TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8217/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT IE Presidente
IA AT UD
EF BR UD relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8217/2025, vertente tra
, Parte_1 nato a [...] il [...]
e
, Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessia Rossetti
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili
1 del loro matrimonio celebrato in Roma in data 13 maggio 1989.
Le parti hanno riferito che dalla loro unione matrimoniale sono nati i figli (classe 1989), TA (classe 1991) e Per_1 Per_2
(classe 1995), tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti, e hanno poi rappresentato di essersi separati nell'anno 1999 con decreto di omologa reso dal Tribunale di
Roma in data 19 ottobre 1999 nell'ambito della procedura rubricata al numero r.g. 32526/1998 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre
2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta
di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro
concordando, in tal modo, circa il fatto che ciascuno
provvederà autonomamente al proprio
mantenimento;
2) la casa familiare sita in Roma, Via F. Vitalini n. 56,
censita al catasto Fabbricati del Comune di Roma, al
foglio 659, particella 914, sub 4 z.c. 6, categ. A/3,
cl.3, vani 4,5 superficie catastale mq 99, di cui 4 mq
scoperti, (totale escluse aree scoperte mq 95)
rendita catastale euro 639,12, nella quale il ricorrente
coabita con i tre figli e di proprietà esclusiva del Sig.
2 , rimane assegnata al medesimo con tutti Pt_1
gli arredi e corredi in essa contenuti, conformemente
a quanto già previsto in sede di separazione
consensuale. I beni e gli effetti personali della moglie
sono stati dalla medesima già appresi;
3) i figli , e , Per_1 Per_3 Persona_4
divenuti maggiorenni ed economicamente
autosufficienti, continueranno a risiedere presso
l'abitazione del padre;
4) disporsi la revoca dell'obbligo posto a carico del
Sig. di corrispondere il contributo Parte_1
mensile di mantenimento per i tre figli, oramai
divenuti maggiorenni ed autosufficienti dal punto di
vista economico;
5) disporsi la revoca dell'obbligo posto a carico di
entrambi i Sig.ri e Parte_1 [...]
di contribuire, al 50% ciascuno, al Parte_2
pagamento delle spese straordinarie in favore dei tre
figli;
6) i coniugi, concordemente, dichiarano di rinunciare
all'appello avverso la sentenza onde consentire
l'immediata annotazione del provvedimento negli atti
dello Stato Civile.”
3 Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 13 maggio 1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge,
ferma restando la valenza meramente pattizia della condizione sub 2), estranea rispetto ai presupposti tipici di cui all'art. 337
sexies c.c.
Spese della lite compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 13 maggio 1989 tra , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
Hannover (Germania) il 12 aprile 1967; matrimonio trascritto nel
4 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00456,
Parte 2, Serie A03, Anno 1989;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-
2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il UD relatore
EF BR
Il Presidente
RT IE
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT IE Presidente
IA AT UD
EF BR UD relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8217/2025, vertente tra
, Parte_1 nato a [...] il [...]
e
, Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessia Rossetti
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili
1 del loro matrimonio celebrato in Roma in data 13 maggio 1989.
Le parti hanno riferito che dalla loro unione matrimoniale sono nati i figli (classe 1989), TA (classe 1991) e Per_1 Per_2
(classe 1995), tutti e tre maggiorenni ed economicamente indipendenti, e hanno poi rappresentato di essersi separati nell'anno 1999 con decreto di omologa reso dal Tribunale di
Roma in data 19 ottobre 1999 nell'ambito della procedura rubricata al numero r.g. 32526/1998 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre
2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta
di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro
concordando, in tal modo, circa il fatto che ciascuno
provvederà autonomamente al proprio
mantenimento;
2) la casa familiare sita in Roma, Via F. Vitalini n. 56,
censita al catasto Fabbricati del Comune di Roma, al
foglio 659, particella 914, sub 4 z.c. 6, categ. A/3,
cl.3, vani 4,5 superficie catastale mq 99, di cui 4 mq
scoperti, (totale escluse aree scoperte mq 95)
rendita catastale euro 639,12, nella quale il ricorrente
coabita con i tre figli e di proprietà esclusiva del Sig.
2 , rimane assegnata al medesimo con tutti Pt_1
gli arredi e corredi in essa contenuti, conformemente
a quanto già previsto in sede di separazione
consensuale. I beni e gli effetti personali della moglie
sono stati dalla medesima già appresi;
3) i figli , e , Per_1 Per_3 Persona_4
divenuti maggiorenni ed economicamente
autosufficienti, continueranno a risiedere presso
l'abitazione del padre;
4) disporsi la revoca dell'obbligo posto a carico del
Sig. di corrispondere il contributo Parte_1
mensile di mantenimento per i tre figli, oramai
divenuti maggiorenni ed autosufficienti dal punto di
vista economico;
5) disporsi la revoca dell'obbligo posto a carico di
entrambi i Sig.ri e Parte_1 [...]
di contribuire, al 50% ciascuno, al Parte_2
pagamento delle spese straordinarie in favore dei tre
figli;
6) i coniugi, concordemente, dichiarano di rinunciare
all'appello avverso la sentenza onde consentire
l'immediata annotazione del provvedimento negli atti
dello Stato Civile.”
3 Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 13 maggio 1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge,
ferma restando la valenza meramente pattizia della condizione sub 2), estranea rispetto ai presupposti tipici di cui all'art. 337
sexies c.c.
Spese della lite compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 13 maggio 1989 tra , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a Parte_2
Hannover (Germania) il 12 aprile 1967; matrimonio trascritto nel
4 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00456,
Parte 2, Serie A03, Anno 1989;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-
2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il UD relatore
EF BR
Il Presidente
RT IE
5