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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1079 /2024
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione civile
*******
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 23/10/2025, alle ore 12:14, davanti al Giudice dott. Andrea D'Alessio sono presenti:
per l'appellante, , presente personalmente e in proprio difeso ex art 86 c.p.c.; Parte_1
per la parte appellata, , l'Avv. Fabiana Controparte_1
Ranzatto;
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
Preliminarmente l'Avv. reitera l'istanza, già formulata nel primo verbale, con cui si chiede di Pt_1 inviare gli atti relativi ai due verbali redatti dai Carabinieri per quanto concerne l'accertamento del fatto storico a fondamento della sanzione elevata, a cura del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 361
c.p.
Per il resto, l'Avv. fa presente che in uno stato di diritto si chiede l'applicazione della legge che vengono correlate a due richieste: i) la carenza di giurisdizione sulla scorta del fatto non solo storico, ma di diritto che la non fa parte dello Stato italiano, in ragione delle considerazioni CP_1 che meglio sono state elencate nel ricorso introduttivo. Richiama l'importanza del decreto luogotenenziale che non è mai stato abrogato espressamente e né è abrogabile. Si richiama agli insegnamenti di , e Per_1 Persona_2 Per_3
Il secondo aspetto è che, pur essendosi qualificato come Avvocato ex art. 86 c.p.c., in primo grado non è stata liquidata la refusione dei compensi professionali spettanti per la difesa in proprio. Si richiama alla sentenza n. 274/2005. Si riporta ai propri scritti difensivi e presenta nota spese e altro.
L'Avv. Ranzatto, limitandosi all'oggetto di giudizio in questa sede e per la prima eccezione richiama la giurisprudenza copiosa anche delle Sezioni Unite su questo argomento, citata in parte anche testualmente nella costituzione della L'eccezione è del tutto infondata e il motivo di CP_1 impugnazione così come formulato in appello e, di riflesso alla correttezza della sentenza di primo grado. Si ribadisce che il motivo di impugnazione è infondato in quanto la sentenza pur sintetica reca una motivazione e la sintesi si spiega per il carattere pretestuoso dell'eccezione sollevata in primo grado. Per il secondo motivo di appello si richiama alle considerazioni svolte nell'atto di costituzione.
C'è stata, sul punto, una parziale compensazione delle spese che rientra nel potere discrezionale del giudice, come anche riconosciuto nella sentenza n. 77 del 2018, secondo cui il giudice può compensare le spese in tutto o in parte. Quindi c'è stata la rifusione delle spese vive sostenute, per il resto si ritiene corretta la compensazione parziale considerato il fatto che l'opponente era in giudizio personalmente. Si oppone alla produzione.
Il Giudice dispone l'acquisizione, con caricamento in fascicolo telematico, della nota spese e delle note di discussione scritta che sono state presentate dall'Avv. Non si acquisiscono i Parte_1 documenti allegati, perché oggetto di preclusione per fase.
Il giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12:50.
Tornato in udienza alle ore 13:33, all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'Alessio dà lettura della seguente sentenza.
R.G. n. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
SENTENZA
resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 411/2022 del Giudice di Pace di Trieste;
tra
in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Duino-Aurisina (TS), loc. Parte_1
Sistiana, n. 23/N appellante
e , in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Trieste, Piazza Unità d'Italia, n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura della Regione, che la rappresenta e difende, nelle persone degli Avv.ti Daniela Iuri e Fabiana Ranzatto, unitamente e disgiuntamente, giusta delibera di Giunta n. 579 del 30 aprile 2024, nonché procura alle liti allegata digitalmente alla memoria difensiva di costituzione in appello appellata avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trieste in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso oralmente la causa in data odierna come da verbale d'udienza
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 425/23, datata 15/11/2023 e depositata il 20/11/2023, il Giudice di Pace di Trieste ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato Controparte_1
(in seguito, breviter, anche alla refusione delle spese di lite in favore di parte
[...] CP_1 ricorrente per la somma di € 43,00 per esborsi, compensando per il resto le spese di lite, con particolare riferimento ai compensi professionali.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 7/3/2024, difendendosi in proprio Parte_1 ex art. 86 c.p.c., ha proposto appello avverso la predetta sentenza, affidando la richiesta di integrale riforma ai seguenti motivi di impugnazione: i) nullità ex artt. 111, comma 6, e 99, 112 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. per aver la sentenza omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal ricorrente in prime cure;
ii) omessa liquidazione dei compensi professionali in sede di condanna alla refusione delle spese di lite, essendo la pronuncia limitata a prendere posizione sulle spese vive.
