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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE GE ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 387/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - CR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR - Via Fibonacci Snc 88900 CR KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240011720190000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate NE e all'Agenzia delle Entrate di CR la Ricorrente_2, con sede legale in Luogo DI, P.IVA_2/P.IVA P.IVA_1, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Rappresentante_1 nato a [...] il Data ed ivi residente in DI , C.F. CF_Rappresentante_1, elettivamente domiciliata presso lo Studio del Dott. Difensore_1 , sito in Luogo DI e del Dott. Difensore_2, sito in Luogo, DI , suoi difensori come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 13320240011720190000, notificata via pec il 13 febbraio 2025 e relativa al controllo del modello Redditi/2022, periodo di imposta 2021
Allegava la ricorrente che la cartella era frutto di un errore dalla stessa commesso in sede di dichiarazione dei redditi, al quadro RU, rigo RU6, codice tributo 6869 (investimenti beni strumentali ex Legge 208/2015)
e codice tributo 6857 e che tale errore era stato corretto con la dichiarazione integrativa presentata in data
10/04/2024- prot . n. 24041012112562836 – a seguito di avviso bonario notificatole dall'Age di CR;
concludeva, pertanto, la ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-NE, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_3 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Luogo, alla DI, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di CR, allegando di aver proceduto all'integrale sgravio della cartella e concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Analoga richiesta di estinzione del giudizio veniva formulata dalla ricorrente con memoria del 14 gennaio
2026
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere;
la resistente Agenzia delle Entrate ha, infatti depositato, provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
tale annullamento ha comportato il venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Infine le spese: queste, attesa la concorde richiesta delle parti in tal senso, vengono compensate integralmente tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE GE ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 387/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - CR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR - Via Fibonacci Snc 88900 CR KR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240011720190000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate NE e all'Agenzia delle Entrate di CR la Ricorrente_2, con sede legale in Luogo DI, P.IVA_2/P.IVA P.IVA_1, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Rappresentante_1 nato a [...] il Data ed ivi residente in DI , C.F. CF_Rappresentante_1, elettivamente domiciliata presso lo Studio del Dott. Difensore_1 , sito in Luogo DI e del Dott. Difensore_2, sito in Luogo, DI , suoi difensori come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n. 13320240011720190000, notificata via pec il 13 febbraio 2025 e relativa al controllo del modello Redditi/2022, periodo di imposta 2021
Allegava la ricorrente che la cartella era frutto di un errore dalla stessa commesso in sede di dichiarazione dei redditi, al quadro RU, rigo RU6, codice tributo 6869 (investimenti beni strumentali ex Legge 208/2015)
e codice tributo 6857 e che tale errore era stato corretto con la dichiarazione integrativa presentata in data
10/04/2024- prot . n. 24041012112562836 – a seguito di avviso bonario notificatole dall'Age di CR;
concludeva, pertanto, la ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-NE, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_3 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Luogo, alla DI, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di CR, allegando di aver proceduto all'integrale sgravio della cartella e concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Analoga richiesta di estinzione del giudizio veniva formulata dalla ricorrente con memoria del 14 gennaio
2026
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere;
la resistente Agenzia delle Entrate ha, infatti depositato, provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
tale annullamento ha comportato il venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Infine le spese: queste, attesa la concorde richiesta delle parti in tal senso, vengono compensate integralmente tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese.