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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 spedito il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502T603068/2023 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 11:29
Resistente/Appellato: si rimette alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1
e dalla Dott.ssa Difensore_2 ricorre avverso avviso di accertamento n. TY502T603068/2013 anno di imposta 2009
contro
Agenzia delle Entrate per un maggior reddito d'impresa non dichiarato.
L'accertamento veniva emesso sulla scorta e derivato dall'avviso di accertamento n. TY501T602075/2013 emesso a carico del Socio Società_2 nei cui confronti l'ADE avrebbe accertato per l'anno di imposta 2009 un maggior reddito di partecipazione pari complessivamente ad euro 6.900,00, basandosi su un'indagine bancaria esperita sui conti correnti personali riconducibili a quest'ultima e di quelli ritenuti cointestati anche con il coniuge Nominativo_2. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate avrebbe ritenuto non giustificati i versamenti ammontanti complessivamente ad euro 6.900,00 ed in particolare euro 3.900,00 sul conto corrente n. Conto_Corrente_1 della Banca Popolare S. Angelo Scpa intestato a Ricorrente_2 ed euro 3.000,00 sul conto corrente n. Conto_Corrente_2 della Banca Banca_1 Spa intestato alla Società Ricorrente_1 di Ricorrente_2 s.a.s.
Con il ricorso in esame la contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- Nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art 40 co.2 DPR 600/73 e dell'art 5 DPR 917/86;
- Nullità dell'avviso di accertamento per omesso Pvc;
- Nullità dell'accertamento per omissione di preventivo invito al contraddittorio;
- Nullità dell'atto e falsa applicazione per violazione dell'art 42 DPR 600/73 e art 56 DPR 633/72;
- Nullità dell'atto impugnato per assenza del provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie;
- Violazione e falsa applicazione dell'art 37 DPR 600/73 e conseguentemente dell'art 32 co 1, II capoverso
DPR 600/73;
- Illegittimità dell'avviso per errata determinazione dei versamenti contestati, chiedendo alla Corte di accogliere il ricorso e dichiarare l'avviso di accertamento nullo e illegittimo con vittoria di spese.
Si è costituita l'ADE eccependo tutto quanto dedotto dalla ricorrente, giustificando il proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio, maggiorate del diritto del 50% per la rifusione del procedimento di mediazione.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, con sentenze n. 6769/12/21 e n. 4510/03/20 ha, rispettivamente, dichiarato “nulli” - ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 546/92- i giudizi di primo grado proposti separatamente dalla contribuente Società_2 (socia) e dalla Società “Ricorrente_1 di Ricorrente_2 e C. s.a.s.” ed ha rimesso gli atti a questa Corte.
Il Giudice del gravame ha ritenuto che i giudizi di primo grado - a seguito dei separati ricorsi della predetta
Socia e della Società - si erano svolti senza la partecipazione necessaria del socio e della società ed in assenza di integrazione del contraddittorio. Preliminarmente questa Corte rileva che entrambi i giudizi, Rg
717/2023 e Rg 468/2025 vengono trattati nella odierna udienza, separatamente, ma con la simultanea trattazione degli stessi. In merito ai punti di doglianza la Corte rileva che:
1.- Le indagini bancarie sono state autorizzate dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, come si desume dai provvedimenti in atti.
Dal riscontro della documentazione prodotta dalle banche sono emersi versamenti e prelevamenti che non hanno trovato giustificazione e riscontro nella documentazione contabile presentata. Pertanto, l'ufficio ha imputato i versamenti come maggiori ricavi accertati.
2.- La giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 14535/2025 e n. 5529/2025) ha ribadito che in forza di quanto disposto dagli articoli 32, n. 7, del Dpr 600/1973, e 51 del Dpr 633/1972 gli Uffici finanziari possono procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi qualora si abbia motivo di ritenere, anche attraverso elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti, connessi e inerenti al reddito del contribuente.
3.- La S.C. ha ritenuto che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone al contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, circostanza non provata dalla ricorrente.
4.- La S.C. ha ritenuto la legittimità delle indagini bancarie estese ai conti bancari di congiunti dell'amministratore e/o socio, nella considerazione che il rapporto familiare ovvero la ristretta compagine societaria o il vincolo commerciale integrano elementi indiziari sufficienti a giustificare - salvo prova contraria
- la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati agli indicati soggetti.
Nella fattispecie non sono state addotte idonee “prove contrarie”.
5.- L' accertamento qui in esame è fondato su indagini finanziarie, non preceduto da alcun accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente: pertanto, nessun pvc andava notificato.
Sui versamenti contestati non è stata prodotta alcuna prova idonea a dimostrare che di tali operazioni si era tenuto conto nella determinazione del reddito della società ovvero la loro registrazione contabile.
6.- La Giurisprudenza ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato su indagini bancarie anche se la relativa autorizzazione non è stata esibita al contribuente.
Nell' ipotesi in cui l'accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, dimostrare – per ciascuna singola movimentazione: art.32 DPR 600/1973 - che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti predetti (Cassazione, Ordinanza n.
