Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 826
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione dell'atto e contestazione dei dati forniti dal Ministero dell'Interno

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo l'atto immotivato.

  • Accolto
    Liquidazione spese di lite inferiore ai minimi tariffari

    La Corte concorda con l'appellante sull'erroneità della determinazione delle spese di lite in misura inferiore ai limiti tariffari e le ridetermina in complessivi euro 5.664,75.

  • Rigettato
    Richiesta condanna del Comune ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

    La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. viene respinta per mancanza di prova dei presupposti soggettivi.

  • Inammissibile
    Tardività dell'appello

    L'appello del Comune viene dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 826
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 826
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo