Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2026, proposto da
AY HM LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
per l'annullamento
- del provvedimento con cui la Questura di Firenze ha respinto l’istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. ND UC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente espone che presentava istanza di protezione internazionale il 2 novembre 2022 e che, a seguito di ciò, la Commissione territoriale di Firenze, con decisione del 7 novembre 2023, riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tanto da trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del correlato permesso di soggiorno (v. decisione della Commissione in doc. 3 ricorrente, ove si menziona la data, del 2 novembre 2022, di presentazione dell’istanza di protezione);
- b) veniva quindi rilasciato al ricorrente il permesso per protezione speciale, con scadenza 7 novembre 2025 (doc. 4 ricorrente) e, prima di tale data, il ricorrente presentava, il 15 settembre 2025, domanda di conversione del predetto titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- c) l’Amministrazione – alla luce della Legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha convertito il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, inibendo la conversione dei permessi per protezione speciale in permessi per motivi di lavoro – ha respinto l’istanza del ricorrente;
- d) di tale diniego si duole il ricorrente col gravame in esame, col quale si deduce, essenzialmente, la violazione della disciplina transitoria di cui all’art. 7 D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023;
- e) alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, essendosi il Collegio riservato la possibilità di emissione di sentenza in forma semplificata.
2) Rilevato che:
- a) l’art. 7, D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023, al primo comma, ha abrogato la convertibilità dei permessi di soggiorno per protezione speciale in precedenza sancita dall'art. 6, comma 1-bis, lett. “a” D. Lgs. n. 286/98;
- b) tuttavia, lo stesso art. 7 prevede, al comma 2, che “ per le istanze presentante fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente” e, al comma 3, che “ i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19 comma 1.1 terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge” .
3) Rilevato, ancora, che, con riferimento alla disciplina transitoria di cui ai citati commi 2 e 3, il Consiglio di Stato, con sentenza. n. 9634 del 5 dicembre 2025, ha chiarito quanto segue:
“ 13 … [L] a disciplina transitoria dettata dall’art. 7, co. 2 d.l. n. 20/2023 tiene fermo il regime previgente per tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, dunque pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto Cutro, e non già per le istanze di conversione sic et simpliciter.
L’esegesi prospettata fa leva in primis sull’argomento letterale e su quello logico-sistematico.
13.1. – Sul versante strettamente letterale la disposizione transitoria, nel riferirsi alle istanze presentate sino alla data di entrata in vigore del decreto Cutro ovvero ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, dispone che continui ad applicarsi la disciplina previgente: orbene, tale rinvio alle “istanze già presentate” rinviene il proprio referente logico-concettuale nelle categorie di permessi di soggiorno incise dalla disposizione novellistica e ben evidenziate dalla rubrica normativa ossia “permessi per protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali”.
13.2. – L’argomento letterale è vieppiù corroborato, in chiave logico-sistematica, dalla disposizione di cui al comma 3 che, con riguardo ai permessi per protezione speciale, stabilisce in via ulteriore la facoltà di rinnovo annuale una tantum per quelli già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto precisando significativamente che “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”. Siffatta precisazione trova la propria ratio essendi nella peculiarità del regime ad hoc dettato per i permessi di protezione speciale (ossia l’aggiuntiva rinnovabilità per un ulteriore anno) e conferma implicitamente – come suggerito dalla stessa locuzione “resta ferma” - l’inerenza della facoltà di conversione al regime giuridico transitorio degli altri permessi di soggiorno per i quali sia stata presentata istanza di rilascio anteriormente all’entrata in vigore del decreto. In altre parole, la previa presentazione dell’istanza determina l’ultrattività dell’intero regime previgente, ivi includendovi la facoltà di conversione del permesso […] in permesso per lavoro subordinato e non è dato ravvisare ulteriori fattori limitativi o preclusivi come già chiarito nei precedenti arresti della Sezione (“La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto”, così nell’ordinanza di questa Sezione n. 3313/2024).
13.3. – Milita in favore in questa esegesi anche l’ulteriore considerazione, di indole equitativa, per cui solo il criterio determinativo della data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio scongiurerebbe eventuali disparità di trattamento nell’applicazione della disciplina sopravvenuta, obiettivamente più sfavorevole, mentre l’indirizzo interpretativo patrocinato dall’Amministrazione rimetterebbe la sorte dell’interessato alle tempistiche amministrative di evasione della pratica concernente il primo titolo di soggiorno.
13.4. – Da ultimo, l’esegesi estensiva viene ulteriormente corroborata dalla stessa relazione illustrativa predisposta a corredo del decreto-legge n. 20/2023 che, con riguardo alla disposizione transitoria in esame – originariamente dettata, come del resto l’intero articolo, con riferimento ai soli permessi per protezione speciale -, esplicitava che la norma era volta ad estendere “l’efficacia della predetta normativa abrogata alle istanze presentate in data anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare l’istanza di protezione speciale”, dunque sgombrava il campo da ogni dubbio sulla circostanza che l’istanza che assumeva rilievo era quella per il rilascio del titolo di soggiorno originario per protezione speciale e non appunto l’istanza di conversione ” (così C.d.S. n. 9634 del 5 dicembre 2025).
4) Considerato quindi che:
- a) alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale, deve aversi riguardo alla data di presentazione dell’istanza originaria di protezione, che, nel caso di specie, risale al 2 novembre 2022;
- b) al ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina previgente all’entrata in vigore del D.L. n. 20/2023 conv. in L. n. 50/2023 e, quindi, la P.A. avrebbe dovuto ammettere la possibilità di conversione, invece negata col provvedimento impugnato.
5) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada annullato il provvedimento impugnato.
6) Ritenuto di compensare le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda,, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO CI, Presidente
ND UC, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND UC | RO CI |
IL SEGRETARIO