CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1723/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TE CO, Presidente
ZZ IN, LA
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18005/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IRPEF-ALTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230040152467000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230040152467000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055051067000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230077970113000 IVA-ALTRO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041903779000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240008089131000 IRPEF-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057992476000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072710134000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072710134000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 682/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ( annullamento atto impugnato)
Resistente/Appellato: ( inammissibilità del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259036970918000 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata il 16/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 164.903,16 per crediti erariali e non, eccependo la prescrizione quinquennale.
Si è costituita l'ADE, Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza insanabile della notifica del ricorso, depositato in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis d.lgs. 546/1992, che prevede l'obbligatorietà della notifica telematica in formato p7m con firma digitale dal 1° luglio 2019.
Nel merito, l'Ade ha evidenziato che le iscrizioni a ruolo, si fondano su un controllo automatizzato delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72, che non deve essere necessariamente preceduta dal relativo avviso di accertamento, ai sensi degli artt. 42 e 43 D.P.R.
600/1973, concludendo per il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente non ha fornito prova della notifica all'Ader, che ha notificato l'atto impugnato, né ha depositato memorie illustrative.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per i motivi di seguito precisati.
L'atto di intimazione impugnato è stato adottato dall'Ader.
La parte ricorrente ha individuato correttamente, quale destinatario dei motivi del ricorso anche l'Ader, ma non ha fornito la prova della notifica del ricorso all'Ader, che non risulta neppure costituita.
Risulta, pertanto, violato l'art. 22 del d.lgs., n. 546/92, secondo il quale:
“. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente."
La parte ricorrente, inoltre, non ha firmato il ricorso digitalmente, né ha redatto l'atto secondo la disciplina del processo telematico.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile, in quanto non è stato proposto dalla parte personalmente, bensì a mezzo di difesa tecnica.
Il ricorso cartaceo, difatti, doveva essere obbligatoriamente notificato a mezzo PEC secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT).
La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 01/07/19, a seguito delle modifiche dell'art. 16 bis, c. 3 D. Lgs. n. 546/92 apportate con il D.L. n. 119/18, convertito nella L. n. 136/18, ai sensi del quale
“Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, co. 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche...”.
Sul ricorso, non è stata, pertanto, apposta la sottoscrizione digitale, garantita solo dal suo formato di documento, nativo digitale.
In tal senso si è espressa, relativamente all'utilizzo delle firme digitali nei vari processi telematici, la Suprema
Corte di Cassazione, in applicazione dei principi comunitari, che ha equiparato la valenza giuridica delle firme PADES e CADES, (SS.UU. Cass. 10266/2018) nel processo telematico, regole valide, per la giustizia tributaria, a partire dal 6 luglio 2019. ( cfr.: in tal senso: Corte di Giustizia Tributaria, n. 13122/24).
Per tali motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede “ dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 6000,00, oltre Iva e cpa”.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 16.1.2026
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 2.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA IZ CO TE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TE CO, Presidente
ZZ IN, LA
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18005/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IRPEF-ALTRO 2022
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259036970918000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230040152467000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230040152467000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230055051067000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230077970113000 IVA-ALTRO 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041903779000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240008089131000 IRPEF-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057992476000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072710134000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072710134000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 682/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ( annullamento atto impugnato)
Resistente/Appellato: ( inammissibilità del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259036970918000 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata il 16/09/2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 164.903,16 per crediti erariali e non, eccependo la prescrizione quinquennale.
Si è costituita l'ADE, Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza insanabile della notifica del ricorso, depositato in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis d.lgs. 546/1992, che prevede l'obbligatorietà della notifica telematica in formato p7m con firma digitale dal 1° luglio 2019.
Nel merito, l'Ade ha evidenziato che le iscrizioni a ruolo, si fondano su un controllo automatizzato delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72, che non deve essere necessariamente preceduta dal relativo avviso di accertamento, ai sensi degli artt. 42 e 43 D.P.R.
600/1973, concludendo per il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente non ha fornito prova della notifica all'Ader, che ha notificato l'atto impugnato, né ha depositato memorie illustrative.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per i motivi di seguito precisati.
L'atto di intimazione impugnato è stato adottato dall'Ader.
La parte ricorrente ha individuato correttamente, quale destinatario dei motivi del ricorso anche l'Ader, ma non ha fornito la prova della notifica del ricorso all'Ader, che non risulta neppure costituita.
Risulta, pertanto, violato l'art. 22 del d.lgs., n. 546/92, secondo il quale:
“. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente."
La parte ricorrente, inoltre, non ha firmato il ricorso digitalmente, né ha redatto l'atto secondo la disciplina del processo telematico.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile, in quanto non è stato proposto dalla parte personalmente, bensì a mezzo di difesa tecnica.
Il ricorso cartaceo, difatti, doveva essere obbligatoriamente notificato a mezzo PEC secondo le disposizioni contenute nel processo tributario telematico (PTT).
La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 01/07/19, a seguito delle modifiche dell'art. 16 bis, c. 3 D. Lgs. n. 546/92 apportate con il D.L. n. 119/18, convertito nella L. n. 136/18, ai sensi del quale
“Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, co. 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche...”.
Sul ricorso, non è stata, pertanto, apposta la sottoscrizione digitale, garantita solo dal suo formato di documento, nativo digitale.
In tal senso si è espressa, relativamente all'utilizzo delle firme digitali nei vari processi telematici, la Suprema
Corte di Cassazione, in applicazione dei principi comunitari, che ha equiparato la valenza giuridica delle firme PADES e CADES, (SS.UU. Cass. 10266/2018) nel processo telematico, regole valide, per la giustizia tributaria, a partire dal 6 luglio 2019. ( cfr.: in tal senso: Corte di Giustizia Tributaria, n. 13122/24).
Per tali motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede “ dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 6000,00, oltre Iva e cpa”.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 16.1.2026
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 2.02.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA IZ CO TE