Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2025, proposto da
IA TI, CO LA, OL GI, AN NI MI, EF MO, RI LO, TR LI, EL AN AV, ST SP, GH GL, MO IN, RG ES, TO MA e MO OL, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Giulia Bettati e presso il proprio difensore elettivamente domiciliati in Parma, via Carducci n. 3, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 240/2023 in data 21 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 il dott. LO AS e udito, per i ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 240/2023 in data 21 novembre 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato accertato il “… diritto di ciascuno dei ricorrenti ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici di cui in parte motiva e per l’importo di € 500,00 annui …” (ovvero per IA TI dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2023/2024, per CO LA dall’a.s. 2021/2022 all’a.s. 2022/2023, per OL GI dall’a.s. 2019/2020 all’a.s. 2022/2023, per AN NI MI l’a.s. 2022/2023, per EF MO dall’a.s. 2019/2020 all’a.s. 2022/2023, per RI UI dall’a.s. 2020/2021 all’a.s. 2022/2023, per TR LI dall’a.s. 2019/2020 all’a.s. 2023/2024, per EL AN AV dall’a.s. 2021/2022 all’a.s. 2022/2023, per ST SP dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2022-2023, per GH GL l’a.s. 2020/2021 e l’a.s. 2022/2023, per MO IN dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2020/2021, per RG ES l’a.s. 2022/2023, per TO MA dall’a.s. 2021/2022 all’a.s. 2022/2023, per MO OL dall’a.s. 2021/2022 all’a.s. 2022/2023) ed è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… mettere a disposizione di ciascuno dei ricorrenti detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge …”;
che gli interessati assumono rimasta ineseguita in parte qua la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 4 giugno 2025) della Cancelleria del Tribunale di Piacenza;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, dichiarato dal difensore dei ricorrenti che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento in parte qua al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergeva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risultava anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 8 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ’, quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito idoneo allo scopo (v., ex multis , TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169);
che, tuttavia, all’udienza camerale del 15 aprile 2026 è emersa la sopraggiunta estinzione della pretesa dei ricorrenti, e ciò in ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto, il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella misura indicata in dispositivo), essendosi provveduto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio al versamento di quanto spettante ai ricorrenti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO AS, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
OL Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO AS |
IL SEGRETARIO