Art. 1.
Presso ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria e' istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.
Presso ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria e' istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.