26971 del 07.10.2025).
Nella fattispecie, i versamenti e le relative movimentazioni sono rimasti prive di giustificazioni tali da confermare il maggior reddito, che traggono origine dai risultati delle indagini finanziarie esperite nei confronti della ricorrente e del coniuge sig. Nominativo_2.
Anche nel corso dei contraddittori con l'ufficio, del 06.06.2013 prot. 39809 e del 20.06.2013 prot. 43229, la contribuente veniva chiamata a fornire giustificazioni per i suddetti versamenti, senza fornire o produrre alcuna prova che dimostrasse che di tali operazioni si sia tenuto conto nella determinazione del reddito della società “Ricorrente_1 di Ricorrente_2 s.a.s.”, né tantomeno è stata dimostrata la loro correlazione con le registrazioni e le annotazioni contabili della società. Prive di pregio risultano le affermazioni della ricorrente che senza alcuna dimostrazione certa adduce che i suddetti versamenti si riferirebbero ad incassi generici di periodo prossimi alle date di versamento. Pertanto l'ufficio ha ripreso a tassazione l'importo di
€ 6.900,00 come maggior reddito di impresa. La resistente Agenzia delle Entrate ha dimostrato che dall'esame della documentazione giustificativa consegnata all'ufficio il 22.07.2013 prot. 50717 ed il 23.08.2013 prot. 55720 è emerso, per dichiarazione scritta del sig. Nominativo_2, che le somme versate sarebbero riferibili ad incassi della società “Ricorrente_1 di Ricorrente_2 & c. s.a.s “ di cui la sig.ra Ricorrente_2 è socia con una quota di partecipazione del 95%, nonché amministratrice.
Questa Corte rileva che i versamenti sui conti correnti non giustificati e riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati dalla società per euro 6.900,00 devono considerarsi, anche comprensivi di IVA (evasa) per euro
1.150,00 e pertanto il maggior reddito da attribuire alla società ricorrente nell'anno di imposta 2009 ammonta ad euro 5.750,00 e conseguenzialmente anche il riparto ai soci per le loro rispettive quote di partecipazione dovrà essere considerato sul valore come sopra indicato.
Il ricorso è da rigettarsi per le motivazioni di cui sopra con la riduzione del maggior reddito di cui all'accertamento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Agrigento rigetta il ricorso.
Spese liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) a favore dell'Agenzia delle Entrate
Così deciso, li Agrigento, 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AT EN TO ON
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CO ROBERTO GIOVANNI, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 468/2025 spedito il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502T603068/2023 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente ore 11:29
Resistente/Appellato: si rimette alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1
e dalla Dott.ssa Difensore_2 ricorre avverso avviso di accertamento n. TY502T603068/2013 anno di imposta 2009
contro
Agenzia delle Entrate per un maggior reddito d'impresa non dichiarato.
L'accertamento veniva emesso sulla scorta e derivato dall'avviso di accertamento n. TY501T602075/2013 emesso a carico del Socio Società_2 nei cui confronti l'ADE avrebbe accertato per l'anno di imposta 2009 un maggior reddito di partecipazione pari complessivamente ad euro 6.900,00, basandosi su un'indagine bancaria esperita sui conti correnti personali riconducibili a quest'ultima e di quelli ritenuti cointestati anche con il coniuge Nominativo_2. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate avrebbe ritenuto non giustificati i versamenti ammontanti complessivamente ad euro 6.900,00 ed in particolare euro 3.900,00 sul conto corrente n. Conto_Corrente_1 della Banca Popolare S. Angelo Scpa intestato a Ricorrente_2 ed euro 3.000,00 sul conto corrente n. Conto_Corrente_2 della Banca Banca_1 Spa intestato alla Società Ricorrente_1 di Ricorrente_2 s.a.s.
Con il ricorso in esame la contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- Nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art 40 co.2 DPR 600/73 e dell'art 5 DPR 917/86;
- Nullità dell'avviso di accertamento per omesso Pvc;
- Nullità dell'accertamento per omissione di preventivo invito al contraddittorio;
- Nullità dell'atto e falsa applicazione per violazione dell'art 42 DPR 600/73 e art 56 DPR 633/72;
- Nullità dell'atto impugnato per assenza del provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie;
- Violazione e falsa applicazione dell'art 37 DPR 600/73 e conseguentemente dell'art 32 co 1, II capoverso
DPR 600/73;
- Illegittimità dell'avviso per errata determinazione dei versamenti contestati, chiedendo alla Corte di accogliere il ricorso e dichiarare l'avviso di accertamento nullo e illegittimo con vittoria di spese.
Si è costituita l'ADE eccependo tutto quanto dedotto dalla ricorrente, giustificando il proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio, maggiorate del diritto del 50% per la rifusione del procedimento di mediazione.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, con sentenze n. 6769/12/21 e n. 4510/03/20 ha, rispettivamente, dichiarato “nulli” - ai sensi dell'art. 59 d.lgs. 546/92- i giudizi di primo grado proposti separatamente dalla contribuente Società_2 (socia) e dalla Società “Ricorrente_1 di Ricorrente_2 e C. s.a.s.” ed ha rimesso gli atti a questa Corte.
