TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 21394/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro PE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21394/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINO PAOLA e Controparte_1 P.IVA_1
FALINI GIORGIO ( ) VIALE BRUNO BUOZZI, 53 00197 ROMA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR, 3 00193 ROMA presso il difensore avv. MARTINO
PAOLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVI PAOLO e SAVI Controparte_2 P.IVA_2
IACOPO MARIA ANTONIO ( ) Via Petrarca, 16 20123 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA, 16 20123 MILANO presso il difensore avv. SAVI
PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la per sentir Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: condannare la alla riduzione del prezzo di € 98.643,26 - con rivalutazione ed interessi Controparte_2 dal 26 aprile 1999 - corrisposto dalla odierna attrice alla convenuta per l'acquisto del terreno di cui al mappale 308 del Fg 9 del NCEU del Comune di Mulazzano, di cui al contratto di cessione di ramo di azienda, in data 26 aprile 1999, notaio Rep. N. 137.095, Racc. n. 10.879, Persona_1 registrato in data 11.5.1999, al n. 11190, in ragione del minor valore del bene acquistato, per effetto della parziale evizione a seguito dell'accertata usucapione da parte dei Sig.ri di parte di detto Pt_1
pagina 1 di 9 terreno per complessivi m2 520; e con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento e al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ., dalla data domanda;
condannare, altresì, la odierna convenuta al rimborso pro quota degli oneri accessori (notaio, imposte) corrisposti per l'acquisto del terreno di cui è causa, in parte usucapito dai sig.ri ed al rimborso Pt_1 delle spese di giudizio per resistere al processo introdotto dai per far accertare l'usucapione di Pt_1 quella parte di terreno, oggetto del presente giudizio, e per chiamare in causa la venditrice;
oneri e spese queste da liquidarsi nel corso del giudizio;
e con gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione dei singoli diritti, e dalla domanda al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.; nonché condannare la al risarcimento del danno, da liquidarsi in corso di causa, anche in via Controparte_2 equitativa, con gli interessi come sopra richiesti, e comunque dalla domanda giudiziale al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.
Si è costituita con comparsa di risposta del 19 ottobre 2022 la concludendo nel Controparte_2 seguente modo:
− dare atto che è sempre stata disponibile, e lo è tutt'ora, a corrispondere ad Controparte_2 l'importo di € 5.200,00 più gli interessi di legge dal dovuto o quella Controparte_1 diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, de-dotto comunque l'importo di € 584,75 pari ad ⅓ dell'imposta di registro pagata da Controparte_2
− respingere, per il resto, le domande attoree perché infondate.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinvia la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 4 maggio 2023. Con successiva ordinanza ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1, 4 e 5 in quanto valutazioni, 6 oltre che documentale), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 2,3,);
• disposto un accertamento tecnico teso all'acquisizione di cognizioni non giuridiche atte alla determinazione della quanti minoris seguita all'evizione parziale della cosa al momento dell'acquisto; che ciò parrisse soprattutto, per la difficoltà di individuare in via equitativa (quale criterio succedano insisto della riduzione proporzionale del prezzo) un criterio sulla scorta dell'oggetto della cessione d'azienda del 1999; di cui la porzione evitta costituiva un parte del più ampio complesso costituito da un fabbricato e da un'area pertinenziale (cespiti di natura e caratteristiche diverse avvinta, tuttavia, da un unico prezzo);
• ritenuto, per il resto, che il thema decidendum risarcitorio introdotto dall'attrice non potesse che essere oggetto di onere di allegazione e prova a suo carico attesa anche la natura della causa petendi spesa ovvero il lucro cessante;
• nominato ausiliario del Tribunale il Geom. fissandole – ex artt. 127-ter Persona_2
e 193 c.p.c. - termine fino al 6 giugno 2023 per il deposito della dichiarazione sottoscritta, con firma digitale, recante il giuramento e l'accettazione dell'incarico avente ad oggetto il seguente quesito (nonché l'indicazione della data e luogo di inizio delle oo.pp.):
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione, pagina 2 di 9 • determini il valore residuo al tempo del compendio immobiliare costituto da fabbricato e terreno siti in Mulazzano (MI) oggetto del più ampio atto di cessione d'azienda del 26 aprile 1999 (doc. 1 fasc. ITALIANA) elidendo dalla consistenza la porzione di area usucapita da e , di cui ai punti 2) ed a completamento Parte_2 Controparte_3 del punto 3) della sentenza 27 aprile 2011 n. 375 (doc. 6 fasc. ITALIANA) successivamente identificata catastalmente (con sentenza del 17 dicembre 2011 – doc. 7 fasc. ITALIANA ) al: Foglio 9, mappale 313 – Strada Provinciale 138 - Piano 1 - Area
Urbana di mq 520;
• esponga i criteri si stima del cespite e di decurtazione del relativo valore al 16 aprile 1999”;
• rinviato la causa per la discussione della consulenza al 23 novembre 2023. Il C.T.U. ha svolto le oo.pp. e depositato il proprio elaborato il 6 novembre 2023. Il g.i. ha ritenuto esaustiva la relazione peritale rispetto al quesito somministrato e preso atto delle note tecniche svolte dai cc.tt.pp. delle parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno 2024.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c..
La liquidazione della riduzione del prezzo.
Costituisce res iudicata l'accertamento dell'evizione parziale della porzione di terreno di cui al mappale 308 del Fg 9 del NCEU del Comune di Mulazzano, acquistata nell'ambito del contratto di cessione di ramo di azienda, del 26 aprile 1999 (doc. 1 fasc. ITALIANA) dalla convenuta, giuste sentenze pronunciate dal Tribunale di Lodi il 27 aprile 2011, n. 375 (non definitiva- doc. 6 fasc.
ITALIANA) e 17 dicembre 2011, n. n. 1161 (definitiva – doc. 7 fasc. ITALIANA). Costituiscono, quindi, regola del caso concreto – come tale inattaccabili – i dicta recati dalle citate sentenze.
