Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10498/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 10 settembre 2024
da
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Scisca per procura su foglio separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Italia, 28 ricorrente contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Francesco Giammaria giusta procura allegata alla memoria ed elettivamente domiciliata con esso presso il suo studio in Milano, Corso Monforte n. 15 convenuta
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Margherita Casagli per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1 terzo chiamato
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 10 settembre 2024, la signora si è rivolta all'intestato Pt_1
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società le conclusioni CP_1 di seguito riportate:
“Condannare al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di €. 703,78 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo per i titoli di cui in ricorso.
Condannare la società convenuta al pagamento del compenso professionale di difesa da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Roberto Scisca”.
Deduceva a tal fine parte ricorrente:
-di essere stata dipendente di dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 Controparte_1 con qualifica di impiegata, livello C, CCNL Gomma e Materie Plastiche;
-di aver, in data 21 giugno 2023, chiesto alla società il pagamento degli assegni familiari per il periodo 3 marzo 2021-31 dicembre 2021 in relazione alla propria figlia
Persona_1
-che di fronte al rifiuto espresso dalla società, ha promosso il presente ricorso.
Si è costituita la società resistente che chiedeva l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' e, comunque, il rigetto del ricorso atteso che il diritto agli assegni CP_3 familiari, proprio secondo le direttive dell' non matura nei periodi in cui il CP_3 lavoratore somministrato è in disponibilità dell'agenzia; inoltre il pagamento spetta all'Istituto.
Disposta la chiamata in giudizio dell' l' respingeva le deduzioni e difese CP_3 CP_3 della società e, in adesione alle argomentazioni di parte ricorrente, confermava il diritto agli assegni familiari anche per i periodi di disponibilità, nonché l'obbligo del datore di lavoro di provvedervi, salvo conguaglio, non ricorrendo ipotesi di pagamenti diretti da parte dell'ente.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 7 marzo 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della pretesa avanzata dalla signora del pagamento degli assegni per Pt_1 il nucleo familiare, la società datrice di lavoro nel periodo della richiesta, CP_1 ha escluso di dovervi provvedere sulla base di due argomenti: il fatto che nel periodo nel quale la lavoratrice somministrata è in disponibilità dell'Agenzia non maturerebbe il predetto diritto;
l'obbligo per l' di provvedere al pagamento in via diretta. CP_3
Il primo argomento difensivo si fonda sul contenuto della circolare n. 41/2006 CP_3 che, all'art. 1.1, prevede:
“Con riferimento all'assegno per il nucleo familiare, al lavoratore spetta l'assegno per il nucleo familiare in applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti. Compete al somministratore versare i contributi previdenziali di cui risponde in solido con l'utilizzatore e pagare la prestazione in esame (art. 23, comma 3), tuttavia, per quanto riguarda la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli e domestici resta ferma la competenza dell'Istituto al pagamento diretto della prestazione (cfr. art. 25, comma 4 sopra richiamato). Il prestatore di lavoro assunto a tempo indeterminato che ha diritto alla indennità mensile di disponibilità, non ha peraltro titolo all'assegno per il nucleo familiare in assenza di effettiva prestazione lavorativa, in linea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l'assegno spetta, in via generale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, disoccupazione indennizzata, ecc.)”.
La circolare invocata risulta, tuttavia, superata dalla più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione che, così ha stabilito:
“ Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato per la prima volta dal d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, emanato in attuazione della legge delega del 14 febbraio
2003, n. 30, ed attualmente regolato dagli artt. da 30 a 40 del d.lgs. 15 giugno 2015 n.
81, rappresenta il più recente approdo dei tentativi effettuati dal legislatore di regolare il fenomeno giuridico della dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro ed utilizzazione della prestazione. Il contratto di somministrazione configura, infatti, un rapporto giuridico caratterizzato dalla presenza di tre soggetti: il somministratore o agenzia, il lavoratore e l'utilizzatore che concludono tra loro due distinti contratti. Il contratto di somministrazione è quello concluso tra l'agenzia e l'utilizzatore per l'invio di lavoratori presso l'utilizzatore che provvederà a dirigerli verso il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto può essere a termine o a tempo indeterminato. Diverso contratto è quello di lavoro somministrato, con cui il lavoratore si obbliga nei confronti della agenzia di somministrazione a lavorare alle condizioni previste dai contratti di somministrazione che essa stipulerà. Anche questo contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Non v'è dubbio che in base alla legge
(l'art. 22,1° comma d.lgs. 276/2003 che viene qui in rilievo, ratione temporis) il rapporto di lavoro dipendente intercorre tra lavoratore ed agenzia che lo assume e lo retribuisce, mentre la prestazione viene in concreto resa a beneficio dell'utilizzatore.
Si verifica quindi la scissione tra titolarità del rapporto di lavoro ed esercizio dei poteri direttivi. 2 R.G. 5445/2013 L'articolo 22, 1 c. del decreto legislativo 276 del 2003 stabilisce, inoltre, che i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali.
2.2. Il dato legislativo è chiaro: il rapporto di lavoro intercorre tra lavoratore e somministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 22, primo e secondo comma ed esso resta in vita anche quando il lavoratore non è inviato in missione ma rimane in attesa di assegnazione. La messa a disposizione di energie lavorative, obbligazione che contrassegna il lavorare alle dipendenze altrui, è presente anche nel periodo di attesa e si colloca nella fase preparatoria dell'adempimento. Rimane altresì la continuità giuridica, caratteristica della subordinazione, pur a fronte della discontinuità della prestazione. Ne deriva che negli intervalli di non lavoro, fra una missione e l'altra, quando il datore di lavoro somministrato non chiede al lavoratore di adempiere, si configura un obbligo a carico del datore i cui effetti sono disciplinati dalla stessa legge con la previsione, tra l'altro, del pagamento di un'indennità di disponibilità che ha natura retributiva e di corrispettivo dell'obbligazione della messa a disposizione del lavoratore.
2.3. L'art. 22, comma 3, d.lgs. 276/2003 prevede che se il prestatore di lavoro è assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo va stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. Attraverso la previsione dell'indennità di disponibilità si materializza quindi la permanenza del legame funzionale tra somministratore e lavoratore, anche nei periodi tra una missione ed un'altra; sicchè il lavoratore ha diritto di percepire un compenso che trova la sua giustificazione causale soltanto nella messa a disposizione delle sue attitudini lavorative in attesa di future utilizzazioni.
2.4. L'indennità di disponibilità (art. 22, 3 0 c. cit.) è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (mensilità aggiuntive, ferie, festività, TFR ecc.) ed è soggetta a contribuzione e all'imposta sul reddito da lavoro dipendente.
2.5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25, i contributi su tale indennità sono versati dal somministratore per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. I contributi sono versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed, in assenza di previsioni specifiche, va ritenuto che la stessa sia soggetta all'aliquota contributiva ordinaria, tra cui rientra anche una quota a titolo di CUAF, prevista per le aziende di 3 R.G. 5445/2013 somministrazione che, ai sensi dell'art. 49 della I. n. 88 del 1989, sono inquadrate nel settore del terziario e pertanto non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali.
2.6. Il periodo in disponibilità non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione, ma viene considerato utile ai fini della maturazione di requisiti contributivi per misure di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di somministrazione;
la predetta indennità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre poi alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
2.7. Istituto analogo è l'indennità di disponibilità prevista per i lavoratori marittimi in regime di continuità (cd. C.R.L.), riservato dalla contrattazione collettiva ad una determinata percentuale dell'equipaggio, iscritto al turno particolare ( cd. T.P. ) presso le singole compagnie di navigazione, che abbia maturato un determinato periodo di servizio. Ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro gli assegni familiari sono riconosciuti dall' anche per i periodi CP_3 retribuiti di "riposo a terra" susseguenti allo sbarco - nei quali vengono fruite le giornate di riposo non godute a bordo corrispondenti alle domeniche, ai sabati, alle festività ed alle ferie maturate durante l'imbarco - e nel successivo periodo, fino alla chiamata per l'imbarco o la comandata, in cui i marittimi stessi entrano "in disponibilità retribuita" (v. Circolare n. 6242 del 18 novembre 1982, CP_3 confermata dalla circolare n. 110 del 17 aprile 1992 che ha verificato la compatibilità della nuova disciplina sull'assegno per il nucleo familiare con la preesistente normativa in materia di assegni familiari).
