Art. 7.
Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4, contenente l'elenco degli alimenti surgelati.
Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4, contenente l'elenco degli alimenti surgelati.