Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00116/2026REG.PROV.COLL.
N. 00138/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS- e dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Cucchiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Burgio, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
del sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3588/2023, resa tra le parti, depositata il 1° dicembre 2023, notificata il 4 dicembre 2023, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 954/2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026, il consigliere CH ZI e uditi per le parti l’avvocato Biagio Bruno, su delega dell’avvocato Ignazio Cucchiara, e l’avvocato Daniele Piazza, su delega dell’avvocato Girolamo Rubino;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il 9 febbraio 2024, gli appellanti indicati in epigrafe – comproprietari di un fabbricato rurale situato in contrada -OMISSIS- del Comune di Burgio, in relazione al quale avevano presentato, in data 5 marzo 2013, istanza ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 – hanno impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, n. 3588 del 2023, che ha respinto il loro ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del medesimo Comune di Burgio prot. n. -OMISSIS-del 2 marzo 2018, di rigetto della menzionata domanda di accertamento di conformità.
2. Il gravato provvedimento comunale aveva motivato il diniego in quanto « trattasi di comproprietari e in totale disaccordo, si ritiene che in assenza di un titolo di proprietà esclusiva non si possa procedere al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ».
3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso motivando sull’assenza di prova circa la titolarità esclusiva del bene immobile oggetto della domanda di accertamento di conformità (dovendosi « verificare se esistono contestazioni del terzo comproprietario, rimasto estraneo all’istanza e al procedimento »).
4. Gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata, riproponendo, tra l’altro, la censura di violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che consente anche al responsabile dell’abuso la proposizione della domanda di accertamento di conformità.
5. Nel presente giudizio si è costituito il sig. -OMISSIS-, con memoria di costituzione del 14 febbraio 2024; il predetto intimato ha illustrato le proprie difese con successiva memoria del 18 dicembre 2025, chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per genericità dei motivi.
6. Gli appellanti hanno replicato con memoria del 30 dicembre 2025, insistendo per l’accoglimento del gravame.
7. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame, avendo gli appellanti dedotto specifiche censure ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.
9. Venendo quindi all’esame dell’appello, la dedotta violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è fondata e merita accoglimento.
9.1. Infatti:
a) l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (anche nella precedente versione applicabile ratione temporis ) attribuisce espressamente al “ responsabile dell’abuso ” (oltre che all’attuale proprietario dell’immobile) la legittimazione a presentare istanza di accertamento di conformità;
b) è pur vero che i ricorrenti, nella iniziale istanza presentata il 5 marzo 2013, avevano unicamente fatto riferimento alla loro qualità di “ comproprietari ” (e non anche a quella di responsabili dell’abuso), ma è anche vero che nella successiva nota procedimentale del 1° luglio 2015, trasmessa al Comune di Burgio, gli istanti avevano chiaramente indicato la loro qualità di responsabili dell’abuso edilizio (cfr. pag. 4);
c) il Comune di Burgio era quindi stato messo in condizione di sapere che gli istanti avevano agito (non solo quali comproprietari dell’immobile, ma) anche in qualità di responsabili dell’abuso edilizio, con conseguente irrilevanza del titolo di proprietà esclusiva (avendo il responsabile dell’abuso autonoma legittimazione, a prescindere dal titolo di proprietà).
10. In definitiva l’appello deve essere accolto per le ragioni esposte, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del gravato provvedimento comunale prot. n. -OMISSIS-del 2 marzo 2018, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza del Comune di Burgio.
11. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 138/2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna in solido il Comune di Burgio e il sig. -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre s.g. e accessori di legge, nonché rifusione dei contributi unificati versati per i due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO OV, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
CH ZI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH ZI | TO OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.