2.8. Elemento caratterizzante della somministrazione a tempo indeterminato è quindi la permanenza del legame tra agenzia di somministrazione e lavoratore in somministrazione anche nei periodi di inutilizzazione tra un'assegnazione e l'altra. La persistenza del vincolo si manifesta in concreto nel diritto del lavoratore somministrato a percepire dall'agenzia di somministrazione l'indennità di disponibilità pur in mancanza di prestazione lavorativa, fino alla successiva assegnazione, senza limiti di durata, con conseguente obbligo contributivo per il somministrante. Ma non solo. 3.- In tale periodo di vacatio il lavoratore continua ad essere soggetto ad obblighi di fedeltà e non concorrenza;
inoltre assicura reperibilità e disponibilità ai fini dell'inizio tempestivo di una nuova missione. Il lavoratore assunto a scopo di staff leasing ha diritto alle stesse garanzie ed alle stesse tutele giuridiche riconosciute ad ogni altrolavoratore assunto a tempo indeterminato, a meno che la legge non stabilisca deroghe, ivi comprese quelle a presidio della stabilità del rapporto lavorativo;
anche il lavoratore assunto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione può essere licenziato dal somministratore solo se ricorrono i consueti presupposti di giusta causa e giustificato motivo
(soggettivo e oggettivo). Il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro non significa solo mantenimento di un supporto economico e delle tutele previste in caso di cessazione del rapporto, ma anche poter contare su un datore di lavoro professionalmente dedicato ad operare nel mercato del lavoro e direttamente interessato e motivato alla ricollocazione della persona, anche tramite la sua riqualificazione professionale, sia con risorse proprie sia con il supporto dal fondo di comparto (Formatemp), che viene alimentato dalla destinazione obbligatoria del
4% dei salari sviluppati da ogni rapporto in somministrazione, e quindi sempre con risorse private e non pubbliche. Obblighi di formazione e di azioni concrete finalizzate alla ricollocazione inesistenti nei casi di cessazione di un rapporto a termine, o di sospensione o cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, che consentono di affermare che nella somministrazione a tempo indeterminato la persistenza del sinallagma funzionale nella fase di disponibilità costituisce l'elemento causale qualificante e distintivo della tipologia contrattuale.
4. In base alle considerazioni fin qui svolte va dunque riaffermato che nella situazione di disponibilità il sinallagma funzionale del contratto è attivo;
e che l'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore ha natura retributiva e deve essere quindi conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza posti dall'articolo 36 della
Costituzione, anche in relazione alla dimensione familiare del lavoratore.
5. Per quanto attiene all'istituto dell'assegno al nucleo familiare (ANF) , istituito dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, di conversione e parzialmente modificativa del d.l. 13 marzo 1988 n. 69, va rilevato che si tratta di una prestazione economica a sostegno, anzitutto, del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare, alla sua tipologia, nonché del reddito complessivo prodotto al suo interno. L'istituto si ricollega a quello degli assegni familiari disciplinato con il d.p.r. n. 797 del 1955
(testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), il quale, nonostante le svariate modificazioni apportate dalla successiva normativa che hanno portato sempre maggiori categorie (ivi compresi i lavoratori c.d. parasubordinati iscritti alla gestione 5 R.G. 5445/2013 separata) a usufruire della relativa tutela, risulta tutt'oggi il testo base di riferimento in materia.
5.1. La I. n. 89 del 1988 che ha riordinato la materia, e sancito il definitivo passaggio terminologico da "assegni familiari" ad
"assegni per il nucleo familiare" (ANF), all'art. 2, comma 3, precisa infatti per gli aspetti non disciplinati direttamente dalle nuove disposizioni, restano in vigore le norme del T.U.
5.2. Con la riforma del 1988 l'istituto ha assunto un'impronta più spiccatamente assistenziale ed il parametro determinante per la sua concessione sono divenuti il reddito familiare e il numero dei componenti del nucleo familiare.
Le modalità contributive e di erogazione sono rimaste pressoché immutate rispetto alla precedente normativa, tuttavia, l'utilizzo del requisito del reddito del nucleo familiare unitamente a quello del numero dei componenti, in luogo di quello della vivenza a carico, pongono come condizione legittimante la concessione dell'emolumento lo stato di bisogno del nucleo nel suo complesso che diviene quindi anche il destinatario della tutela.
5.3. Il fondamento costituzionale dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare va ricercato nel fruttuoso connubio degli artt. 31, 36 e 38 Cost.; sebbene l'art. 38 non faccia menzione della famiglia come nucleo degno di tutela, la sua inclusione può essere desunta accostando la previsione dell'art. 36 in merito al diritto del lavoratore ad una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". 6.- Il riconoscimento degli ANF ai lavoratori somministrati anche nella fase di disponibilità risponde alle caratteristiche peculiari del lavoro somministrato a tempo indeterminato ed alla ratio dell'istituto degli assegni al nucleo familiare;
oltre che, come si dirà, alla interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sugli assegni familiari coniate sul tradizionale modello del lavoro dipendente. 7.- Né in contrario può rilevare la sentenza citata dall (Cass. n. 6155/2004) la quale si riferisce a CP_3 tutt'altro caso (relativo al periodo compreso fra la data di sospensione dell'attività produttiva per insolvenza del datore e quella di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore), in cui il sinallagma negoziale non è sussistente e non sorge neppure alcun diritto alla retribuzione (mentre nel caso in esame il diritto sorge sotto forma di indennità di disponibilità). 8.- Neppure può valere la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare nella parte in cui richiama quella degli assegni familiari dettata dal d.p.r. 797/1955, la quale stabilisce all'articolo 1 che gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano ai capifamiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel 6 R.G. 5445/2013 territorio della Repubblica;
mentre l'articolo 12 comma 1 dispone che gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione;
e l'articolo 59 prevede la commisurazione dell'assegno alle giornate di lavoro prestate.
8.1. Ad avviso di questa Corte, la situazione del lavoratore somministrato in situazione di disponibilità deve essere parificata ai fini in discorso a quella dei
"lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri".
8.2. E' infatti evidente che il dettato della risalente normativa (che fa riferimento alle giornate di prestazioni di lavoro alle dipendenze di altri) non possa essere inteso in senso letterale e debba essere invece coordinato e rapportato anche con l'istituto del lavoro somministrato, solo successivamente introdotto nell'ordinamento. Il dato testuale dell'art. 1, comma 1, secondo cui gli assegni spettano solo a coloro che "prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri", se restrittivamente interpretato, non consentirebbe di attribuire la prestazione neanche durante il periodo di utilizzazione del lavoratore somministrato, per la carenza del requisito della prestazione di lavoro a favore del datore da cui è dipendente. Tale soluzione porrebbe inevitabili problemi di contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 276 del 2003 prima e dell'art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015 dopo.
8.3. La sentenza della
Corte di Cassazione Cass. n. 6155/2004, richiamata dell conferma invece la CP_3 correttezza di questa conclusione, poiché individua come presupposti necessari per l'erogazione degli assegni familiari l'esistenza in vita del sinallagma funzionale ed il corrispondente sorgere dell'obbligazione retributiva;
presupposti che sono entrambi presenti nella fattispecie in esame posto che appunto il contratto esiste ed esiste anche lo scambio negoziale;
in quanto a fronte della obbligazione del lavoratore di restare a disposizione del suo somministratore, questi gli corrisponde un'indennità di disponibilità che ha natura retributiva.
8.4. La fattispecie in oggetto non può essere considerata neppure un'eccezione paragonabile al caso della malattia, maternità, ferie ecc. ovvero a tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro subisce una sospensione e la mora è perciò in capo al debitore che non matura il diritto alla retribuzione;
ed è pertanto tale da necessitare di una specifica previsione al fine di garantirgli la corresponsione della prestazione in discorso.
