Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 911
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità per omessa notifica atti presupposti

    La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso sul presupposto dell'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto mancante delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.

  • Accolto
    Avvenuta prescrizione

    Non specificato nella sentenza, ma implicitamente accolto dalla CTP.

  • Rigettato
    Errore di diritto nella notifica

    La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto la sentenza di primo grado ben motivata e ha rigettato l'appello, affermando che l'appellante non ha fornito prova della notifica della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) o della raccomandata informativa, rendendo invalida la notifica dell'atto presupposto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 911
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 911
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo