Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Ordinanza collegiale 1 marzo 2023
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Lido L'Oasi di DA ND & C, S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Di Cuia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Confcommercio - Imprese per L'Italia - Associazione Provinciale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Di Cuia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 835 del 30.12.2020, notificata il 4.1.2021, con la quale è stata rilasciata alla società ricorrente la proroga sino al 31.12.2033 del Permesso Demaniale n. 01/2012 (Comune di Palagiano) del 16.5.2012 (sub-ingresso alla Concessione Reg. Puglia n. 14/2005) e successive suppletive e atti ricognitivi, nella parte in cui l’efficacia dell’atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell'atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l’area in concessione senza nulla pretendere;
- e declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la proroga del Permesso Demaniale n. 01/2012 (Comune di Palagiano) del 16.5.2012 (sub-ingresso alla Concessione Reg. Puglia n. 14/2005) e successive suppletive e atti ricognitivi secondo il disposto e nei termini di cui all’art. 1, commi 682 e seguenti della Legge n. 145/2018 e dunque senza l’apposizione di alcuna condizione risolutiva.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30.6.2021:
- dell’atto del Comune di Palagiano, Settore Tecnico, recante n. prot. 11619 del 13.5.2021, avente ad oggetto “ Addendum alla concessione demaniale marittima n. 01/2012 (Comune di Palagiano) del 16/05/2012 (sub-ingresso alla Concessione Reg. Puglia n. 14/2005) e successive suppletive e atti ricognitivi ”, notificato il 4.6.2021, con il quale è stata formalizzata la proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale n. 01/2012 (Comune di Palagiano) del 16.5.2012 (sub-ingresso alla Concessione Reg. Puglia n. 14/2005) e successive suppletive e atti ricognitivi, nella parte in cui l’efficacia dell’atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell’atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l’area in concessione senza nulla pretendere.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palagiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. LV AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato le determinazioni in data 30.12.2020 e 13.5.2021, con cui il Comune di Palagiano aveva disposto la proroga del permesso demaniale n. 01/2012 (sub-ingresso alla concessione n. 14/2005) al 31.12.2033 in forza dalla legge n. 145 del 30.12.2018, nella parte in cui la relativa posizione di vantaggio era stata sottoposta alla condizione risolutiva correlata al sopravvenire di diversi orientamenti del Consiglio di Stato e, comunque, di norme di legge volte a porre nel nulla la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2033;
- avverso gli atti impugnati, la parte ricorrente ha proposto le seguenti censure: 1) “ Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 1, commi 682 - 683 della Legge n. 145/2018 ”; 2) “ Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - Eccesso di potere per contraddittorietà tra più parti dello stesso atto - Violazione del legittimo affidamento del concessionario - Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità della pubblica amministrazione ”; 3) “ Violazione degli articoli 42, 47 e 48 del Codice della Navigazione - Eccesso di potere per incompetenza - Violazione del legittimo affidamento del concessionario ”;
Premesso altresì che:
- il Comune di Palagiano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
- Confcommercio - Imprese per l’Italia - Associazione Provinciale di Taranto ha proposto intervento ad adiuvandum ;
- con memoria difensiva in data 23.3.2026 parte ricorrente ha confermato il proprio interesse a “ottenere una pronuncia nel merito del ricorso, avendo contratto obbligazioni e programmato investimenti confidando in buona fede nella proroga ex lege al 2033”;
Rilevato che:
- da ultimo, è intervenuto a regolare la materia della durata delle concessioni demaniali marittime il d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, il cui art. 1, comma 1, dispone che: “ Alla legge 5 agosto 2022, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027» … ”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2025, il Comune di Palagiano, ha assunto, nell’ordine, le seguenti determinazioni: - ha preso atto che la normativa sopravvenuta “ ha introdotto una nuova proroga ex lege delle concessioni attualmente in essere sino alla conclusione delle gare e comunque non oltre il 30 settembre 2027 ”; - ha quindi dato atto che “ per l’effetto le seguenti Concessioni demaniali in essere: nn. 01/2007 della società “Rilcado Beach”, 02/2007 della società “Rilcado Beach”, n. 99/2007 del Sig. De Gioia Giuseppe, n. 14/2005 della società “lido L’Oasi” e n. 24/2005 della società Sisto S.as. sono prorogate nei termini di cui sopra ”;
Considerato che:
- la predetta deliberazione, che ha sostanzialmente innovato il rapporto concessorio e il relativo termine ultimo di efficacia all’esito della ricognizione delle statuizioni contenute nella normativa sopravvenuta, non è stata impugnata dalla parte ricorrente, che pertanto vi ha prestato acquiescenza, con conseguente carenza di interesse alla delibazione del ricorso e dei motivi aggiunti;
- in ogni caso, le sopravvenienze normative che hanno interessato la materia delle concessioni demaniali marittime e i più recenti arresti della giurisprudenza non consentono alla parte ricorrente di coltivare utilmente l’istanza oggetto del presente giudizio, essendo definitivamente espunta dall’ordinamento la possibilità di conseguire la proroga automatica del titolo concessorio sino al 31.12.2033;
Considerato, altresì, che il ricorso e i motivi aggiunti sono comunque infondati, dal momento che, a prescindere da ogni considerazione in merito alla evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali in materia, con i provvedimenti impugnati il Comune aveva correttamente osservato che, trattandosi di un rapporto di durata, la proroga del titolo al 2033 era necessariamente destinata a essere superata nel caso in cui la norma di riferimento, com’è poi effettivamente accaduto, fosse stata modificata da norme successive riguardanti il medesimo rapporto concessorio: “ La materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è stata disciplinata nel tempo da parte del legislatore, con particolare attenzione alla relativa durata, mediante l’adozione di successive leggi-provvedimento (tra cui anche l’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018), ossia a mezzo di atti normativi volti a conformare direttamente i rapporti concessori in essere, senza richiedere l’intermediazione dell’attività amministrativa, con la conseguenza che agli atti adottati in materia dagli enti locali deve riconoscersi natura meramente ricognitiva ” (Tar Puglia Lecce, Sez. I, 16.3.2026 n. 383);
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento;
Ritenuto che la natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
LV AS, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LV AS | TO CA |
IL SEGRETARIO