Versione
28 luglio 1977
28 luglio 1977
Art. 1.
Presso ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria e' istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.
Presso ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria e' istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/01/2013, n. 69Provvedimento: […] artistica o per la tutela di diritti esclusivi; 2) Eccesso di potere per erronea rappresentazione delle finalità dell'assegnazione e per violazione degli artt. 1 e 4 della legge n.394 del 28 giugno 1977: la palestra in questione è stata offerta dal governo canadese in favore degli studenti universitari; la legge citata garantisce al C.U.S., la riserva di esclusiva in materia; […] Come già sopra detto (cfr. sub IV), l'art. 1 della citata legge 394/1977 stabilisce che “presso ciascuna Università o Istituto di Istruzione universitaria è istituito un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività”; […]Leggi di più...
- criteri di valutazione delle offerte·
- affidamento di servizi·
- diritti esclusivi·
- art. 83 comma 4 e 5 D.lgs. 163/2006·
- principi generali dei contratti pubblici·
- silenzio-inadempimento·
- pubbliche gare·
- procedura di affidamento·
- compensazione delle spese di giudizio·
- legge 394/1977·
- eccesso di potere·
- art. 1 e 4 legge 394/1977·
- concessioni di servizi