Con comparsa di costituzione e memoria difensiva, depositata in data 23/9/2024, si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, rigettare l'appello proposto, siccome infondato.
Il processo è stato trattato all'udienza del 10/10/2024, è stato istruito documentalmente ed è stato discusso in udienza in data 23/10/2025.
1.1. Tanto premesso, rigetta la richiesta di trasmissione degli atti in procura, escludendo la pertinenza del richiamo all'art. 361 c.p. svolta da parte appellante, poiché nel presente grado di giudizio non è entrata, neppure incidentalmente, la questione concernente la validità dei verbali di contestazione premessa della sanzione opposta in prime cure, posto che i motivi articolati riguardano solamente il difetto di giurisdizione e le spese di lite.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per le seguenti ragioni. 2.1. Il primo motivo di impugnazione si riferisce al capo della motivazione nel quale si legge:
«Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, stante la palese infondatezza della stessa, tematica sulla quale ha già avuto modo di esprimersi, in più occasioni, la locale giurisprudenza di merito (compresa quella dello scrivente giudice), nonché la giurisprudenza di legittimità».
Benché la motivazione in parola non abbia riportato gli estremi delle pronunce relative a precedenti giurisprudenziali, essa appare completa e condivisibile poiché, come noto, il vizio di difetto di giurisdizione non può neppure essere eccepito dalla parte che ha agito in giudizio.
Quanto al merito, poi, la pronuncia non appare scorretta, ancorché succintamente motivata sul punto, in quanto la questione sollevata da parte ricorrente e riproposta in appello, è ben nota nel territorio triestino ed è stata risolta, anche in sede di legittimità, con pronunce che non possono certo sfuggire all'Avv. nell'odierna qualità di professionista legale che agisce in proprio. Parte_1
Si segnala, da ultimo, la sentenza della Suprema Corte di cassazione, Cass. Sez. un., 16/3/2022, n.
8600 che ha fornito risposta puntuale alle argomentazioni di parte appellante affermando: «del resto, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, l'esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di
Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l'anzidetta sovranità per poi essere "ripristinata in conseguenza del
Memorandum d'intesa" sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l'assetto conformato dalla Legge Costituzionale n. 1 del 1963.
Né, peraltro, dell'esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell'8 aprile 2014, condividendo la sentenza del del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove, Controparte_2 rigettando un'eccezione di difetto della giurisdizione italiana, ha affermato che il ""cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste", atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali».
Pertanto, il presente motivo di appello va dichiarato infondato e va rigettato. 2.2. Quanto al secondo motivo di appello, concernente la liquidazione delle spese per compensi professionali forensi spettanti all'Avvocato anche in caso di difesa in proprio ai sensi dell'art. 86
c.p.c., si appunta al passaggio motivo secondo cui: «Alla soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., segue la condanna dell'Autorità resistente al pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in particolare pari al contributo unificato, con compensazione delle altre spese, stante che l'opponente ha agito personalmente in giudizio».
Tale passaggio motivazionale è viziato, in quanto, pur avendo applicato correttamente l'art. 91 c.p.c. con riguardo alle spese vive, non ha fatto seguire alla soccombenza la condanna alla refusione delle spese concernenti i compensi professionali spettanti all'Avvocato, ancorché operante la difesa in proprio di cui all'art. 86 c.p.c.
Sul punto, infatti, la sentenza impugnata appare chiara nell'aver qualificato l'azione personale proposta da parte ricorrente come estranea alla diversa ipotesi di cui all'art. 82, comma 1, c.p.c., avendo precisato in intestazione: « agente in proprio ex art. 86 c.p.c., […]». Parte_1
Cosicché, ponendo mente alla valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, correttamente declamata con riguardo alle c.d. spese vive, il giudice di prime cure ha erroneamente disposto la compensazione delle altre spese di lite, posto che i compensi in parola sarebbero stati ugualmente dovuti.
Peraltro, la sentenza impugnata non ha chiarito la ricorrenza di altri e diversi presupposti per la compensazione operata, essendosi limitata ad affermare che «l'opponente ha agito personalmente in giudizio», ossia facendo leva su un argomento infondato, stante la pacifica giurisprudenza in tema di refusione del compenso professionale in caso di difesa ex art. 86 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass., sez. VI,
18/2/2019, n. 4698).
Il motivo di impugnazione in parola va, conseguentemente, accolto.
2.3. Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere riformata con riguardo alla pronuncia sulle spese di lite, ponendo a carico di la refusione dei compensi professionali spettanti a CP_1 [...]
che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato Pt_1 dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi minimi per cause di valore fino a € 1.100,00, in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Si dimezzano i compensi per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state acquisite prove costituende e non si liquidano compensi per la fase decisoria, considerato il mancato esperimento delle relative attività, in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in fasi processuali anteriori. (Valori: fase di studio – € 34,00; fase introduttiva - € 34,00; fase di trattazione: € 17,00).
2.4. Si compensano integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio in ragione del rigetto del primo motivo di impugnazione e della conseguente soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sul giudizio d'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Trieste n. 425/23, datata 15/11/2023 e depositata il 20/11/2023, nell'ambito procedimento R.G. del Tribunale di Trieste n. 1709/2024, vertente tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
▪ accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna
[...]
a rifondere le spese di lite di primo grado a Controparte_1 Parte_1 che si liquidano, per il solo ammontare dei compensi professionali nella somma di € 85,00, oltre spese accessorie al 15%, C.p.A. e I.V.A.;
▪ rigetta per il resto;
▪ compensa le spese di lite del secondo grado per soccombenza reciproca.
Così deciso a Trieste, in data 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione civile
*******
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 23/10/2025, alle ore 12:14, davanti al Giudice dott. Andrea D'Alessio sono presenti:
per l'appellante, , presente personalmente e in proprio difeso ex art 86 c.p.c.; Parte_1
per la parte appellata, , l'Avv. Fabiana Controparte_1
Ranzatto;
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
Preliminarmente l'Avv. reitera l'istanza, già formulata nel primo verbale, con cui si chiede di Pt_1 inviare gli atti relativi ai due verbali redatti dai Carabinieri per quanto concerne l'accertamento del fatto storico a fondamento della sanzione elevata, a cura del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 361
c.p.
Per il resto, l'Avv. fa presente che in uno stato di diritto si chiede l'applicazione della legge che vengono correlate a due richieste: i) la carenza di giurisdizione sulla scorta del fatto non solo storico, ma di diritto che la non fa parte dello Stato italiano, in ragione delle considerazioni CP_1 che meglio sono state elencate nel ricorso introduttivo. Richiama l'importanza del decreto luogotenenziale che non è mai stato abrogato espressamente e né è abrogabile. Si richiama agli insegnamenti di , e Per_1 Persona_2 Per_3
Il secondo aspetto è che, pur essendosi qualificato come Avvocato ex art. 86 c.p.c., in primo grado non è stata liquidata la refusione dei compensi professionali spettanti per la difesa in proprio. Si richiama alla sentenza n. 274/2005. Si riporta ai propri scritti difensivi e presenta nota spese e altro.
L'Avv. Ranzatto, limitandosi all'oggetto di giudizio in questa sede e per la prima eccezione richiama la giurisprudenza copiosa anche delle Sezioni Unite su questo argomento, citata in parte anche testualmente nella costituzione della L'eccezione è del tutto infondata e il motivo di CP_1 impugnazione così come formulato in appello e, di riflesso alla correttezza della sentenza di primo grado. Si ribadisce che il motivo di impugnazione è infondato in quanto la sentenza pur sintetica reca una motivazione e la sintesi si spiega per il carattere pretestuoso dell'eccezione sollevata in primo grado. Per il secondo motivo di appello si richiama alle considerazioni svolte nell'atto di costituzione.
C'è stata, sul punto, una parziale compensazione delle spese che rientra nel potere discrezionale del giudice, come anche riconosciuto nella sentenza n. 77 del 2018, secondo cui il giudice può compensare le spese in tutto o in parte. Quindi c'è stata la rifusione delle spese vive sostenute, per il resto si ritiene corretta la compensazione parziale considerato il fatto che l'opponente era in giudizio personalmente. Si oppone alla produzione.
Il Giudice dispone l'acquisizione, con caricamento in fascicolo telematico, della nota spese e delle note di discussione scritta che sono state presentate dall'Avv. Non si acquisiscono i Parte_1 documenti allegati, perché oggetto di preclusione per fase.
Il giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12:50.
Tornato in udienza alle ore 13:33, all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'Alessio dà lettura della seguente sentenza.
R.G. n. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
SENTENZA
resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 411/2022 del Giudice di Pace di Trieste;
tra
in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Duino-Aurisina (TS), loc. Parte_1
Sistiana, n. 23/N appellante
e , in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Trieste, Piazza Unità d'Italia, n. 1, presso l'Ufficio dell'Avvocatura della Regione, che la rappresenta e difende, nelle persone degli Avv.ti Daniela Iuri e Fabiana Ranzatto, unitamente e disgiuntamente, giusta delibera di Giunta n. 579 del 30 aprile 2024, nonché procura alle liti allegata digitalmente alla memoria difensiva di costituzione in appello appellata avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trieste in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso oralmente la causa in data odierna come da verbale d'udienza
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 425/23, datata 15/11/2023 e depositata il 20/11/2023, il Giudice di Pace di Trieste ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato Controparte_1
(in seguito, breviter, anche alla refusione delle spese di lite in favore di parte
[...] CP_1 ricorrente per la somma di € 43,00 per esborsi, compensando per il resto le spese di lite, con particolare riferimento ai compensi professionali.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 7/3/2024, difendendosi in proprio Parte_1 ex art. 86 c.p.c., ha proposto appello avverso la predetta sentenza, affidando la richiesta di integrale riforma ai seguenti motivi di impugnazione: i) nullità ex artt. 111, comma 6, e 99, 112 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. per aver la sentenza omesso di pronunciare in ordine all'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal ricorrente in prime cure;
ii) omessa liquidazione dei compensi professionali in sede di condanna alla refusione delle spese di lite, essendo la pronuncia limitata a prendere posizione sulle spese vive.
Con comparsa di costituzione e memoria difensiva, depositata in data 23/9/2024, si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, rigettare l'appello proposto, siccome infondato.
Il processo è stato trattato all'udienza del 10/10/2024, è stato istruito documentalmente ed è stato discusso in udienza in data 23/10/2025.
1.1. Tanto premesso, rigetta la richiesta di trasmissione degli atti in procura, escludendo la pertinenza del richiamo all'art. 361 c.p. svolta da parte appellante, poiché nel presente grado di giudizio non è entrata, neppure incidentalmente, la questione concernente la validità dei verbali di contestazione premessa della sanzione opposta in prime cure, posto che i motivi articolati riguardano solamente il difetto di giurisdizione e le spese di lite.
2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato per le seguenti ragioni. 2.1. Il primo motivo di impugnazione si riferisce al capo della motivazione nel quale si legge:
«Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, stante la palese infondatezza della stessa, tematica sulla quale ha già avuto modo di esprimersi, in più occasioni, la locale giurisprudenza di merito (compresa quella dello scrivente giudice), nonché la giurisprudenza di legittimità».
Benché la motivazione in parola non abbia riportato gli estremi delle pronunce relative a precedenti giurisprudenziali, essa appare completa e condivisibile poiché, come noto, il vizio di difetto di giurisdizione non può neppure essere eccepito dalla parte che ha agito in giudizio.
Quanto al merito, poi, la pronuncia non appare scorretta, ancorché succintamente motivata sul punto, in quanto la questione sollevata da parte ricorrente e riproposta in appello, è ben nota nel territorio triestino ed è stata risolta, anche in sede di legittimità, con pronunce che non possono certo sfuggire all'Avv. nell'odierna qualità di professionista legale che agisce in proprio. Parte_1
Si segnala, da ultimo, la sentenza della Suprema Corte di cassazione, Cass. Sez. un., 16/3/2022, n.
