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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2737
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da nato/a il a , VIA GOLDONI 33 Parte_1 P.IVA_1
50041 CALENZANO ITALIA rapp.to avv.to MANCINI LUCA VIALE OFANTO PAL SAD 71100 FOGGIA C.F._1
APPELLANTE
rapp.to avv.to Controparte_1 P.IVA_2
RO LL (C.F. ) residente in [...]-50124-Firenze C.F._2 contumace
APPELLATI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per i motivi, i titoli e le ragioni tutte di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra OS AN, conducente il mezzo tg. FH414GT condannare in Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 CP_2 Email_1 Serial#: 109684a 27 persona del suo legale rappresentante pro tempore e la sig.ra OS AN in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte attrice, a causa ed in conseguenza del sinistro per cui è causa, come meglio di seguito specificato: Euro 4.145,35 per le riparazioni del danno materiale subito dal mezzo di proprietà del sig. come sopra Parte_2 specificato, € 268,40 per noleggio di auto sostitutiva ed € 662,00 per spese di patrocinio stragiudiziali (cfr ex multis Cass. Civ., 21 gennaio 2010, n. 937/2010, Giudice di Pace di Torino sent. n. 8512/09 e n. 8865/09; Giudice di Pace di Firenze sent.n. 4728/2013; Giudice di Pace Milano sent. n. 28351/08, Giudice di Pace di Firenze sent .n. 2112/2012) – come da progetto di notula dell' Avv. Mancini che si produce in copia (doc. 8), per un importo del danno quantificato in € 5.075,75 cui viene dedotto l'importo di € 1.720,00 già corrisposto residuando0 così un credito pari ad € 3.355,75 (e precisamente condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore e la sig.ra OS AN in solido tra di loro, al pagamento in favore della
[...] della somma di € 3.355,75 (tremilatrecentosettantacinque/75) o a quella diversa Parte_1
Pagina 1 somma maggiore o minore che verrà ritenuta comunque di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in merito ai quali i sottoscritti difensori si dichiarano sin d'ora anticipatari e distrattari espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporne la distrazione in loro favore ex art. 93 c.p.c.”
Nell'interesse della : CP_2 rigettare l'appello proposto dalla perché infondato e, per l'effetto, confermare la Parte_3 sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze Voglia Codesta Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa a reietta, respingere il gravame perché infondato e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1875/2022 nella causa R.G. 10754/2019. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
La aveva agito davanti al Giudice di Pace di Firenze, quale Parte_1 cessionaria del credito di la cui auto era stata danneggiata in Piazza del Mercato a Parte_2
ES IN ad opera dell'auto condotta da OS AN assicurata , mentre effettuava CP_2 una retromarcia;
la non aveva contestato l'an di responsabilità della OS ma l'entità del CP_2 risarcimento.
Prima della causa aveva liquidato all'attore alcuni acconti, due prima della causa e uno in corso di causa.
L'attore agiva per ottenere il saldo e una revisione sulla condanna alle spese ctu e ctp.
Al termine del primo grado di giudizio, istruito con ctu e documenti, il giudice mentre ha riconosciuto euro 662,00 per spese legali stragiudiziali ed euro 1.100,00 per spese di riparazioni, non ha riconosciuto i danni da fermo tecnico e auto sostitutiva né le quote del bollo auto e assicurazione, scrivendo che nonostante fosse emero che l'attore aveva anche preso un'auto a nolo durante le riparazioni, tuttavia, non aveva prodotto le relative quietanze di pagamento.
Il giudice, inoltre, aveva riconosciuto le spese legali stragiudiziali in euro 662,00 e 1/3 delle spese di ctu e ctp e spese legali di primo grado nei limiti di un terzo.
Dispositivo Sent. del Giudice di Pace n.1875/2022 riconosce: “la somma complessiva di € 1100,00 (di cui € 438,00per saldo spese del veicolo danneggiato ed € 662,00 per spese legali stragiudiziali), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I co., c.c. dal 29.4.2019 al saldo, nonché rifondere alla stessa parte attrice le spese del presente giudizio nella misura complessiva di € 670,00 (di cui € 52,00 per spese di notifica dell'atto di citazione, € 43,00 per spese di iscrizione a ruolo ridotte in proporzione dell'entità delle somme riconosciute in favore della parte vittoriosa, € 500,00 per compensi professionali ridotte come sopra ed € 75,00 per spese generali forfettarie nella misura del 15& sui compensi), oltre IVA e CAP come per legge, compensando tra le parti le spese di CTP e CTU nella misura dei 2/3 e condannando per l'effetto la convenuta
[...]
a rifondere alla parte attrice la residua quota di 1/3 (pari ad € 157,00) Controparte_3 delle spese di CTP (pari complessivamente ad € 470,00) e la residua quota di 1/3 delle spese di CTU, come liquidate dalla parte attrice, come liquidate nel decreto ex art. 83 DPR 115/02 del 29.3.2021, sempre che sia stata anticipata dalla parte attrice, disponendo la distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiarandosi antistatario, delle somme suindicate a titolo di spese di giudizio, comprese le spese di CTP e CTU”.
Avverso detta sentenza agisce in appello l , deducendo che la sentenza era errata e Parte_4 insistendo per la condanna delle convenute in solido al pagamento del residuo danno in euro 3.555,00 oltre il 100% delle spese del doppio grado a titolo di onorari, spese vive, ctu e ctp con antistatarietà in favore del difensore.
Pagina 2 In particolare, il giudice non aveva ritenuto provato il danno da fermo tecnico, auto sostitutiva e rimborso quota bollo e assicurativa, nonostante la prova fosse stata data con produzione della fattura e capitolazione di testi non ammessi;
e nonostante lo stesso giudice abbia dato atto che la spesa risultava giustificata nell'an; la stessa ctu ammette il danno da fermo tecnico. Per_1
Il giudice ha poi omesso di applicare gli accessori del credito ossia rivalutazione e interessi dovuti sempre in caso di danni da fatto illecito con debiti di valore.
Anche la condanna alle spese delle parti convenute nella misura di solo un terzo appare illogico essendo l'attore vincitore e avendo quindi il giudice violato l'art. 91 cpc.
Ha chiesto pertanto che anche sul punto la sentenza di Primo Grado venga riformata, con rimborso totale delle spese di CTP documentate in atti per Euro 470,00 (vedi nota CTP allegata Persona_2 alla nota spese giudiziale) e della CTU pari ad Euro 580,00 oltre accessori di Legge, per onorari (vedi notula CTU doc. 4 ). Il Giudice inoltre opera la riduzione dei compensi legali e delle spese di giudizio sulla base di uno scaglione di valore inferiore non tiene conto della somma di Euro 450,00 offerta alla prima udienza, quanto l'attore aveva già pagato l'intero contributo unificato-Euro 98,00- e marca
-Euro 27,00 (peraltro della cui esistenza e necessità per le iscrizioni a ruolo delle cause il Giudice è sembrato dimenticarsene) né le ulteriori voci di danno Il Giudice pertanto, senza considerare oltretutto le voci di danno di cui ai precedenti punti il cui risarcimento è dovuto ma non è stato riconosciuto dal Giudice opera una inammissibile compensazione delle spese di CTU e CTP sulla base di un principio non meglio precisato ma che in ogni caso -per i motivi sopra ampiamente dedotti- non giustifica nessuna compensazione essendo la parte attrice totalmente vittoriosa nel merito;
considerando inoltre che per arrivare alla condanna e al riconoscimento dell'importo complessivo anche solo considerando i costi di riparazione c'è stato l'intero giudizio
Il Giudice di Pace di Firenze ha quindi errato nella statuizione relativa alla decurtazione e della compensazione pro quota delle spese di giudizio, comprese le spese di CTU e CTP, e ciò in base ad un presupposto erroneo.
Si è costituita la in appello mentre la OS è rimasta contumace come in primo grado. CP_2
Ha dedotto che non hanno ingresso nel nostro ordinamento i danni in re ipsa, poiché, in primo luogo, il danno non trova coincidenza con l'evento dannoso, bensì individua gli effetti dallo stesso prodotto e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto, significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori delle ipotesi esplicitamente previste dalla legge. E neppure è possibile far ricorso alla liquidazione equitativa in quanto essa non può sopperire al difetto di prova del danno, poiché presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza: se detta certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova come regola di giudizio, secondo cui qualora l'attore non abbia fornito la prova del suo diritto in giudizio, la relativa domanda deve essere rigettata, in quanto il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno non riveste l'unica funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione. E non è vero neppure che il danno da fermo tecnico consista nell'esborso comunque dovuto per le spese di bollo e assicurazione. Difatti, la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono considerarsi come inutilmente pagate: la prima, avendo natura di tassa di proprietà, prescinde dall'utilizzo del veicolo, le seconde in quanto, attraverso una condotta atteggiata al rispetto di quanto disposto all'art. 1227, comma 2, c.c., possono essere sospese dietro istanza del danneggiato. Pertanto, richiamando la sentenza ormai fondamentale della Cassazione civile, sez. III, 04/04/2019, n. 9348
Vista la drastica riduzione della pretesa della appare più che corretta la riduzione Parte_3 delle spese del giudizio di primo grado in proporzione alle somme riconosciute in sentenza. Del tutto legittima anche la compensazione, sia pur parziale delle spese di C.T.U., visto che la necessità di
Pagina 3 espletamento della medesima è risultata indefettibile per la sproporzione tra quanto preteso e quanto invece dovuto e che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata,
La Zurich ha dedotto che la sentenza non merita alcuna riforma essendo corretta e avendo fatto buon governo dei principi in tema di onere della prova e condanna alle spese in base a parziale soccombenza dell'attore.
