Articolo 1 della Legge 28 giugno 1977, n. 394
Articolo 2
Versione
28 luglio 1977
Art. 1.
Presso ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria e' istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.
Entrata in vigore il 28 luglio 1977
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