8600 che ha fornito risposta puntuale alle argomentazioni di parte appellante affermando: «del resto, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, l'esistenza (quantomeno) al momento della entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1963 della sovranità dello Stato italiano sul territorio di
Trieste è stata chiaramente affermata con la sentenza n. 53 del 1964 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non necessario puntualizzare se, in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, fosse cessata l'anzidetta sovranità per poi essere "ripristinata in conseguenza del
Memorandum d'intesa" sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 ovvero (tesi ritenuta preferibile dalla stessa Corte costituzionale) detta sovranità non fosse mai cessata, non dubitando il Giudice delle leggi della sua esistenza ed effettività secondo l'assetto conformato dalla Legge Costituzionale n. 1 del 1963.
Né, peraltro, dell'esistenza della piena sovranità dello Stato italiano sul territorio triestino ha dubitato questa Corte, con la sentenza della Terza Sezione penale n. 15666 dell'8 aprile 2014, condividendo la sentenza del del 28 ottobre 2013, n. 148, là dove, Controparte_2 rigettando un'eccezione di difetto della giurisdizione italiana, ha affermato che il ""cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste", atteso che la sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali».
Pertanto, il presente motivo di appello va dichiarato infondato e va rigettato. 2.2. Quanto al secondo motivo di appello, concernente la liquidazione delle spese per compensi professionali forensi spettanti all'Avvocato anche in caso di difesa in proprio ai sensi dell'art. 86
c.p.c., si appunta al passaggio motivo secondo cui: «Alla soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., segue la condanna dell'Autorità resistente al pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in particolare pari al contributo unificato, con compensazione delle altre spese, stante che l'opponente ha agito personalmente in giudizio».
Tale passaggio motivazionale è viziato, in quanto, pur avendo applicato correttamente l'art. 91 c.p.c. con riguardo alle spese vive, non ha fatto seguire alla soccombenza la condanna alla refusione delle spese concernenti i compensi professionali spettanti all'Avvocato, ancorché operante la difesa in proprio di cui all'art. 86 c.p.c.
Sul punto, infatti, la sentenza impugnata appare chiara nell'aver qualificato l'azione personale proposta da parte ricorrente come estranea alla diversa ipotesi di cui all'art. 82, comma 1, c.p.c., avendo precisato in intestazione: « agente in proprio ex art. 86 c.p.c., […]». Parte_1
Cosicché, ponendo mente alla valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, correttamente declamata con riguardo alle c.d. spese vive, il giudice di prime cure ha erroneamente disposto la compensazione delle altre spese di lite, posto che i compensi in parola sarebbero stati ugualmente dovuti.
Peraltro, la sentenza impugnata non ha chiarito la ricorrenza di altri e diversi presupposti per la compensazione operata, essendosi limitata ad affermare che «l'opponente ha agito personalmente in giudizio», ossia facendo leva su un argomento infondato, stante la pacifica giurisprudenza in tema di refusione del compenso professionale in caso di difesa ex art. 86 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass., sez. VI,
18/2/2019, n. 4698).
Il motivo di impugnazione in parola va, conseguentemente, accolto.
2.3. Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere riformata con riguardo alla pronuncia sulle spese di lite, ponendo a carico di la refusione dei compensi professionali spettanti a CP_1 [...]
che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato Pt_1 dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi minimi per cause di valore fino a € 1.100,00, in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Si dimezzano i compensi per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state acquisite prove costituende e non si liquidano compensi per la fase decisoria, considerato il mancato esperimento delle relative attività, in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in fasi processuali anteriori. (Valori: fase di studio – € 34,00; fase introduttiva - € 34,00; fase di trattazione: € 17,00).
2.4. Si compensano integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio in ragione del rigetto del primo motivo di impugnazione e della conseguente soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sul giudizio d'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Trieste n. 425/23, datata 15/11/2023 e depositata il 20/11/2023, nell'ambito procedimento R.G. del Tribunale di Trieste n. 1709/2024, vertente tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
▪ accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna
[...]
a rifondere le spese di lite di primo grado a Controparte_1 Parte_1 che si liquidano, per il solo ammontare dei compensi professionali nella somma di € 85,00, oltre spese accessorie al 15%, C.p.A. e I.V.A.;
▪ rigetta per il resto;
▪ compensa le spese di lite del secondo grado per soccombenza reciproca.
Così deciso a Trieste, in data 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio