Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07837/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7837 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di IO RR e BE TI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della avvenuta esclusione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto dalla graduatoria per le istanze di trasferimento a RO, pubblicata in data 7 giugno 2025 (graduatoria delle istanze di trasferimento a RO, pubblicate con foglio prot.n. -OMISSIS-);
e per l’accertamento
dell’illegittimità del diniego serbato in data 6 giugno 2025 dall’Amministrazione sull’istanza di accesso inviata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, in servizio presso la Capitaneria di Porto dal 2003 e dal 2022 di stanza presso la sede disagiata di RT (presso isola d'Elba), ha presentato istanza di trasferimento per la sede di RO quale sottufficiale graduato nell'ambito della procedura ordinaria disposta dal Ministero.
2. Il 30 aprile 2025 il Ministero ha pubblicato la graduatoria provvisoria, nella quale il ricorrente risultava escluso ai sensi dell'art.21 del regolamento della procedura ordinaria d’impiego.
3. Tale esito è stato confermato con la graduatoria definitiva, definitivamente sancendo l’esclusione di parte ricorrente dalla procedura, che viene impugnata con il presente ricorso, affidato a due motivi.
4. Con il primo si lamenta “ Violazione di legge. Violazione art. 3 l. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione artt. 21 e 40 regolamento impiego annuale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione art. 22 e ss L. 241/1990 ”. Rileva il ricorrente che ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di impiego, “ Nell’operare la scelta tra il personale partecipante alle presenti procedure d’impiego, deve essere evitata l’insorgenza di nuove esigenze organiche non immediatamente ripianabili. È, pertanto, precluso il trasferimento di personale proveniente da sedi già esigenti, o che lo diverrebbero in conseguenza del trasferimento stesso, a meno che tale esigenza non sia a sua volta ripianabile con ingresso di altro personale. La valutazione tecnico-discrezionale di tali circostanze ha lo scopo di prevenire l’apertura di esigenze non previste, per le quali non sia possibile un immediato ripianamento con provvedimento a domanda ”. Se la norma è chiara, non lo sarebbe il procedimento che ha portato alla sua esclusione, considerando che: 1) una consistente serie di colleghi anche loro di stanza a RT, sarebbero stati trasferiti nella medesima procedura; 2) un collega, con minore anzianità del ricorrente, anche lui di stanza a RT, sarebbe entrato nella graduatoria, sia pure non fra i primi dieci; 3) dalla documentazione posta a disposizione dei dipendenti vi sarebbe stata la possibilità sia di poter essere trasferiti da RT, che di essere trasferiti a RO, come poi effettivamente si sarebbe verificato, atteso che diversi colleghi del ricorrente sono stati trasferiti a domanda da RT e dieci risorse sono state inviate da tutta Italia a RO, una delle quali, sia pure non rientrato nelle 10 posizioni utili per il trasferimento, è comunque rientrata in graduatoria; 4) il ricorrente ha anzianità maggiore di alcuni suoi colleghi trasferiti. L’applicazione dell’art. 21 fatta al ricorrente sarebbe avvenuta, pertanto, senza alcuna motivazione.
5. Con il secondo motivo si lamenta “ Violazione del principio di proporzionalità ”. L’applicazione al ricorrente dell'art. 21 in una procedura pubblica senza alcuna motivazione, senza alcun preavviso e senza nemmeno consegnargli la motivazione dell'applicazione di tale articolo nei suoi confronti non possa essere giammai considerato proporzionato all'effettività di tale situazione, e come tale dovrebbe essere censurato.
6. In seno al ricorso la parte ricorrente ha altresì proposto l’istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. avverso il diniego alla richiesta di accesso agli atti della procedura.
7. L’Amministrazione si è costituita in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Con ordinanza 24.10.2025, n. 18602, l’istanza ex art. 116 c.p.a. è stata rigettata.
9. All’udienza pubblica del 25.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il ricorso è fondato.
11. Come rilevato in fatto, ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare d’impiego, la preclusione al trasferimento di personale proveniente da sedi già esigenti, o che lo diverrebbero in conseguenza del trasferimento stesso, costituisce il frutto di una valutazione tecnico-discrezionale condotta dall’Amministrazione allo scopo di prevenire l’apertura di esigenze non previste, per le quali non sia possibile un immediato ripianamento con provvedimento a domanda.
12. Trattandosi di provvedimento di natura discrezionale, esso deve essere supportato da idonea motivazione, tale far comprendere l’iter logico-giuridico che ha condotto l’Amministrazione alla sua adozione.
13. E’ ben vero che, come risulta dalla giurisprudenza della Sezione, “ la motivazione del provvedimento deve essere apprezzata alla luce della scansione procedimentale che ha condotto all’adozione della determinazione conclusiva ” (sentenza n. 17386/2025). Ciò implica, tuttavia, l’esigenza che gli atti del procedimento convergano univocamente, e senza margini di ambiguità, sulla soluzione adottata.
14. Nel presente caso, va in primo luogo rilevato che non è stato acquisito (o quantomeno non ve n’è evidenza negli atti aversati dall’Amministrazione) il parere del comandate di corpo prescritto dall’art. 40 del Disciplinare, nel quale devono essere illustrate “ le eventuali implicazioni sui servizi ove è impiegato l’interessato ”.
15. In mancanza del suddetto parere, che condizioni il trasferimento al ripianamento dell’esigenza che si verrebbe a creare, non v’è alcun atto agli atti che qualifichi la posizione del ricorrente come esigente, se non quanto affermato dall’Amministrazione nella relazione di causa, che tuttavia ha natura postuma.
16. Risulta altresì dagli atti che un collega del ricorrente, la cui posizione non è stata differenziata dall’Amministrazione quanto ai presupposti per il trasferimento, è stato collocato nella graduatoria per RO (la stessa cui intendeva partecipare il ricorrente), senza che gli sia stato opposto l’art. 21. Diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, tale circostanza non può ritenersi irrilevante per avere tale candidato ottenuto un punteggio insufficiente ai fini del trasferimento, che quindi non è avvenuto. L’applicazione dell’art. 21 del Disciplinare, infatti, essendo ostativa al collocamento in graduatoria, dovrebbe precedere ogni altra valutazione, sicché, non essendo stato esso applicato a un candidato che si trova in una posizione non dissimile da quella del ricorrente (o che quantomeno non è stata così specificamente qualificata dall’Amministrazione), il risultato che ne deriva è la determinazione amministrativa risulta perplessa, non essendo univocamente ricostruibili, alla luce degli atti del procedimento, i presupposti logico-giuridici delle scelte adottate. D’altra parte, il ricorrente ha dichiarato, senza essere smentito, che ove fosse stato valutato avrebbe ricevuto un punteggio di circa 45, per cui ove l’Amministrazione non avesse a lui opposto l’art. 21, come è accaduto per tale altro candidato, egli sarebbe rientrato tra i posti utili per il trasferimento.
17. In ragione di quanto sopra, si impone l’annullamento della graduatoria per le istanze di trasferimento a RO, pubblicata in data 7 giugno 2025, laddove esclude il ricorrente dalla valutazione, con obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente su tale posizione, con determinazione adeguatamente motivata, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la graduatoria per le istanze di trasferimento a RO, pubblicata in data 7 giugno 2025, laddove esclude il ricorrente dalla valutazione. Ordina all’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente su tale posizione, con determinazione adeguatamente motivata, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZZ, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | NA ZZ |
IL SEGRETARIO