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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13376/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 13,19 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. Leonardo Banchi in sost avv. EDLMANN FRANCESCO per l'attore
Nessuno per Controparte_1
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
L'avv. BANCHI discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinuncia a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: proprietà
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
a questo Ufficio la sig.ra domandando l'accertamento giudiziale della comproprietà tra Controparte_1
le parti di un resede carrabile e pedonale del quale la signora rivendicava la proprietà Controparte_1
esclusiva in forza di acquisto fattone per atto notaio del 29 ottobre 2002. Per_1
L'attore, dato atto dell'inutile esperimento di procedimento obbligatorio di mediazione (conclusosi senza un accordo tra le parti, v. doc. 16), ha chiesto quindi, in via principale, di voler accertare e dichiarare che il signor è proprietario della quota del 50% del resede pedonale e Parte_1
carrabile posto in Comune di Scarperia e San Piero, Via Provinciale n. 50, categoria F1 di mq 103, già rappresentato al catasto fabbricati del Comune di San Piero a Sieve nel foglio 16 particella 201 subalterno 502 (particella soppressa) e oggi rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Scarperia
e San Piero nel foglio 16 particella 138 subalterno 509; con ordine alla signora di Controparte_1
cessare le turbative e molestie di fatto e di diritto (risultanti dalla comunicazione 30 agosto 2022) del possesso e godimento da parte del signor del resede pedonale e carrabile per cui a Parte_1 causa. In ipotesi subordinata l'attore ha chiesto accertare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del signor del 50% della proprietà del resede pedonale e carrabile per cui è causa, Parte_1 ovvero, in ulteriore subordine, l'accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico dell'intero detto resede in favore dell'unità immobiliare di cui è proprietario Pt_1 acquistata con l'atto notaio del 18 aprile 1986 repertorio 32.821 rappresentato al
[...] Per_2
catasto fabbricati del Comune di Scarperia e San Piero nel foglio 16 particella 201 subalterno 500, servitù in gradata ipotesi da costituire in via coattiva.
Il tutto con vittoria di esborsi compensi e spese generali, oltre IVA
A fondamento delle domande ha allegato che:
- aveva acquistato dal sig. , con atti di compravendita ai rogiti notaio Persona_3 Persona_4
stipulati il 18 Aprile 1986, sia il quartiere per abitazione sito in San Piero a Sieve via Provinciale
Imolese numero civico 48, al piano terreno composto da quattro vani oltre accessori, con annesso passo carrabile a comune (rappresentato al nuovo catasto edilizio urbano nel foglio 16, particella 138, subalterno 1, categoria A/2, partita 102, vani catastali 4,5, rendita lire 657 - docc.
3-3bis); sia il quartiere per abitazione sito in San Piero a Sieve via Provinciale Imolese numero civico 50, al piano terreno, composto da vani 4 oltre accessori e soffitta (rappresentato al NCEU alla partita 102 nel foglio
16, particella 201, categoria A/4, rendita lire 330 – docc.
4-4bis);
- aveva acquistato, con entrambi gli atti ai rogiti notaio del 18 aprile 1986, unitamente ai Per_2
due fabbricati al piano terreno di proprietà , l'intero passaggio carrabile a comune ai Persona_3
predetti fabbricati;
2 - di aver successivamente venduto ai signori , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto di compravendita a rogiti notaio 9 ottobre 2001 repertorio 212.954 Parte_5 Per_1
fascicolo 15.973 (doc. 6): a) la piena proprietà della scala esterna in muratura posta in comune di San
Piero a Sieve via Provinciale n 48 con accesso dal resede di cui alla lettera b), (individuata nel foglio di mappa 16, mappale 201, subalterno 501); b) la quota pari al 50% del resede carrabile e pedonale per accedere alle unità immobiliari (l'appartamento al piano primo) di proprietà della parte acquirente (i signori (individuato al catasto fabbricati del comune di San Piero a Sieve nel Pt_2 Parte_3 Pt_5
foglio di mappa 16, mappale 201, subalterno 502);
- con successivo atto di compravendita 29 ottobre 2002 ai rogiti notaio repertorio 228.925 Per_1
fascicolo 17.449 (doc. 7) la signora aveva acquistato dai predetti signori Controparte_1 Parte_4
, e sia l'appartamento al piano primo con
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_3
scala esterna in muratura con accesso dall'ingresso carrabile e pedonale (individuata nel foglio di mappa 16 mappale 201, subalterno 501) sia il resede carrabile e pedonale posto in comune di San Piero
a Sieve, via Provinciale n 48 per accedere alle unità immobiliari di proprietà della parte acquirente, individuato nel foglio di mappa 16, mappale 201, subalterno 502
- la vendita del resede doveva necessariamente intendersi come limitata al 50% della proprietà essendo il residuo di proprietà di Parte_1
- in ogni caso, avendone avuto il compossesso per oltre un ventennio, l'attore aveva usucapito la quota del 50% della proprietà del resede;
che lo stesso in ipotesi gradata, era comunque titolare di servitù di passo sul resede di cui in ulteriore subordine ha chiesto la costituzione coattiva.
Malgrado la corretta attivazione del contraddittorio la convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale e con CPU.
All'esito di tale incombente, dopo la precisazione delle conclusioni, che la parte attrice ha effettuato reiterando e confermando quelle di cui all'atto di citazione, il processo è stato deciso a seguito di discussione orale con il deposito di nota conclusiva autorizzata.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) La domanda di accertamento della comproprietà del resede
Il presente giudizio ha ad oggetto in primo luogo la domanda di accertamento della comproprietà in capo al signor di un resede carrabile e pedonale del quale la signora Parte_1 Controparte_1
ritiene di essere esclusiva proprietaria in forza di acquisto fattone per atto notaio del 29 ottobre Per_1
2002.
La richiesta attorea è fondata.
3 La consulenza tecnica effettuata in istruttoria ha infatti, oltre provvedere alla compiuta descrizione del bene oggetto di causa, chiarito ampiamente, sulla base di attento ed argomentato esame dei rispettivi titoli di provenienza, l'esistenza della reclamata comproprietà del resede.
Scrive infatti il CTU: “Acclarato che il resede in questione alla data del 1955 era di proprietà dei
Sig.ri e , è evidente che soltanto dalla provenienza dei beni intestati al Parte_6 Parte_7
Sig.ri e possano trasferirsi diritti di proprietà sul resede oggetto Parte_6 Persona_3 dell'odierno accertamento.
Premesso quanto sopra, il Sig. , con atto del 18 aprile 1986, traferisce quindi la Persona_3
piena proprietà del resede in questione al Sig. . Parte_1
Successivamente il Sig. , con Atto Notaio del 09 ottobre 2001, trasferisce ai Parte_1 Per_1
Sig.ri e , e , e Parte_4 Parte_8 Parte_5 Parte_9 Parte_2
una quota pari al 50% del resede carrabile e pedonale. Ciò significa che i Sig.ri Parte_3
e , e , e Parte_4 Parte_8 Parte_5 Parte_9 Parte_2 Parte_3
con atto Notaio di compravendita del 22 ottobre del 2002 non avrebbero mai potuto
[...] Per_1 vendere alla Sig.ra l'intero resede in questione, perché loro stessi erano proprietari Controparte_1
solamente della quota del 50%.
Pertanto, alla data dell'atto di compravendita del 22 ottobre del 2002, oggetto di quesito, il resede in questione era di proprietà al 50% del Sig. e al 50% dei Sig.ri e Parte_1 Parte_4
, e , e che Pt_8 Parte_8 Parte_5 Parte_9 Parte_2 Parte_3
traferiscono alla Sig. la loro proprietà corrispondente al 50%. Controparte_1
Per quanto attiene l'accertamento dello stato proprietario del resede, alla luce dei rispettivi titoli, ritengo che all'attualità il bene in questione sia in comproprietà tra e Parte_1 CP_1
, odierne parti attrice e convenuta, ed in particolare per la seconda, per effetto della
[...]
compravendita del 2002, cui evidentemente il trasferimento si deve intendere per i diritti allora esistenti ai danti causa Sig.ri e , e , Parte_4 Parte_8 Parte_5 Parte_9
e e quindi per la quota del 50% del detto resede. Parte_2 Parte_3
L'esame dei rispettivi titoli d'acquisto conferma quindi la fondatezza della domanda proposta in via principale dall'attore.
Parimenti, va accolta la domanda accessoria funzionale ad ottenere la condanna della convenuta alla cessazione delle turbative di fatto e di diritto come risultanti dalla comunicazione agli atti del 30 agosto
2022, avverso il compossesso e godimento da parte dell'attore del resede pedonale e carrabile per cui è causa.
