Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1723
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per irregolarità nella notifica del ricorso

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la parte ricorrente non ha fornito prova della notifica del ricorso all'Ader, violando l'art. 22 del d.lgs. n. 546/92. Inoltre, il ricorso non è stato firmato digitalmente né redatto secondo la disciplina del processo telematico, rendendolo inammissibile in quanto la notifica a mezzo PEC è obbligatoria dal 01/07/19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1723
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1723
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo