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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6134/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15885/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004735 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 - sull'appello n. 1552/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15885/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004735 CONTR. SOGG. 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Roma, la contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 53230004735 del 2023, con il quale il Comune di Roma aveva chiesto la somma di € 29.945,07, asseritamente dovuta per infedele dichiarazione di quanto percepito a titolo di contributo di soggiorno dalla contribuente, in quanto titolare della struttura ricettiva denominata NOMINATIVO
1 sita in Roma, eccependo il difetto di motivazione dell'atto, contestando la genuinità e fondatezza dei dati forniti dal Ministero dell'Interno e posti a fondamento del medesimo e lamentando la sua conseguente impossibilità di poter svolgere un'idonea ed efficace difesa.
Con la sentenza n. 15885/2024, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con condanna alle spese del resistente Comune.
2. Con appello del 29 dicembre 2024, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado, limitatamente alla determinazione delle spese di lite in misura inferiore rispetto ai minimi tariffari, chiedendo inoltre il computo degli aumenti di cui agli artt. 15, 17-bis del D.lgs. 546/1992 e 4, I comma-bis, del D.M. 55/2014.
Costituitosi con comparsa in data 8 gennaio 2026, l'appellato Comune preliminarmente chiedeva riunirsi il giudizio a quello recante il n. RG 1552/25, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza;
nel merito, si limitava a chiedere la reiezione dell'appello della contribuente. Con memoria del 21 gennaio 2026, la contribuente insisteva per l'accoglimento dell'appello.
3. Con appello del 28 febbraio 2025, il Comune di Roma impugnava la sentenza di primo grado, ritenendola errata laddove aveva considerato immotivato l'impugnato avviso.
Costituitasi con comparsa in data 1° dicembre 2025, l'appellata contribuente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo e, nel merito, ne chiedeva il rigetto con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
3. Nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026, previa riunione del presente giudizio a quello recante il n.
RG 1552/25, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre esaminare, per ragioni logico-giuridico, l'appello proposto dal Comune di Roma con atto del 28 febbraio 2025. L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo;
difatti, lo stesso è successivo di oltre sessanta giorni alla data (23 dicembre 2024) di deposito della sentenza impugnata
(e non notificata).
2. Venendo all'appello proposto dalla contribuente, occorre preliminarmente rilevare che in tale giudizio
(rubricato al n. RG. 6134/24), il Comune non ha proposto appello incidentale ma si è limitato a chiedere la riunione del medesimo giudizio a quello di appello n. RG 1552/25. Pertanto, vista l'inammissibilità di tale appello e la mancata proposizione di appello incidentale nel giudizio RG. 6134/24, le doglianze del Comune nei confronti della sentenza impugnata non possono formare in alcun modo oggetto di esame da parte del
Collegio.
3. Con riferimento all'appello della contribuente, si osserva quanto segue.
Il Collegio concorda con l'appellante in ordine all'erroneità della determinazione delle spese di lite in misura inferiore ai limiti tariffari. Sul punto, dunque, l'appello merita accoglimento. Sul punto di veda la recente decisione della Suprema Corte (Cass. sentenza n. 6066/2025) che ribadisce come la liquidazione forfettaria e inferiore ai minimi del doppio grado di merito violi i principi di diritto.
Sul valore minimo delle spese così calcolato, pari a euro 2.905,00, occorre applicare le maggiorazioni previste per l'espletamento della preventiva fase di reclamo-mediazione (in misura pari al 50%) e per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (in misura pari al 30%); conseguentemente, l'importo della condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado va rideterminato in euro € 5.664,75.
4. Va, invece, respinta la richiesta condanna del Comune di Roma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita alcuna prova dei presupposti soggettivi (mala fede o colpa grave) che giustificherebbero tale condanna.
5. In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, previa riunione del giudizio recante n. RG 1552/25 a quello recante il n. RG. 6134/24, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, dichiara inammissibile l'appello del Comune di Roma e, in accoglimento dell'appello della contribuente, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 5.664,75 oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (RC TA)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6134/2024 depositato il 29/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15885/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004735 IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022 - sull'appello n. 1552/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15885/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004735 CONTR. SOGG. 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Roma, la contribuente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 53230004735 del 2023, con il quale il Comune di Roma aveva chiesto la somma di € 29.945,07, asseritamente dovuta per infedele dichiarazione di quanto percepito a titolo di contributo di soggiorno dalla contribuente, in quanto titolare della struttura ricettiva denominata NOMINATIVO
1 sita in Roma, eccependo il difetto di motivazione dell'atto, contestando la genuinità e fondatezza dei dati forniti dal Ministero dell'Interno e posti a fondamento del medesimo e lamentando la sua conseguente impossibilità di poter svolgere un'idonea ed efficace difesa.
Con la sentenza n. 15885/2024, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con condanna alle spese del resistente Comune.
2. Con appello del 29 dicembre 2024, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado, limitatamente alla determinazione delle spese di lite in misura inferiore rispetto ai minimi tariffari, chiedendo inoltre il computo degli aumenti di cui agli artt. 15, 17-bis del D.lgs. 546/1992 e 4, I comma-bis, del D.M. 55/2014.
Costituitosi con comparsa in data 8 gennaio 2026, l'appellato Comune preliminarmente chiedeva riunirsi il giudizio a quello recante il n. RG 1552/25, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza;
nel merito, si limitava a chiedere la reiezione dell'appello della contribuente. Con memoria del 21 gennaio 2026, la contribuente insisteva per l'accoglimento dell'appello.
3. Con appello del 28 febbraio 2025, il Comune di Roma impugnava la sentenza di primo grado, ritenendola errata laddove aveva considerato immotivato l'impugnato avviso.
Costituitasi con comparsa in data 1° dicembre 2025, l'appellata contribuente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo e, nel merito, ne chiedeva il rigetto con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
3. Nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026, previa riunione del presente giudizio a quello recante il n.
RG 1552/25, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre esaminare, per ragioni logico-giuridico, l'appello proposto dal Comune di Roma con atto del 28 febbraio 2025. L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo;
difatti, lo stesso è successivo di oltre sessanta giorni alla data (23 dicembre 2024) di deposito della sentenza impugnata
(e non notificata).
2. Venendo all'appello proposto dalla contribuente, occorre preliminarmente rilevare che in tale giudizio
(rubricato al n. RG. 6134/24), il Comune non ha proposto appello incidentale ma si è limitato a chiedere la riunione del medesimo giudizio a quello di appello n. RG 1552/25. Pertanto, vista l'inammissibilità di tale appello e la mancata proposizione di appello incidentale nel giudizio RG. 6134/24, le doglianze del Comune nei confronti della sentenza impugnata non possono formare in alcun modo oggetto di esame da parte del
Collegio.
3. Con riferimento all'appello della contribuente, si osserva quanto segue.
Il Collegio concorda con l'appellante in ordine all'erroneità della determinazione delle spese di lite in misura inferiore ai limiti tariffari. Sul punto, dunque, l'appello merita accoglimento. Sul punto di veda la recente decisione della Suprema Corte (Cass. sentenza n. 6066/2025) che ribadisce come la liquidazione forfettaria e inferiore ai minimi del doppio grado di merito violi i principi di diritto.
Sul valore minimo delle spese così calcolato, pari a euro 2.905,00, occorre applicare le maggiorazioni previste per l'espletamento della preventiva fase di reclamo-mediazione (in misura pari al 50%) e per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (in misura pari al 30%); conseguentemente, l'importo della condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado va rideterminato in euro € 5.664,75.
4. Va, invece, respinta la richiesta condanna del Comune di Roma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo stata fornita alcuna prova dei presupposti soggettivi (mala fede o colpa grave) che giustificherebbero tale condanna.
5. In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, previa riunione del giudizio recante n. RG 1552/25 a quello recante il n. RG. 6134/24, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, dichiara inammissibile l'appello del Comune di Roma e, in accoglimento dell'appello della contribuente, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 5.664,75 oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (RC TA)