Art. 61.2.
Art. 61-b.
Nello statuto, da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione e il funzionamento dell'amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.
Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui e' soggetto l'istituto consorziato di classe piu' elevata.
La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della Provincia e la vigilanza dal Sottoprefetto del circondario, ove ha sede l'amministrazione consorziale.
Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
Il consorzio facoltativo puo' altresi' cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse.
Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio puo' essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti gia' riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.
Il consorzio costituito d'ufficio non puo' estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.
In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione e' attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Art. 61-b.
Nello statuto, da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione e il funzionamento dell'amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.
Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la tutela, alle stesse norme cui e' soggetto l'istituto consorziato di classe piu' elevata.
La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della Provincia e la vigilanza dal Sottoprefetto del circondario, ove ha sede l'amministrazione consorziale.
Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
Il consorzio facoltativo puo' altresi' cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse.
Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio puo' essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti gia' riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.
Il consorzio costituito d'ufficio non puo' estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.
In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione e' attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".