Risulta accertata:
- l'avvenuta c.d. evizione parziale della cosa nei limiti quantitativi di superficie di circa 535 m2 identificata (a seguito del frazionamento catastale “intra – processuale”) nel mappale 313;
- la responsabilità civile della convenuta sia per la riduzione del prezzo che per il risarcimento del danno in favore della odierna Controparte_1
- la natura generica della condanna ivi recata sul punto;
- la regolamentazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
E' noto che l'evizione parziale ha luogo quando vi è il mancato acquisto o la perdita di una parte soltanto del diritto trasmesso o della cosa (infra ass. civ. (infra Cass. II, Ord. 24 dicembre 2021, n.
41490).
Nell'ambito dell'effetto reale insisto nella cessione di azienda trova applicazione la garanzia per evizione per ogni singolo bene oggetto del trasferimento. Pertanto, come nella compravendita la garanzia per evizione sorge, e l'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo può essere esercitata, nel caso in cui il diritto del terzo resto accertato con sentenza passata in giudicato o per riconoscimento del compratore, ossia quando il diritto acquistato non può essere più esercitato in tutto il suo normale contenuto (infra Cass. III, 5 maggio 1969, n. 1516). Ai fini della liquidazione del prezzo da ridurre e, se pagato, da restituire occorre rifarsi ad una necessaria regola di proporzionalità della parte evitta la tutto. Tale nomos, tuttavia, non deve essere il risultato di un mero calcolo matematico tra il prezzo totale e l'entità fisica della cosa venduta, ma deve essere calcolata ponendo in relazione il valore della frazione della cosa rispetto al tutto, considerando, altresì, che il deprezzamento della cosa per perdita di una sua parte possa essere superiore a quello che pagina 3 di 9 si ricaverebbe da un mero calcolo aritmetico. Un giudizio sienitico comparativo – con dei tratti funzionali – che fa emergere anche una inevitabile vena equitativa.
Per tale ragione – oltre che per il plastico contrasto delle parti sul punto – il Tribunale ha disposto un accertamento tecnico (tramite proprio ausiliario) affinchè potesse fornire uno o più criteri su cui appuntare tale valutazione.
Ebbene l'operato del C.T.U. non può che essere fatto proprio sia per la sua completezza intrinseca sia per l'esito delle conclusioni in relazione alle osservazioni interposte dalle parti (soprattutto dall'attrice).
La C.T.U. ha:
- esposto le questioni tecnico – economiche del suddetto estimo che presentava in astratto il quesito somministrato (pp. 6 e 7 relazione);
- descritto i valori di superficie ed economici ritraibili dalla citata cessione d'azienda sia del fabbricato che del terreno sui cui insisteva;
- proceduto ad un doppio procedimento estimativo sia mediante un criterio sintetico “interno” sulla valorizzazione data nell'atto – ai tempi – alle varie componenti fondiarie (p. 9 relazione) sia attraverso quello più generale del valore medio a mq dei terreni, non residenziali, in zona all'epoca (1999 – p. 10);
- esposto il risultato di ambo i metodi in € 7.623,54 (quale somma algebrica di £ 14.761.240 e
520 mq evitti) ed € 7.404,97. La diversa valorizzazione offerta dal c.t.p. attoreo ( e reiterata dalla difesa anche in comparsa conclusionale ) si basa sull'esclusivo utilizzo di un prezziario del 2001 per come ricalcolato in altra perizia (tale della Geoservice) del 2013 e poi rivalutato la 2019. Un criterio errato in diritto attesa la natura di credito di valuta del prezzo con quel che ne segue circa la necessità primigenia di riportarsi ai valori del 1999. In secondo luogo, la difesa attorea ha proposto un coefficiente di partenza di valutazione unilaterale ed astratto ovvero completamente sganciato (rispetto a quello speso dall'ausiliario) dalle caratteristiche intrinseche del manufatto per come evincibili ora per allora. Da qui la maggiore affidabilità del criterio peritale che ha considerato anche la rendita catastale all'epoca.
Stante la necessaria valenza equitativa del giudizio può condannarsi la alla Controparte_2 restituzione della quota parte di prezzo in favore della liquidata in € Controparte_1
7.623,54.
Somma da non rivalutarsi stante – come affermato in citazione – la natura di credito di valuta dell'obbligazione restitutoria. Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta come tale non sensibile alla sopravvenuta svalutazione economica, per cui la determinazione unitaria del prezzo del bene evitto non può essere riferita al momento della pronuncia giudiziale (infra Cass. I, 14 febbraio 1963, n. 318). Sulla somma sono dovuti gli interessi legali la cui decorrenza deve individuarsi secondo le disposizioni dell'indebito oggettivo. La riduzione del prezzo, se pagato, si traduce in un'obbligazione restitutoria nascente dalla legge di rimborso della somma ovvero in un indebito oggettivo con il relativo corollario giuridico ex artt. 2033 c.c.. In questi termini rileva lo stato soggettivo in cui si trovava l'accipiens al momento del versamento della somma non dovuta se di buona o di mala fede. Da qui la decorrenza dalla domanda o dal pagamento.
Quanto al primo momento, tuttavia, occorre fare buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto al concetto di domanda giudiziale di cui all'art. 2033 c.c.. Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. SS.UU., 13 giugno 2019, n. 15895; conf. . infra Cass. I, Ord. 20 giugno 2023, n. 17572)
pagina 4 di 9 L'art. 2033 c.c., stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi "dal giorno della domanda", laddove l'art. 1148 c.c., dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili "fino al giorno della domanda giudiziale". La circostanza che la domanda -indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dell'accipiens in buona fede
- non sia ulteriormente connotata in termini di "giudiziale" non è fatto in sé neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla "domanda", il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dell'interruzione della prescrizione, nell'art. 2943, comma 1, (che al secondo menziona la "domanda proposta nel corso di un giudizio").
Il che comporta che, in base ai principi generali, l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito) può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c., esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.. In questo caso il primo atto di costituzione in mora della presente in atti è la Controparte_2 domanda giudiziale ovvero l'atto di chiamata di terzo notificato nel giudizio a quo R.G. 2317/2005 il
28 novembre 2005 (infra doc. 4 fasc. ). Da tale data decorrono gli interessi legali. CP_1
Gli accessori alla compravendita ex art. 1483 comma secondo c.c..
Sono dovute le spese sostenute pro quota per la compravendita riguardanti imposte e tasse per come evincibili dall'atto di cessione dell'azienda e ricalcolate in proporzione al quantum di porzione evitta. Il
Tribunale fa propria la ricostruzione aritmetica ritratta dai documenti dimessi in atti (doc. 1 fasc.
ITALIANA) dall'attrice e confluita nella liquidazione finale di € 924,49 oltre interessi legali dal 28 novembre 2005. Non vieni riconosciuta alcuna somma rispetto alle spese notarili stante l'assenza di prova del quantum sul punto.
Le spese del giudizio a quo R.G. 2317/2005.
La domanda è inammissibile per intervenuta cosa giudicata. E' noto che in caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso;
tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa (infra SS.UU. Ord. 4 luglio 2023, n. 18829; v. Cass., 12 ottobre 2009, n. 21625).
Ebbe tale diritto non è stato riconosciuto in quel giudizio dal giudice a quo che ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c. nella sua versione ante 2009. Ebbene la citata regolamentazione ha riguardato tanto le spese sostenute per difendersi dalla rivendicazione quanto quelle per chiamare in giudizio la venditrice garante. Trattandosi di due processi che sono stati celebrati in simultanea, e nei quali la parte attrice richiese espressamente la rifusione delle spese, il riconoscimento processuale del diritto che la norma sostanziale accorda alla parte evitta non poteva che avvenire in quel contesto. Il Tribunale di Lodi non riconobbe tale diritto sicchè ogni doglianza su tale decisione non poteva che essere convogliata mediante un atto di appello a contestazione del mal governo della regole che presiedevano alla compensazione delle spese e del rimborso di quelle dovute alla parte evitta ex art. 1483 c.c., quantomeno quelle per la chiamata in garanzia (visto che le prime non sono state sostenute). pagina 5 di 9 C Come efficacemente opposto dall'odierna convenuta:” avrebbe dovuto pro-porre gravame avverso la sentenza del Tribunale di Lodi in punto spese e non, appunto, dar corso ad un nuovo giudizio”.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante è infondata e va respinta.
Si ricorda che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. (infra Cass. III, 14 settembre 2002, n. 27016); in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile (Cass. I, 11 ottobre 2016, n. 20444). Calandosi nella fattispecie giuridica de qua la giurisprudenza di legittimità ricorda che in tema di evizione, che il compratore, evitto anche in via parziale, ha diritto al risarcimento del danno subito sia per la lesione dell'interesse negativo che per la lesione dell'interesse positivo. Quanto al primo aspetto, il diritto del compratore al risarcimento del danno, nei limiti dell'interesse negativo, sorge in conseguenza del mero fatto della perdita del diritto acquistato, facendo venir meno la ragione giustificatrice della controprestazione ed alterando l'equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessità che vi sia posto rimedio mediante ripristino della situazione economica dell'acquirente, senza che rilevi in tal caso l'eventuale buona fede del venditore;
quanto al secondo profilo, invece, in caso di lucro cessante, l'acquirente, per ottenerne il risarcimento, deve provare non solo il danno subito, ma anche la colpa di parte venditrice ( Cass. n. 20877 del 10 ottobre 2011; Cass. n. 23015 del 26 settembre 2018),
La doglianza attorea si appunta attorno ad una tipologia di conseguenze pregiudizievoli dalla quale sarebbe stata attinta sotto il profilo della redditività della propria attività d'impresa: “La verità è che l'area in parola è potenzialmente utilizzabile per realizzare un autolavaggio, e accanto sulla restante parte dell'area si potrebbe realizzare un locale bar, o una officina meccanica, e via discorrendola perdita di redditi certi derivanti dalla impossibilità di utilizzo di tale immobile non più nella disponibilità della acquirente. Ora occorre vedere come avrebbe potuto utilizzare tale Controparte_1 immobile: poteva utilizzarlo per realizzare un autolavaggio, oppure una officina, oppure un locale bar, etc. Ma certamente la ipotesi autolavaggio è quella più ricorrente e più agevole per quantificare il danno cagionato dal mancato utilizzo di tale immobile”. Soggiunge, in citazione, una serie di modalità alternative che avrebbero potuto procurarle un reddito maggiore o minore a seconda della gestione diretta o indiretta che avrebbe fatto di una simile attività accessoria.
Ciò costituisce una deduzione logica dell'attrice sulla scorta di dati medi, che sarebbero ritraibili nel settore specifico degli autolavaggi, abbinati alle stazioni di rifornimento di carburante. Da qui in citazione si è subito “affidata” ad una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio servente a:
“quantificare l'utile che la società avrebbe potuto trarre dal terreno in parola in tre distinte ipotesi:
− Mediante la locazione del nudo terreno a terzi, affinché questi provvedessero direttamente alla realizzazione di un autolavaggio e allo svolgimento della relativa attività;
− Mediante la realizzazione direttamente sul terreno i questione di un impianto di autolavaggio, provvedendo in via altrettanto diretta allo svolgimento della relativa attività;
− Mediante l'affitto a terzi dell'azienda di autolavaggio dalla stessa costruita”,
pagina 6 di 9 così da avere il Tribunale “validi e concreti elementi per procedere alla liquidazione, eventualmente C anche in via equitativa, del danno, condannando la al pagamento in favore della di una CP_2 somma corrispondente ai redditi annuali non ricavati, dalla data della cessione della proprietà del bene sino alla data della emananda sentenza” Orbene l'assunto non persuade e si rivela tanto astratto quanto privo di supporto probatorio.
Il risarcimento di cui all'art. 1223 c.c. cui fanno riferimento le disposizioni in materia di evizione costituisce il rimedio per far fronte al c.d. danno – conseguenza non potendosi appiattire sull'accertamento mero della responsabilità civile anche se di fonte contrattuale (inadempimento come danno – evento).
La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa. Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza). Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). D'altra parte, il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass.
04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass. 09/05/2000, n. 5913).
In questo caso manca la concretizzazione di una conseguenza pregiudizievole derivante dall'evizione ovvero un fatto concreto o probabile che si è verificato in virtù della perdita di quella parte di sedime.
Appare condivisibile la difesa convenuta che ha censurato l'astrattezza e la ipoteticità di un eventuale reddito che l'attrice avrebbe potuto conseguire.
Come visto la stessa prospettazione attorea appare: pagina 7 di 9 - perplessa in termini di prospettazione poiché fornisce una serie alternativa di scenari di utilizzo;
- astratta nella descrizione del fatto – anche quale danno futuro – che l'avrebbe attinta in quanto priva di alcuna circostanza inerente alla specifica porzione di sedime persa e alle attività che stava svolgendo sulla stessa o si accingeva a fare;
- inverosimile nella sua valutazione secondo l'id quod plerumque accidit rispetto alla maggior porzione di sedime, comunque, nella sua proprietà e sulla quale non ha provato a svolgere alcun'altra attività nel corso dei due decenni successivi all'evizione. Appare dimostrato in atti
(doc. 1,2 fasc. ; docc. 14,15,16 fasc. relazione peritale C.T.U.) che al CP_1 CP_2 netto della porzione evitta vi fossero, e vi sono, oltre 1.500 mq disponibili di sedime entro cui provare ad innestare i citati impianti ancillari.
A questo impianto assertivo, ipotetico ed alternativo, non poteva che seguire una richiesta di consulenza tecnica volta ad individuare i fatti che potessero costituire il sostrato di un eventuale danno
– conseguenza. La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. VI-I, Ord. 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass. VI-L, Ord. n. 3130 del 2011; Sez. 3,
Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002).
In questo caso non si è trattato di attingere ad una consulenza tecnica percipiente attesa l'impossibilità di poter attingere alla prova di fatti già compiutamente allegati quanto di incaricare il C.T.U. di trovare quei fatti scegliendo fra varie alternative di sfruttamento del sedime. E' evidente che ai fini del lucro cessante è la parte che deve allegare e provare – nei limiti della possibilità- quale attività si stava accingendo a svolgere e come l'evizione parziale abbia attinto tale progettualità d'impresa.
Non si può inverare in una richiesta di consulenza vera e propria quale sorta di servizio per la migliore individuazione di una modalità di sfruttamento adeguata allo stato dei luoghi della cosa, poi persa. E soltanto da lì procedere alla liquidazione monetaria.
La domanda non può certo essere aggiunta quale nuova causa petendi in termini di chance perduta come avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni. Prescindendo dal dato processuale, difetta il sostrato fattuale dell'allegazione dei fatti che avrebbero reso probabile in misura rilevante la possibilità di conseguire una redditività alle condizioni date in assenza della porzione evitta. Sul piano logico – razionale è sufficiente richiamare quanto allegato dalla convenuta e rinvenibile ex actis ovvero la perdurante idoneità dell'estensione del fondo superstite (all'evizione) a fungere da sedime per le attività agognate dall'attrice.
L'assunto è infondato e va respinto.
Le spese di lite.
In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. III, 15 maggio 2023, n. 13212; infra
Cass. SS.UU. 31 ottobre 2022, n. 32061)
pagina 8 di 9 Ne segue che l'attrice ha visto accogliere in parte la domanda di riduzione del prezzo (anche nei suoi capì accessori) e respingere quella risarcitoria. La prima domanda è stata accolta in misura quasi prossima all'offerta svolta già in sede stragiudiziale dalla convenuta (€ 5.200,00) con quel che ne segue circa la soccombenza parziale e la compensazione parziale delle spese di lite.
A valle di tale regolamentazione le spese di lite nette vanno liquidate tenendo conto del decisum condannatorio favorevole in € 237,00 per anticipazioni non imponibili, € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando quelle residue
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• accertata la diminuzione di prezzo in € 7.623,54, di cui al contratto di cessione d'azienda stipulato il 26 aprile 1999, giusta evizione parziale, condanna la alla Controparte_2 sua restituzione in favore della oltre interessi legali dal 28 Controparte_1 novembre 2005 al soddisfo;
• condanna la alla restituzione pro quota delle somme versate per le Controparte_2 spese della vendita dalla liquidate in € 924,49 oltre interessi legali CP_1 CP_1 dal 28 novembre 2005 al soddisfo;
• rigetta ogni altra domanda proposta dalla Controparte_1
• condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_2 nei limiti di € 237,00 per anticipazioni non imponibili, € 5.077,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando fra le parti quelle residue.
Milano, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro PE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro PE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21394/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINO PAOLA e Controparte_1 P.IVA_1
FALINI GIORGIO ( ) VIALE BRUNO BUOZZI, 53 00197 ROMA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR, 3 00193 ROMA presso il difensore avv. MARTINO
PAOLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVI PAOLO e SAVI Controparte_2 P.IVA_2
IACOPO MARIA ANTONIO ( ) Via Petrarca, 16 20123 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA, 16 20123 MILANO presso il difensore avv. SAVI
PAOLO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la per sentir Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: condannare la alla riduzione del prezzo di € 98.643,26 - con rivalutazione ed interessi Controparte_2 dal 26 aprile 1999 - corrisposto dalla odierna attrice alla convenuta per l'acquisto del terreno di cui al mappale 308 del Fg 9 del NCEU del Comune di Mulazzano, di cui al contratto di cessione di ramo di azienda, in data 26 aprile 1999, notaio Rep. N. 137.095, Racc. n. 10.879, Persona_1 registrato in data 11.5.1999, al n. 11190, in ragione del minor valore del bene acquistato, per effetto della parziale evizione a seguito dell'accertata usucapione da parte dei Sig.ri di parte di detto Pt_1
pagina 1 di 9 terreno per complessivi m2 520; e con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento e al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ., dalla data domanda;
condannare, altresì, la odierna convenuta al rimborso pro quota degli oneri accessori (notaio, imposte) corrisposti per l'acquisto del terreno di cui è causa, in parte usucapito dai sig.ri ed al rimborso Pt_1 delle spese di giudizio per resistere al processo introdotto dai per far accertare l'usucapione di Pt_1 quella parte di terreno, oggetto del presente giudizio, e per chiamare in causa la venditrice;
oneri e spese queste da liquidarsi nel corso del giudizio;
e con gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione dei singoli diritti, e dalla domanda al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.; nonché condannare la al risarcimento del danno, da liquidarsi in corso di causa, anche in via Controparte_2 equitativa, con gli interessi come sopra richiesti, e comunque dalla domanda giudiziale al tasso ex art. 1284, comma 4, Cod. Civ.
Si è costituita con comparsa di risposta del 19 ottobre 2022 la concludendo nel Controparte_2 seguente modo:
− dare atto che è sempre stata disponibile, e lo è tutt'ora, a corrispondere ad Controparte_2 l'importo di € 5.200,00 più gli interessi di legge dal dovuto o quella Controparte_1 diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, de-dotto comunque l'importo di € 584,75 pari ad ⅓ dell'imposta di registro pagata da Controparte_2
− respingere, per il resto, le domande attoree perché infondate.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinvia la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 4 maggio 2023. Con successiva ordinanza ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1, 4 e 5 in quanto valutazioni, 6 oltre che documentale), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 2,3,);
• disposto un accertamento tecnico teso all'acquisizione di cognizioni non giuridiche atte alla determinazione della quanti minoris seguita all'evizione parziale della cosa al momento dell'acquisto; che ciò parrisse soprattutto, per la difficoltà di individuare in via equitativa (quale criterio succedano insisto della riduzione proporzionale del prezzo) un criterio sulla scorta dell'oggetto della cessione d'azienda del 1999; di cui la porzione evitta costituiva un parte del più ampio complesso costituito da un fabbricato e da un'area pertinenziale (cespiti di natura e caratteristiche diverse avvinta, tuttavia, da un unico prezzo);
• ritenuto, per il resto, che il thema decidendum risarcitorio introdotto dall'attrice non potesse che essere oggetto di onere di allegazione e prova a suo carico attesa anche la natura della causa petendi spesa ovvero il lucro cessante;
• nominato ausiliario del Tribunale il Geom. fissandole – ex artt. 127-ter Persona_2
e 193 c.p.c. - termine fino al 6 giugno 2023 per il deposito della dichiarazione sottoscritta, con firma digitale, recante il giuramento e l'accettazione dell'incarico avente ad oggetto il seguente quesito (nonché l'indicazione della data e luogo di inizio delle oo.pp.):
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, e compiuti gli opportuni accertamenti, eventualmente anche presso le Pubbliche Amministrazioni (cui sin d'ora si ordina ex art. 213 c.p.c. di consentire al C.T.U. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia), sentite le parti ed i loro eventuali C.T.P., esperito un tentativo di conciliazione, pagina 2 di 9 • determini il valore residuo al tempo del compendio immobiliare costituto da fabbricato e terreno siti in Mulazzano (MI) oggetto del più ampio atto di cessione d'azienda del 26 aprile 1999 (doc. 1 fasc. ITALIANA) elidendo dalla consistenza la porzione di area usucapita da e , di cui ai punti 2) ed a completamento Parte_2 Controparte_3 del punto 3) della sentenza 27 aprile 2011 n. 375 (doc. 6 fasc. ITALIANA) successivamente identificata catastalmente (con sentenza del 17 dicembre 2011 – doc. 7 fasc. ITALIANA ) al: Foglio 9, mappale 313 – Strada Provinciale 138 - Piano 1 - Area
Urbana di mq 520;
• esponga i criteri si stima del cespite e di decurtazione del relativo valore al 16 aprile 1999”;
• rinviato la causa per la discussione della consulenza al 23 novembre 2023. Il C.T.U. ha svolto le oo.pp. e depositato il proprio elaborato il 6 novembre 2023. Il g.i. ha ritenuto esaustiva la relazione peritale rispetto al quesito somministrato e preso atto delle note tecniche svolte dai cc.tt.pp. delle parti e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno 2024.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c..
La liquidazione della riduzione del prezzo.
Costituisce res iudicata l'accertamento dell'evizione parziale della porzione di terreno di cui al mappale 308 del Fg 9 del NCEU del Comune di Mulazzano, acquistata nell'ambito del contratto di cessione di ramo di azienda, del 26 aprile 1999 (doc. 1 fasc. ITALIANA) dalla convenuta, giuste sentenze pronunciate dal Tribunale di Lodi il 27 aprile 2011, n. 375 (non definitiva- doc. 6 fasc.
ITALIANA) e 17 dicembre 2011, n. n. 1161 (definitiva – doc. 7 fasc. ITALIANA). Costituiscono, quindi, regola del caso concreto – come tale inattaccabili – i dicta recati dalle citate sentenze.
Risulta accertata:
- l'avvenuta c.d. evizione parziale della cosa nei limiti quantitativi di superficie di circa 535 m2 identificata (a seguito del frazionamento catastale “intra – processuale”) nel mappale 313;
- la responsabilità civile della convenuta sia per la riduzione del prezzo che per il risarcimento del danno in favore della odierna Controparte_1
- la natura generica della condanna ivi recata sul punto;
- la regolamentazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
E' noto che l'evizione parziale ha luogo quando vi è il mancato acquisto o la perdita di una parte soltanto del diritto trasmesso o della cosa (infra ass. civ. (infra Cass. II, Ord. 24 dicembre 2021, n.
41490).
Nell'ambito dell'effetto reale insisto nella cessione di azienda trova applicazione la garanzia per evizione per ogni singolo bene oggetto del trasferimento. Pertanto, come nella compravendita la garanzia per evizione sorge, e l'azione di risoluzione o di riduzione del prezzo può essere esercitata, nel caso in cui il diritto del terzo resto accertato con sentenza passata in giudicato o per riconoscimento del compratore, ossia quando il diritto acquistato non può essere più esercitato in tutto il suo normale contenuto (infra Cass. III, 5 maggio 1969, n. 1516). Ai fini della liquidazione del prezzo da ridurre e, se pagato, da restituire occorre rifarsi ad una necessaria regola di proporzionalità della parte evitta la tutto. Tale nomos, tuttavia, non deve essere il risultato di un mero calcolo matematico tra il prezzo totale e l'entità fisica della cosa venduta, ma deve essere calcolata ponendo in relazione il valore della frazione della cosa rispetto al tutto, considerando, altresì, che il deprezzamento della cosa per perdita di una sua parte possa essere superiore a quello che pagina 3 di 9 si ricaverebbe da un mero calcolo aritmetico. Un giudizio sienitico comparativo – con dei tratti funzionali – che fa emergere anche una inevitabile vena equitativa.
Per tale ragione – oltre che per il plastico contrasto delle parti sul punto – il Tribunale ha disposto un accertamento tecnico (tramite proprio ausiliario) affinchè potesse fornire uno o più criteri su cui appuntare tale valutazione.
Ebbene l'operato del C.T.U. non può che essere fatto proprio sia per la sua completezza intrinseca sia per l'esito delle conclusioni in relazione alle osservazioni interposte dalle parti (soprattutto dall'attrice).
La C.T.U. ha:
- esposto le questioni tecnico – economiche del suddetto estimo che presentava in astratto il quesito somministrato (pp. 6 e 7 relazione);
- descritto i valori di superficie ed economici ritraibili dalla citata cessione d'azienda sia del fabbricato che del terreno sui cui insisteva;
- proceduto ad un doppio procedimento estimativo sia mediante un criterio sintetico “interno” sulla valorizzazione data nell'atto – ai tempi – alle varie componenti fondiarie (p. 9 relazione) sia attraverso quello più generale del valore medio a mq dei terreni, non residenziali, in zona all'epoca (1999 – p. 10);
- esposto il risultato di ambo i metodi in € 7.623,54 (quale somma algebrica di £ 14.761.240 e
520 mq evitti) ed € 7.404,97. La diversa valorizzazione offerta dal c.t.p. attoreo ( e reiterata dalla difesa anche in comparsa conclusionale ) si basa sull'esclusivo utilizzo di un prezziario del 2001 per come ricalcolato in altra perizia (tale della Geoservice) del 2013 e poi rivalutato la 2019. Un criterio errato in diritto attesa la natura di credito di valuta del prezzo con quel che ne segue circa la necessità primigenia di riportarsi ai valori del 1999. In secondo luogo, la difesa attorea ha proposto un coefficiente di partenza di valutazione unilaterale ed astratto ovvero completamente sganciato (rispetto a quello speso dall'ausiliario) dalle caratteristiche intrinseche del manufatto per come evincibili ora per allora. Da qui la maggiore affidabilità del criterio peritale che ha considerato anche la rendita catastale all'epoca.
Stante la necessaria valenza equitativa del giudizio può condannarsi la alla Controparte_2 restituzione della quota parte di prezzo in favore della liquidata in € Controparte_1
7.623,54.
Somma da non rivalutarsi stante – come affermato in citazione – la natura di credito di valuta dell'obbligazione restitutoria. Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l'evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta come tale non sensibile alla sopravvenuta svalutazione economica, per cui la determinazione unitaria del prezzo del bene evitto non può essere riferita al momento della pronuncia giudiziale (infra Cass. I, 14 febbraio 1963, n. 318). Sulla somma sono dovuti gli interessi legali la cui decorrenza deve individuarsi secondo le disposizioni dell'indebito oggettivo. La riduzione del prezzo, se pagato, si traduce in un'obbligazione restitutoria nascente dalla legge di rimborso della somma ovvero in un indebito oggettivo con il relativo corollario giuridico ex artt. 2033 c.c.. In questi termini rileva lo stato soggettivo in cui si trovava l'accipiens al momento del versamento della somma non dovuta se di buona o di mala fede. Da qui la decorrenza dalla domanda o dal pagamento.
Quanto al primo momento, tuttavia, occorre fare buon governo dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità rispetto al concetto di domanda giudiziale di cui all'art. 2033 c.c.. Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. SS.UU., 13 giugno 2019, n. 15895; conf. . infra Cass. I, Ord. 20 giugno 2023, n. 17572)
pagina 4 di 9 L'art. 2033 c.c., stabilisce, infatti, che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto agli interessi "dal giorno della domanda", laddove l'art. 1148 c.c., dispone che il possessore in buona fede fa suoi i frutti naturali separati e i frutti civili "fino al giorno della domanda giudiziale". La circostanza che la domanda -indicata quale dies a quo della decorrenza degli interessi dovuti dell'accipiens in buona fede
- non sia ulteriormente connotata in termini di "giudiziale" non è fatto in sé neutro e consente, già in prima battuta, di affermare che, riferendosi alla "domanda", il legislatore non abbia voluto unicamente riferirsi alla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, come invece ha fatto, a proposito dell'interruzione della prescrizione, nell'art. 2943, comma 1, (che al secondo menziona la "domanda proposta nel corso di un giudizio").
Il che comporta che, in base ai principi generali, l'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito) può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, dovendo il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c., esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.. In questo caso il primo atto di costituzione in mora della presente in atti è la Controparte_2 domanda giudiziale ovvero l'atto di chiamata di terzo notificato nel giudizio a quo R.G. 2317/2005 il
28 novembre 2005 (infra doc. 4 fasc. ). Da tale data decorrono gli interessi legali. CP_1
Gli accessori alla compravendita ex art. 1483 comma secondo c.c..
Sono dovute le spese sostenute pro quota per la compravendita riguardanti imposte e tasse per come evincibili dall'atto di cessione dell'azienda e ricalcolate in proporzione al quantum di porzione evitta. Il
Tribunale fa propria la ricostruzione aritmetica ritratta dai documenti dimessi in atti (doc. 1 fasc.
ITALIANA) dall'attrice e confluita nella liquidazione finale di € 924,49 oltre interessi legali dal 28 novembre 2005. Non vieni riconosciuta alcuna somma rispetto alle spese notarili stante l'assenza di prova del quantum sul punto.
Le spese del giudizio a quo R.G. 2317/2005.
La domanda è inammissibile per intervenuta cosa giudicata. E' noto che in caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso;
tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa (infra SS.UU. Ord. 4 luglio 2023, n. 18829; v. Cass., 12 ottobre 2009, n. 21625).
Ebbe tale diritto non è stato riconosciuto in quel giudizio dal giudice a quo che ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c. nella sua versione ante 2009. Ebbene la citata regolamentazione ha riguardato tanto le spese sostenute per difendersi dalla rivendicazione quanto quelle per chiamare in giudizio la venditrice garante. Trattandosi di due processi che sono stati celebrati in simultanea, e nei quali la parte attrice richiese espressamente la rifusione delle spese, il riconoscimento processuale del diritto che la norma sostanziale accorda alla parte evitta non poteva che avvenire in quel contesto. Il Tribunale di Lodi non riconobbe tale diritto sicchè ogni doglianza su tale decisione non poteva che essere convogliata mediante un atto di appello a contestazione del mal governo della regole che presiedevano alla compensazione delle spese e del rimborso di quelle dovute alla parte evitta ex art. 1483 c.c., quantomeno quelle per la chiamata in garanzia (visto che le prime non sono state sostenute). pagina 5 di 9 C Come efficacemente opposto dall'odierna convenuta:” avrebbe dovuto pro-porre gravame avverso la sentenza del Tribunale di Lodi in punto spese e non, appunto, dar corso ad un nuovo giudizio”.
La domanda di risarcimento del danno da lucro cessante è infondata e va respinta.
Si ricorda che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. (infra Cass. III, 14 settembre 2002, n. 27016); in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile (Cass. I, 11 ottobre 2016, n. 20444). Calandosi nella fattispecie giuridica de qua la giurisprudenza di legittimità ricorda che in tema di evizione, che il compratore, evitto anche in via parziale, ha diritto al risarcimento del danno subito sia per la lesione dell'interesse negativo che per la lesione dell'interesse positivo. Quanto al primo aspetto, il diritto del compratore al risarcimento del danno, nei limiti dell'interesse negativo, sorge in conseguenza del mero fatto della perdita del diritto acquistato, facendo venir meno la ragione giustificatrice della controprestazione ed alterando l'equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessità che vi sia posto rimedio mediante ripristino della situazione economica dell'acquirente, senza che rilevi in tal caso l'eventuale buona fede del venditore;
quanto al secondo profilo, invece, in caso di lucro cessante, l'acquirente, per ottenerne il risarcimento, deve provare non solo il danno subito, ma anche la colpa di parte venditrice ( Cass. n. 20877 del 10 ottobre 2011; Cass. n. 23015 del 26 settembre 2018),
La doglianza attorea si appunta attorno ad una tipologia di conseguenze pregiudizievoli dalla quale sarebbe stata attinta sotto il profilo della redditività della propria attività d'impresa: “La verità è che l'area in parola è potenzialmente utilizzabile per realizzare un autolavaggio, e accanto sulla restante parte dell'area si potrebbe realizzare un locale bar, o una officina meccanica, e via discorrendola perdita di redditi certi derivanti dalla impossibilità di utilizzo di tale immobile non più nella disponibilità della acquirente. Ora occorre vedere come avrebbe potuto utilizzare tale Controparte_1 immobile: poteva utilizzarlo per realizzare un autolavaggio, oppure una officina, oppure un locale bar, etc. Ma certamente la ipotesi autolavaggio è quella più ricorrente e più agevole per quantificare il danno cagionato dal mancato utilizzo di tale immobile”. Soggiunge, in citazione, una serie di modalità alternative che avrebbero potuto procurarle un reddito maggiore o minore a seconda della gestione diretta o indiretta che avrebbe fatto di una simile attività accessoria.
Ciò costituisce una deduzione logica dell'attrice sulla scorta di dati medi, che sarebbero ritraibili nel settore specifico degli autolavaggi, abbinati alle stazioni di rifornimento di carburante. Da qui in citazione si è subito “affidata” ad una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio servente a:
“quantificare l'utile che la società avrebbe potuto trarre dal terreno in parola in tre distinte ipotesi:
− Mediante la locazione del nudo terreno a terzi, affinché questi provvedessero direttamente alla realizzazione di un autolavaggio e allo svolgimento della relativa attività;
− Mediante la realizzazione direttamente sul terreno i questione di un impianto di autolavaggio, provvedendo in via altrettanto diretta allo svolgimento della relativa attività;
− Mediante l'affitto a terzi dell'azienda di autolavaggio dalla stessa costruita”,
pagina 6 di 9 così da avere il Tribunale “validi e concreti elementi per procedere alla liquidazione, eventualmente C anche in via equitativa, del danno, condannando la al pagamento in favore della di una CP_2 somma corrispondente ai redditi annuali non ricavati, dalla data della cessione della proprietà del bene sino alla data della emananda sentenza” Orbene l'assunto non persuade e si rivela tanto astratto quanto privo di supporto probatorio.
Il risarcimento di cui all'art. 1223 c.c. cui fanno riferimento le disposizioni in materia di evizione costituisce il rimedio per far fronte al c.d. danno – conseguenza non potendosi appiattire sull'accertamento mero della responsabilità civile anche se di fonte contrattuale (inadempimento come danno – evento).
La responsabilità del debitore si ricollega ad una valutazione della sua condotta sotto il profilo della colpa/negligenza, in quanto il debitore che non abbia eseguito la prestazione per liberarsi da responsabilità deve provare sia l'impossibilità della prestazione, sia che l'impedimento non dipende da un fatto a lui imputabile, aggettivo che è sempre stato usato nel senso di imputabilità a colpa. Ciò vale a determinare in astratto e su un piano logico-giuridico il perimetro dell'accertamento della responsabilità della parte inadempiente. Solo una volta accertata la sua sussistenza si può procedere- seguendo una logica tipicamente giuridica e non razionale- alla individuazione dell'insorgenza di pregiudizi sofferti dal creditore in termini fattuali (danno-evento) e alle loro eventuali conseguenze giuridicamente rilevanti (danno-conseguenza). Pertanto occorre distinguere nettamente, da un lato, il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento perché' possa configurarsi, a monte, una responsabilità "strutturale" e, dall'altro, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (a questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c. per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite "che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo - c.d. causalità giuridica). Ne segue che la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., norma che pone essa stessa una regola eziologica (infra Cass. II, Ord. 30 giugno 2021, n. 18509; Cass.
n. 21255/2013; Cass. n. 4439/2014). D'altra parte, il danno connesso all'inadempimento è quello causato dalla condotta del debitore, quando costituisce l'effetto normale ed ordinario di essa. Devono conseguentemente essere eliminati dal novero dei danni risarcibili gli eventi che rappresentano sviluppi eccezionali, al di fuori di qualsiasi logica ordinaria, pur quando rinvengono come antecedente l'inadempimento del debitore. Viceversa, devono essere ricompresi nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto e immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo e purché - come s'è detto - le conseguenze dannose non risultino del tutto inverosimili (Cass. III 9 luglio 2020, n. 14595; Cass.
04/07/2006, n. 15274; Cass.21/12/2001 n. 16163; Cass. 09/05/2000, n. 5913).
In questo caso manca la concretizzazione di una conseguenza pregiudizievole derivante dall'evizione ovvero un fatto concreto o probabile che si è verificato in virtù della perdita di quella parte di sedime.
Appare condivisibile la difesa convenuta che ha censurato l'astrattezza e la ipoteticità di un eventuale reddito che l'attrice avrebbe potuto conseguire.
Come visto la stessa prospettazione attorea appare: pagina 7 di 9 - perplessa in termini di prospettazione poiché fornisce una serie alternativa di scenari di utilizzo;
- astratta nella descrizione del fatto – anche quale danno futuro – che l'avrebbe attinta in quanto priva di alcuna circostanza inerente alla specifica porzione di sedime persa e alle attività che stava svolgendo sulla stessa o si accingeva a fare;
- inverosimile nella sua valutazione secondo l'id quod plerumque accidit rispetto alla maggior porzione di sedime, comunque, nella sua proprietà e sulla quale non ha provato a svolgere alcun'altra attività nel corso dei due decenni successivi all'evizione. Appare dimostrato in atti
(doc. 1,2 fasc. ; docc. 14,15,16 fasc. relazione peritale C.T.U.) che al CP_1 CP_2 netto della porzione evitta vi fossero, e vi sono, oltre 1.500 mq disponibili di sedime entro cui provare ad innestare i citati impianti ancillari.
A questo impianto assertivo, ipotetico ed alternativo, non poteva che seguire una richiesta di consulenza tecnica volta ad individuare i fatti che potessero costituire il sostrato di un eventuale danno
– conseguenza. La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. VI-I, Ord. 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass. VI-L, Ord. n. 3130 del 2011; Sez. 3,
Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002).
In questo caso non si è trattato di attingere ad una consulenza tecnica percipiente attesa l'impossibilità di poter attingere alla prova di fatti già compiutamente allegati quanto di incaricare il C.T.U. di trovare quei fatti scegliendo fra varie alternative di sfruttamento del sedime. E' evidente che ai fini del lucro cessante è la parte che deve allegare e provare – nei limiti della possibilità- quale attività si stava accingendo a svolgere e come l'evizione parziale abbia attinto tale progettualità d'impresa.
Non si può inverare in una richiesta di consulenza vera e propria quale sorta di servizio per la migliore individuazione di una modalità di sfruttamento adeguata allo stato dei luoghi della cosa, poi persa. E soltanto da lì procedere alla liquidazione monetaria.
La domanda non può certo essere aggiunta quale nuova causa petendi in termini di chance perduta come avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni. Prescindendo dal dato processuale, difetta il sostrato fattuale dell'allegazione dei fatti che avrebbero reso probabile in misura rilevante la possibilità di conseguire una redditività alle condizioni date in assenza della porzione evitta. Sul piano logico – razionale è sufficiente richiamare quanto allegato dalla convenuta e rinvenibile ex actis ovvero la perdurante idoneità dell'estensione del fondo superstite (all'evizione) a fungere da sedime per le attività agognate dall'attrice.
L'assunto è infondato e va respinto.
Le spese di lite.
In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. III, 15 maggio 2023, n. 13212; infra
Cass. SS.UU. 31 ottobre 2022, n. 32061)
pagina 8 di 9 Ne segue che l'attrice ha visto accogliere in parte la domanda di riduzione del prezzo (anche nei suoi capì accessori) e respingere quella risarcitoria. La prima domanda è stata accolta in misura quasi prossima all'offerta svolta già in sede stragiudiziale dalla convenuta (€ 5.200,00) con quel che ne segue circa la soccombenza parziale e la compensazione parziale delle spese di lite.
A valle di tale regolamentazione le spese di lite nette vanno liquidate tenendo conto del decisum condannatorio favorevole in € 237,00 per anticipazioni non imponibili, € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando quelle residue
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• accertata la diminuzione di prezzo in € 7.623,54, di cui al contratto di cessione d'azienda stipulato il 26 aprile 1999, giusta evizione parziale, condanna la alla Controparte_2 sua restituzione in favore della oltre interessi legali dal 28 Controparte_1 novembre 2005 al soddisfo;
• condanna la alla restituzione pro quota delle somme versate per le Controparte_2 spese della vendita dalla liquidate in € 924,49 oltre interessi legali CP_1 CP_1 dal 28 novembre 2005 al soddisfo;
• rigetta ogni altra domanda proposta dalla Controparte_1
• condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_2 nei limiti di € 237,00 per anticipazioni non imponibili, € 5.077,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A., compensando fra le parti quelle residue.
Milano, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro PE
pagina 9 di 9