Il Giudice del gravame ha ritenuto che i giudizi di primo grado - a seguito dei separati ricorsi della predetta
Socia e della Società - si erano svolti senza la partecipazione necessaria del socio e della società ed in assenza di integrazione del contraddittorio. Preliminarmente questa Corte rileva che entrambi i giudizi, Rg
717/2023 e Rg 468/2025 vengono trattati nella odierna udienza, separatamente, ma con la simultanea trattazione degli stessi. In merito ai punti di doglianza la Corte rileva che:
1.- Le indagini bancarie sono state autorizzate dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, come si desume dai provvedimenti in atti.
Dal riscontro della documentazione prodotta dalle banche sono emersi versamenti e prelevamenti che non hanno trovato giustificazione e riscontro nella documentazione contabile presentata. Pertanto, l'ufficio ha imputato i versamenti come maggiori ricavi accertati.
2.- La giurisprudenza di legittimità (sentenze n. 14535/2025 e n. 5529/2025) ha ribadito che in forza di quanto disposto dagli articoli 32, n. 7, del Dpr 600/1973, e 51 del Dpr 633/1972 gli Uffici finanziari possono procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi qualora si abbia motivo di ritenere, anche attraverso elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti, connessi e inerenti al reddito del contribuente.
3.- La S.C. ha ritenuto che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone al contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, circostanza non provata dalla ricorrente.
4.- La S.C. ha ritenuto la legittimità delle indagini bancarie estese ai conti bancari di congiunti dell'amministratore e/o socio, nella considerazione che il rapporto familiare ovvero la ristretta compagine societaria o il vincolo commerciale integrano elementi indiziari sufficienti a giustificare - salvo prova contraria
- la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati agli indicati soggetti.
Nella fattispecie non sono state addotte idonee “prove contrarie”.
5.- L' accertamento qui in esame è fondato su indagini finanziarie, non preceduto da alcun accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente: pertanto, nessun pvc andava notificato.
Sui versamenti contestati non è stata prodotta alcuna prova idonea a dimostrare che di tali operazioni si era tenuto conto nella determinazione del reddito della società ovvero la loro registrazione contabile.
6.- La Giurisprudenza ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato su indagini bancarie anche se la relativa autorizzazione non è stata esibita al contribuente.
Nell' ipotesi in cui l'accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, dimostrare – per ciascuna singola movimentazione: art.32 DPR 600/1973 - che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti predetti (Cassazione, Ordinanza n.
26971 del 07.10.2025).
Nella fattispecie, i versamenti e le relative movimentazioni sono rimasti prive di giustificazioni tali da confermare il maggior reddito, che traggono origine dai risultati delle indagini finanziarie esperite nei confronti della ricorrente e del coniuge sig. Nominativo_2.
Anche nel corso dei contraddittori con l'ufficio, del 06.06.2013 prot. 39809 e del 20.06.2013 prot. 43229, la contribuente veniva chiamata a fornire giustificazioni per i suddetti versamenti, senza fornire o produrre alcuna prova che dimostrasse che di tali operazioni si sia tenuto conto nella determinazione del reddito della società “Ricorrente_1 di Ricorrente_2 s.a.s.”, né tantomeno è stata dimostrata la loro correlazione con le registrazioni e le annotazioni contabili della società. Prive di pregio risultano le affermazioni della ricorrente che senza alcuna dimostrazione certa adduce che i suddetti versamenti si riferirebbero ad incassi generici di periodo prossimi alle date di versamento. Pertanto l'ufficio ha ripreso a tassazione l'importo di
€ 6.900,00 come maggior reddito di impresa. La resistente Agenzia delle Entrate ha dimostrato che dall'esame della documentazione giustificativa consegnata all'ufficio il 22.07.2013 prot. 50717 ed il 23.08.2013 prot. 55720 è emerso, per dichiarazione scritta del sig. Nominativo_2, che le somme versate sarebbero riferibili ad incassi della società “Ricorrente_1 di Ricorrente_2 & c. s.a.s “ di cui la sig.ra Ricorrente_2 è socia con una quota di partecipazione del 95%, nonché amministratrice.
Questa Corte rileva che i versamenti sui conti correnti non giustificati e riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati dalla società per euro 6.900,00 devono considerarsi, anche comprensivi di IVA (evasa) per euro
1.150,00 e pertanto il maggior reddito da attribuire alla società ricorrente nell'anno di imposta 2009 ammonta ad euro 5.750,00 e conseguenzialmente anche il riparto ai soci per le loro rispettive quote di partecipazione dovrà essere considerato sul valore come sopra indicato.
Il ricorso è da rigettarsi per le motivazioni di cui sopra con la riduzione del maggior reddito di cui all'accertamento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Agrigento rigetta il ricorso.
Spese liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) a favore dell'Agenzia delle Entrate
Così deciso, li Agrigento, 12 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AT EN TO ON