4 Va quindi ordinata la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità da parte del conservatore.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale è assorbente rispetto alle domande proposte in via subordinata, che quindi non devono essere esaminate nel merito.
2) spese di lite
Le spese di lite vengono regolate facendo applicazione di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. e liquidate come specificato nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. (Scaglione 5.200/00 -
26.000/00).
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come in atti, sono da porre a carico della convenuta.
Quest'ultima va poi condannata a rimborsare alla parte attrice le spese di consulenza tecnica di parte liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di
, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA che con l'atto di compravendita Notaio del 29 ottobre 2002 repertorio Per_1
228.925 fascicolo 17.449 i Sig.ri e hanno venduto a un bene Pt_2 Parte_3 Pt_5 Controparte_1
parzialmente altrui, ovvero la quota del 50% del resede pedonale e carrabile per cui è causa, posto in
Comune di Scarperia e San Piero, Via Provinciale n. 50, categoria F1 di mq 103, già rappresentato al catasto fabbricati del Comune di San Piero a Sieve nel foglio 16 particella 201 subalterno 502
(particella soppressa) e oggi rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Scarperia e San Piero nel foglio 16 particella 138 subalterno 509, di cui era ed è proprietario anche;
Parte_1
2) Accerta che il signor è titolare della quota del 50% della piena proprietà del Parte_1
resede pedonale e carrabile di cui sopra
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero di responsabilità;
4) Ordina alla signora di cessare le turbative e molestie di fatto e di diritto del Controparte_1
compossesso e godimento da parte del signor del resede pedonale e carrabile per cui è Parte_1
causa.
5) CO a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in Euro Controparte_1
919/00 per studio della controversia, Euro 777/00 per fase introduttiva, Euro 1.680/00 per fase di trattazione ed istruttoria, Euro 1.701/00 per fase decisionale, € 1.000,00 per la mediazione, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva di legge ed esborsi per € 1.235,59.
5 6) PONE le spese di CTU liquidate come in atti definitivamente a carico della convenuta
7) CO a rifondere a parte attrice le spese di CTP limitatamente Controparte_1 all'importo, ritenuto congruo, di € 2,500,00 oltre oneri se dovuti.
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 13,19 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. Leonardo Banchi in sost avv. EDLMANN FRANCESCO per l'attore
Nessuno per Controparte_1
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
L'avv. BANCHI discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinuncia a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: proprietà
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
a questo Ufficio la sig.ra domandando l'accertamento giudiziale della comproprietà tra Controparte_1
le parti di un resede carrabile e pedonale del quale la signora rivendicava la proprietà Controparte_1
esclusiva in forza di acquisto fattone per atto notaio del 29 ottobre 2002. Per_1
L'attore, dato atto dell'inutile esperimento di procedimento obbligatorio di mediazione (conclusosi senza un accordo tra le parti, v. doc. 16), ha chiesto quindi, in via principale, di voler accertare e dichiarare che il signor è proprietario della quota del 50% del resede pedonale e Parte_1
carrabile posto in Comune di Scarperia e San Piero, Via Provinciale n. 50, categoria F1 di mq 103, già rappresentato al catasto fabbricati del Comune di San Piero a Sieve nel foglio 16 particella 201 subalterno 502 (particella soppressa) e oggi rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Scarperia
e San Piero nel foglio 16 particella 138 subalterno 509; con ordine alla signora di Controparte_1
cessare le turbative e molestie di fatto e di diritto (risultanti dalla comunicazione 30 agosto 2022) del possesso e godimento da parte del signor del resede pedonale e carrabile per cui a Parte_1 causa. In ipotesi subordinata l'attore ha chiesto accertare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte del signor del 50% della proprietà del resede pedonale e carrabile per cui è causa, Parte_1 ovvero, in ulteriore subordine, l'accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico dell'intero detto resede in favore dell'unità immobiliare di cui è proprietario Pt_1 acquistata con l'atto notaio del 18 aprile 1986 repertorio 32.821 rappresentato al
[...] Per_2
catasto fabbricati del Comune di Scarperia e San Piero nel foglio 16 particella 201 subalterno 500, servitù in gradata ipotesi da costituire in via coattiva.
Il tutto con vittoria di esborsi compensi e spese generali, oltre IVA
A fondamento delle domande ha allegato che:
- aveva acquistato dal sig. , con atti di compravendita ai rogiti notaio Persona_3 Persona_4
stipulati il 18 Aprile 1986, sia il quartiere per abitazione sito in San Piero a Sieve via Provinciale
Imolese numero civico 48, al piano terreno composto da quattro vani oltre accessori, con annesso passo carrabile a comune (rappresentato al nuovo catasto edilizio urbano nel foglio 16, particella 138, subalterno 1, categoria A/2, partita 102, vani catastali 4,5, rendita lire 657 - docc.
3-3bis); sia il quartiere per abitazione sito in San Piero a Sieve via Provinciale Imolese numero civico 50, al piano terreno, composto da vani 4 oltre accessori e soffitta (rappresentato al NCEU alla partita 102 nel foglio
16, particella 201, categoria A/4, rendita lire 330 – docc.
4-4bis);
- aveva acquistato, con entrambi gli atti ai rogiti notaio del 18 aprile 1986, unitamente ai Per_2
due fabbricati al piano terreno di proprietà , l'intero passaggio carrabile a comune ai Persona_3
predetti fabbricati;
2 - di aver successivamente venduto ai signori , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
con atto di compravendita a rogiti notaio 9 ottobre 2001 repertorio 212.954 Parte_5 Per_1
fascicolo 15.973 (doc. 6): a) la piena proprietà della scala esterna in muratura posta in comune di San
Piero a Sieve via Provinciale n 48 con accesso dal resede di cui alla lettera b), (individuata nel foglio di mappa 16, mappale 201, subalterno 501); b) la quota pari al 50% del resede carrabile e pedonale per accedere alle unità immobiliari (l'appartamento al piano primo) di proprietà della parte acquirente (i signori (individuato al catasto fabbricati del comune di San Piero a Sieve nel Pt_2 Parte_3 Pt_5
foglio di mappa 16, mappale 201, subalterno 502);
- con successivo atto di compravendita 29 ottobre 2002 ai rogiti notaio repertorio 228.925 Per_1
fascicolo 17.449 (doc. 7) la signora aveva acquistato dai predetti signori Controparte_1 Parte_4
, e sia l'appartamento al piano primo con
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_3
scala esterna in muratura con accesso dall'ingresso carrabile e pedonale (individuata nel foglio di mappa 16 mappale 201, subalterno 501) sia il resede carrabile e pedonale posto in comune di San Piero
a Sieve, via Provinciale n 48 per accedere alle unità immobiliari di proprietà della parte acquirente, individuato nel foglio di mappa 16, mappale 201, subalterno 502
- la vendita del resede doveva necessariamente intendersi come limitata al 50% della proprietà essendo il residuo di proprietà di Parte_1
- in ogni caso, avendone avuto il compossesso per oltre un ventennio, l'attore aveva usucapito la quota del 50% della proprietà del resede;
che lo stesso in ipotesi gradata, era comunque titolare di servitù di passo sul resede di cui in ulteriore subordine ha chiesto la costituzione coattiva.
Malgrado la corretta attivazione del contraddittorio la convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita in via documentale e con CPU.
All'esito di tale incombente, dopo la precisazione delle conclusioni, che la parte attrice ha effettuato reiterando e confermando quelle di cui all'atto di citazione, il processo è stato deciso a seguito di discussione orale con il deposito di nota conclusiva autorizzata.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) La domanda di accertamento della comproprietà del resede
Il presente giudizio ha ad oggetto in primo luogo la domanda di accertamento della comproprietà in capo al signor di un resede carrabile e pedonale del quale la signora Parte_1 Controparte_1
ritiene di essere esclusiva proprietaria in forza di acquisto fattone per atto notaio del 29 ottobre Per_1
2002.
La richiesta attorea è fondata.
3 La consulenza tecnica effettuata in istruttoria ha infatti, oltre provvedere alla compiuta descrizione del bene oggetto di causa, chiarito ampiamente, sulla base di attento ed argomentato esame dei rispettivi titoli di provenienza, l'esistenza della reclamata comproprietà del resede.
Scrive infatti il CTU: “Acclarato che il resede in questione alla data del 1955 era di proprietà dei
Sig.ri e , è evidente che soltanto dalla provenienza dei beni intestati al Parte_6 Parte_7
Sig.ri e possano trasferirsi diritti di proprietà sul resede oggetto Parte_6 Persona_3 dell'odierno accertamento.
Premesso quanto sopra, il Sig. , con atto del 18 aprile 1986, traferisce quindi la Persona_3
piena proprietà del resede in questione al Sig. . Parte_1
Successivamente il Sig. , con Atto Notaio del 09 ottobre 2001, trasferisce ai Parte_1 Per_1
Sig.ri e , e , e Parte_4 Parte_8 Parte_5 Parte_9 Parte_2
una quota pari al 50% del resede carrabile e pedonale. Ciò significa che i Sig.ri Parte_3
e , e , e Parte_4 Parte_8 Parte_5 Parte_9 Parte_2 Parte_3
con atto Notaio di compravendita del 22 ottobre del 2002 non avrebbero mai potuto
[...] Per_1 vendere alla Sig.ra l'intero resede in questione, perché loro stessi erano proprietari Controparte_1
solamente della quota del 50%.
Pertanto, alla data dell'atto di compravendita del 22 ottobre del 2002, oggetto di quesito, il resede in questione era di proprietà al 50% del Sig. e al 50% dei Sig.ri e Parte_1 Parte_4
, e , e che Pt_8 Parte_8 Parte_5 Parte_9 Parte_2 Parte_3
traferiscono alla Sig. la loro proprietà corrispondente al 50%. Controparte_1
Per quanto attiene l'accertamento dello stato proprietario del resede, alla luce dei rispettivi titoli, ritengo che all'attualità il bene in questione sia in comproprietà tra e Parte_1 CP_1
, odierne parti attrice e convenuta, ed in particolare per la seconda, per effetto della
[...]
compravendita del 2002, cui evidentemente il trasferimento si deve intendere per i diritti allora esistenti ai danti causa Sig.ri e , e , Parte_4 Parte_8 Parte_5 Parte_9
e e quindi per la quota del 50% del detto resede. Parte_2 Parte_3
L'esame dei rispettivi titoli d'acquisto conferma quindi la fondatezza della domanda proposta in via principale dall'attore.
Parimenti, va accolta la domanda accessoria funzionale ad ottenere la condanna della convenuta alla cessazione delle turbative di fatto e di diritto come risultanti dalla comunicazione agli atti del 30 agosto
2022, avverso il compossesso e godimento da parte dell'attore del resede pedonale e carrabile per cui è causa.
4 Va quindi ordinata la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità da parte del conservatore.
L'accoglimento della domanda proposta in via principale è assorbente rispetto alle domande proposte in via subordinata, che quindi non devono essere esaminate nel merito.
2) spese di lite
Le spese di lite vengono regolate facendo applicazione di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. e liquidate come specificato nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. (Scaglione 5.200/00 -
26.000/00).
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come in atti, sono da porre a carico della convenuta.
Quest'ultima va poi condannata a rimborsare alla parte attrice le spese di consulenza tecnica di parte liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia di
, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA che con l'atto di compravendita Notaio del 29 ottobre 2002 repertorio Per_1
228.925 fascicolo 17.449 i Sig.ri e hanno venduto a un bene Pt_2 Parte_3 Pt_5 Controparte_1
parzialmente altrui, ovvero la quota del 50% del resede pedonale e carrabile per cui è causa, posto in
Comune di Scarperia e San Piero, Via Provinciale n. 50, categoria F1 di mq 103, già rappresentato al catasto fabbricati del Comune di San Piero a Sieve nel foglio 16 particella 201 subalterno 502
(particella soppressa) e oggi rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Scarperia e San Piero nel foglio 16 particella 138 subalterno 509, di cui era ed è proprietario anche;
Parte_1
2) Accerta che il signor è titolare della quota del 50% della piena proprietà del Parte_1
resede pedonale e carrabile di cui sopra
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero di responsabilità;
4) Ordina alla signora di cessare le turbative e molestie di fatto e di diritto del Controparte_1
compossesso e godimento da parte del signor del resede pedonale e carrabile per cui è Parte_1
causa.
5) CO a rifondere a parte attrice le spese di lite liquidate in Euro Controparte_1
919/00 per studio della controversia, Euro 777/00 per fase introduttiva, Euro 1.680/00 per fase di trattazione ed istruttoria, Euro 1.701/00 per fase decisionale, € 1.000,00 per la mediazione, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva di legge ed esborsi per € 1.235,59.
5 6) PONE le spese di CTU liquidate come in atti definitivamente a carico della convenuta
7) CO a rifondere a parte attrice le spese di CTP limitatamente Controparte_1 all'importo, ritenuto congruo, di € 2,500,00 oltre oneri se dovuti.
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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