Il giudice all'udienza a trattazione scritta del 13 febbraio 2025 ha concesso giorni 60+20 per comparse conclusionali e repliche scritte e la causa giunge ora in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è risultato fondato per i seguenti motivi:
1) Violazione di Legge. Mancato riconoscimento del danno da noleggio auto sostitutiva e fermo tecnico - violazione dell'art- 112 c.p.c.
Il motivo è risultato fondato in quanto lo stesso giudice a quo ha dato atto del fatto che a causa del sinistro l'attore dovette prendere a noleggio una Yaris Toyota;
il ctu ha ammesso Per_1 tale danno da fermo tecnico per le riparazioni del veicolo danneggiato, ed inoltre parte attrice ha prodotto la fattura della spesa, sia pure da essa emessa prima della cessione del credito, e indicato dei testi a prova, testi che però non sono stati ammessi. D'altra parte, chi subisce un danno da fatto illecito non ha alcun onere di anticipare i costi della riparazione per poter vedersi riconoscere il diritto al rimborso.
2) Errata applicazione dell'art. 1224 c.c. e mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria- violazione dell'art- 112 c.p.c. OMESSA Parte_5
Anche tale credito accessorio è dovuto, e illegittimamente non è stato espressamente previsto;
trattandosi di debito di valore soggetto alla mora ex re automatica la somma va rivalutata con indici Istat applicandosi poi gli interessi al tasso di legge compensativi per danno da ritardo sulla somma annualmente rivalutata.
Dunque, la rivalutazione si cumula con gli interessi, poiché se la prima rispristina la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi del fatto illecito, gli interessi hanno quella funzione remunerativa volta a coprire i danni derivati dalla perdita dell'utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal tempestivo risarcimento. Applicando tali principi gli interessi andranno calcolati sulla somma ordinaria rivalutata anno dopo anno (Cass. sez. un. 1712/1995).
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 24 Cost.– insufficiente e/o omessa motivazione. ERRONEA CONDANNA E LIUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI CAUSA NONCHE' DELLE SPESE DI CTU E CTP
Effettivamente la sentenza merita riforma anche sulla liquidazione delle spese legali, di ctu e ctp in quanto l'attore ha dovuto agire in giudizio per l'integralità del risarcimento, avendo percepito prima della causa una somma non pienamente satisfattoria;
dunque applicando sia il principio di causalità del processo che della soccombenza, anche tenendo conto della spettanza, qui accertata, degli ulteriori importi a titolo di noleggio di auto sostitutiva e quota bollo e assicurazioni, all'attore va riconosciuto il 100% delle spese legali di ctu e ctp.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
Pagina 4 A parziale modifica della sentenza appellata condanna le appellate in solido a risarcire all'appellante i danni derivanti dal sinistro liquidandoli, al netto degli acconti ricevuti, in € 3.355,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al dì dell'effettivo saldo.
Condanna le appellate a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado, liquidando quelle del secondo grado come da notula in euro 2.829,20 oltre c.a.p. (4%), i.v.a. (22%) e rimborso forfettario (15%) come per legge, e quelle del primo grado al 100% delle spese legali sul valore medio onorari dello scaglione superiore a quello impiegato dal Giudice a quo, e pone il 100% delle spese di ctu e ctp a carico delle appellate, con ciò revocando la compensazione parziale e le riduzioni applicate dal giudice a quo e dunque riconoscendo il 100% totale delle spese di CTP per Euro 470,00 (vedi nota CTP allegata alla nota spese giudiziale) e della CTU pari ad Persona_2 Euro 580,00 oltre accessori di Legge, oltre 100% spese vive di primo grado e di onorari.
Firenze, 15.12.2025.
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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