8.5. Nemmeno può valere in senso contrario la previsione, richiamata nel ricorso dall' dell'articolo 22, CP_3 comma 3° del decreto legislativo n. 276 del 2003, in virtù del quale l'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge e di 7 R.G. 5445/2013 contratto collettivo, atteso che tale affermazione si riferisce evidentemente alla base di computo degli istituti retributivi derivanti dalla legge e dal contratto collettivo
(mensilità aggiuntive, ferie, festività,TFR, ecc.) e non certamente al riconoscimento delle prestazioni previdenziali. Del resto la stessa previsione conferma, semmai, la natura retributiva dell'indennità di disponibilità, destinata per sua natura ad essere ricompresa nella base di computo di emolumenti retributivi, salvo appunto la specifica disciplina contraria dettata dalla legge. 8.6.- Per contro va ribadito che l'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione secondo l'aliquota ordinaria (e ciò conferma la natura retributiva della prestazione); essendo dovuti i contributi ai sensi dell'articolo 25 comma 1 d.lgs. 276. Le giornate trascorse in situazione di disponibilità fungono da base di computo per determinare l'importo dei trattamenti previdenziali di malattia, di maternità, paternità, infortunio, congedi parentali, quando questi eventi protetti cadono all'interno dei periodi durante i quali il lavoratore sia in attesa di assegnazione;
nonché per la disoccupazione ordinaria,
a requisiti ridotti, la Naspi, o la Asdi, successivi ai periodi di disponibilità. Onde non si vede per quale motivo lo stesso periodo debba essere neutralizzato e non possa fungere da base di computo degli assegni familiari o dell'assegno per il nucleo familiare. 9.- Occorre dunque concludere che il diritto all'assegno per il nucleo familiare per il lavoratore che percepisce l'indennità di disponibilità derivi dalle regole generali richiamate dalla stessa disciplina normativa del lavoro somministrato e solo necessita di una interpretazione sistematica, che tenga conto della evoluzione della disciplina del lavoro subordinato;
atteso che al momento della introduzione della provvidenza in discorso (d.l. 69/1988, d.p.r. 797/1955,), non esisteva la fattispecie del lavoro somministrato essendo le norme sugli assegni familiari modellate in relazione al modello tradizionale del lavoro dipendente. 10. E' pure evidente che anche per la indennità di disponibilità sussista la ratio protettiva previdenziale che è all'origine della prestazione volta a considerare ed a tutelare il nucleo familiare;
si tratta infatti di prestazione garantita in favore del lavoratore in ragione dei suoi carichi di famiglia mediante una tutela specifica per il nucleo familiare, diretta, in attuazione dell'art. 31 e 36 Costituzione, a garantire un sufficiente reddito alle famiglie che ne siano complessivamente sprovviste. Non si intuirebbe invece la ragione dell'esclusione per un lavoratore che percepisce una modestissima indennità di poche centinaia di euro pur restando alle dipendenze di un altro soggetto (il somministratore); e l'esclusione porrebbe perciò problemi di 8
R.G. 5445/2013 collisione con il principio di eguaglianza in relazione all'art. 3, 1° e
2° comma Cost., tali da indurre ad una interpretazione adeguatrice del dato normativo, che adotti come elemento caratterizzante non la prestazione di lavoro dipendente, ma il sinallagma funzionale del rapporto in vista di una prestazione lavorativa. Sicché non sussiste alcun ostacolo ad applicare le norme del T.U. anche al lavoro somministrato laddove tale continuità permanga, sia che la stessa si esprima nello svolgimento di attività lavorativa presso terzi sia nella prestazione di disponibilità al somministratore. In entrambi i casi non vi è infatti mai sospensione del rapporto ma, come innanzi visto, permanenza di obblighi reciproci, anche di natura economica, rispetto ai quali è agevole parametrare il diritto agli ANF, che andrà quindi riconosciuto nei periodi di utilizzazione in rapporto alla retribuzione e nei periodi di attesa in rapporto all'indennità di disponibilità. Nel caso del lavoro somministrato non si tratterebbe di riconoscere l'ANF anche in assenza di rapporto, di prestazione e di retribuzione, ma di adattare i criteri di riconoscimento del diritto ad un modello contrattuale istituito successivamente all'entrata in vigore della legge regolativa, che prevede funzionalmente, pur perdurando il rapporto, la possibile alternanza tra prestazione lavorativa a favore di terzi utilizzatori, di cui non si è dipendenti, ed eventuali fasi di disponibilità, entrambe compensate dal somministratore, in misura e con criteri diversi ma comunque predeterminati. 11.-
Da un punto di vista sistematico, non si può omettere di rilevare che costituirebbe una distorsione rispetto ai principi che regolano le assicurazioni sociali, desumibili dall'art. 38 della Cost. e dagli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., sottoporre l'indennità di disponibilità ad obblighi contributivi e negare rispetto alla stessa le prestazioni assistenziali alimentate da tale contribuzione. L'attribuzione degli ANF anche durante la disponibilità del lavoratore somministrato risulta inoltre coerente con l'analogo riconoscimento ai marittimi in CRL durante la fase inattiva e di disponibilità retributiva;
in entrambi i casi si è in presenza di fattispecie particolari, il cui profilo causale si caratterizza per la necessaria presenza di una fase di attesa in cui manca la prestazione lavorativa effettiva ma permane il sinallagma funzionale e l'obbligo di disponibilità. 12. Non da ultimo a favore della soluzione positiva milita l'assenza di ostacoli di carattere operativo: l'indennità di disponibilità è come la retribuzione interamente sostenuta con risorse proprie del somministratore, è assoggettata a contribuzione, con obblighi sempre a carico del somministratore, e in quanto tale concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica. L'obbligazione contributiva costituisce garanzia di finanziamento e rende applicabile il meccanismo del versamento con il sistema del conguaglio tra e agenzia di somministrazione. CP_3
L'indennità di disponibilità è divisibile in quote orarie per cui è ad essa applicabile il meccanismo della riduzione di cui all'art. 59 del TU;
l'ANF potrà essere agevolmente calcolato rispetto all'ammontare dell'indennità di disponibilità analogamente a come viene calcolato rispetto alla retribuzione” (Cass. N. 6870/19).
Le argomentazioni offerte dalla Suprema Corte consentono di superare la prima delle questioni difensive e giungere alla conclusione che anche nei periodi nei quali il lavoratore somministrato non svolge un'effettiva attività, comunque, in quanto a disposizione dell'Agenzia, matura il diritto agli assegni familiari.
Quanto poi alla seconda questione relativa all'obbligo di pagamento diretto da parte dell' va ricordato che, ai sensi degli artt 82 DPR 797/5 e 3 DM 11 maggio 1990 CP_3 il pagamento spetta al datore di lavoro il quale poi, sulla base di quanto disposto dagli artt 42 e 43 del citato DPR 797/55, provvede a portare in detrazione al debito per contributi previdenziali nei confronti dell' le somme corrisposte ai lavoratori a CP_3 titolo di assegni al nucleo familiare.
Il pagamento diretto di tale pretesa è a carico dell' solo per due categorie di CP_3 lavoratori (colf e lavoratori agricoli), tra i quali non è ricompresa la ricorrente.
Quanto poi al profilo illustrato nel corso della discussione e che, secondo la difesa della società, costituisce il motivo per il quale on è disponibile a pagare, ovvero CP_1 il timore che l' fermo sulla propria circolare, poi non provveda al conguaglio, si CP_3 ritiene che quanto si può leggere nella memoria dell' renda vano ogni timore e CP_3 manifesti l'infondatezza del pervicace rifiuto al pagamento.
Si legge nella memoria di “Successivamente, in data 11/10/2021, la ricorrente CP_3 presentava la domanda di autorizzazione agli ANF che veniva accolta con provvedimento del 12/10/2021, per il periodo dal 03/03/2021 al 30/09/2026. Acquisito il provvedimento di autorizzazione agli ANF, venivano presentate, in data 12.11.21, le seguenti domande:
1) domanda ( protocollo 4996.12/11/2021.0042346) per assegno per il nucleo CP_3 familiare per lavoratori dipendenti per il periodo dal 03/03/2021 al 30/06/2021 per la figlia naturale (03/03/2021); Persona_1
- la domanda veniva definita in data 25/11/2021 come di seguito:
Importo ANF Mensile: Euro 48.13
Importo ANF Giornaliero: Euro 1.85 2) domanda ( protocollo 4996.12/11/2021.0042345) per assegno per il nucleo CP_3 familiare per lavoratori dipendenti per il periodo dal 01/07/2021 al 28/02/2022 per la figlia naturale (03/03/2021); Persona_1
- la domanda veniva definita in data 23/11/2021 come di seguito:
Importo ANF Mensile: Euro 85.21
Importo ANF Giornaliero: Euro 3.28
Dalla consultazione degli archivi informatici dell' con riferimento alle domande CP_3 citate risulta l'annotazione “acquisita”, annotazione che consente il pagamento - secondo il sistema previsto del conguaglio - degli ANF a cura del datore di lavoro.”.
Ritenendo, quindi, che gli argomenti offerti dalla società resistente, per contrastare la pretesa della signora , non siano condivisibili né fondati, la domanda va Pt_1 accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società CP_1 che dovrà provvedervi sia nei confronti dalla ricorrente, sia nei confronti dell'ente chiamato in causa su sua domanda e verso il quale, anche in sede di discussione, ha ritenuto di dover insistere nelle proprie difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-Condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di €. 703,78 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
-Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate, in favore della ricorrente e dell' in € 600 ciascuno oltre accessori e con distrazione, quanto CP_3 alle spese della ricorrente, in favore dell'Avv. Roberto Scisca”.
Milano, 7 marzo 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia