Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per violazione art. 40 co.2 DPR 600/73 e art. 5 DPR 917/86

    La Corte ha ritenuto che le indagini bancarie fossero autorizzate e che le movimentazioni non giustificate potessero essere imputate come maggiori ricavi. La giurisprudenza di legittimità ammette l'accertamento tramite indagini bancarie su conti di terzi se vi sono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per omesso Pvc

    L'accertamento si fonda su indagini finanziarie e non su accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, pertanto nessun Pvc era necessario.

  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per omissione di preventivo invito al contraddittorio

    La Corte ha rilevato che la contribuente è stata chiamata a fornire giustificazioni durante i contraddittori con l'ufficio, ma non ha prodotto prove idonee a dimostrare la corretta imputazione delle operazioni o la loro registrazione contabile. L'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che le somme versate erano riferibili agli incassi della società.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto e falsa applicazione art. 42 DPR 600/73 e art. 56 DPR 633/72

    La Corte ha ritenuto che le indagini bancarie fossero autorizzate e che le movimentazioni non giustificate potessero essere imputate come maggiori ricavi. La giurisprudenza di legittimità ammette l'accertamento tramite indagini bancarie su conti di terzi se vi sono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per assenza del provvedimento di autorizzazione alle indagini finanziarie

    Le indagini bancarie sono state autorizzate dal Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, come desumibile dai provvedimenti in atti. La giurisprudenza ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato su indagini bancarie anche se la relativa autorizzazione non è stata esibita al contribuente.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 37 DPR 600/73 e art. 32 co 1, II capoverso DPR 600/73

    La Corte ha ritenuto che, una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati a persone fisiche ad essa collegate, spetta al contribuente dimostrare l'estraneità di ciascuna operazione alla propria attività d'impresa, circostanza non provata dalla ricorrente. L'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni rispecchino operazioni aziendali.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per errata determinazione dei versamenti contestati

    I versamenti sui conti correnti non giustificati e riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati dalla società per euro 6.900,00 devono considerarsi comprensivi di IVA (evasa) per euro 1.150,00, pertanto il maggior reddito da attribuire alla società ricorrente ammonta ad euro 5.750,00. La contribuente non ha fornito prove idonee a dimostrare che di tali operazioni si fosse tenuto conto nella determinazione del reddito della società o la loro registrazione contabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 35
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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