Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2022, proposto da IL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Serena Metta in Bari, corso Vittorio Emanuele 57;
contro
Comune di Rutigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Rignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) - Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Rutigliano prot. n. 7926 del 12 maggio 2022 di diniego dell'istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile;
- del provvedimento del Comune di Rutigliano prot. n. 7727 del 10 maggio 2022;
- della cartografia tecnica del Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili del Comune di Rutigliano, approvata con Delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano n. 48 del 29 dicembre 2021;
- degli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano n. 44 del 5 novembre 2015;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. RL Dibello e uditi l'avv. Serena Metta, su delega dell'avv. Filippo Pacciani, e l'avv. Pierluigi Balducci, su delega orale dell'avv. Rosa Rignani, per il comune;
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026, il difensore della società ricorrente ha reso dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia nel merito a seguito della intervenuta stipula, tra le parti, di apposito accordo transattivo che consenta a IL l’installazione nell’area alternativa di una nuova stazione radio base comprensiva, tra l’altro, del palo di sostegno, degli apparati trasmissivi e altri apparati accessori, nonché di tutte le opere funzionali all’installazione e all’esercizio del nuovo impianto.
Il Collegio ne prende atto ai fini della declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NO, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | IO NO |
IL SEGRETARIO