527652186632 del 26.11.2024, notificata il 9.1.2025 per compiuta giacenza, la comunicazione di irregolarità a seguito del controllo ex art. 36 ter del DPR n. 600/1973 (Id controllo T20U0082582958
– codice atto 04560282180=;
*l'atto è legittimo, poiché il ricorrente non ha diritto alle agevolazioni, poiché il ricorrente effettuava il conferimento il 17.2.2020, mentre la certificazione prodotta (dichiarazione sugli investimenti effettuati a titolo de minimis) riporta come data 28.4.2021, pertanto è stata rilasciata oltre i 60 giorni previsti dalla normativa in materia (Decreto interministeriale del 7.5.2019 -Ministero della Finanza) e, inoltre, il ricorrente non produceva alcun piano di investimento. Concludeva l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia dichiara inammissibile il ricorso per la violazione dell'art. 21, primo comma, del d.lgs n. 546/92 a causa della tardività della sua presentazione rispetto alla notifica della cartella perfezionata l'8.5.2025. Infatti, la Corte osserva che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre l'8.7.2025, mentre risulta tardiva la notifica pervenuta all'Ufficio il 9.7.2025. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che la Corte di Giustizia, tenuto conto del valore del procedimento e in via equitativa, liquida in euro 1.000,00 (mille) comprensivi di ogni voce.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Milano dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 1000,00 per spese di giustizia.