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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g.5340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5340/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. SOPPA ELENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
PINARDI ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente Per_ 1) disporre l'affidamento condiviso, delle figlie minori e a favore di entrambi i genitori. Controparte_2
Questi ultimi, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle figlie per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 1 di 7 2) stabilire la collocazione e la residenza delle figlie presso il padre con attribuzione a quest'ultimo del godimento della casa familiare;
Per_
3) in subordine, disporre il collocamento alternato delle figlie e , con tempi paritetici presso CP_2 ciascun genitore secondo un regime di rotazione di padre e madre a settimane alterne (o con diversa modulazione) nella casa familiare;
Per_
4) in via di ulteriore subordine, stabilire l'affido condiviso delle minori e con collocazione pari CP_2 tempo da attuarsi con le modalità sino ad ora attuate conformemente al piano genitoriale allegato, con aggiunta dei pernotti presso il padre in tutti i giorni di sua spettanza secondo il seguente schema: - il lunedì, il mercoledì e il venerdì le minori stanno con la madre dall'uscita dai rispettivi istituti scolastici (ore 16,00) con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- il martedì e il giovedì le bambine stanno con il papà dalle ore
18,00, con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- dalle ore 13,00 del sabato fino alle ore
16,00 circa della domenica le minori stanno con il padre e pernottano con lo stesso;
- la restante parte del fine Per_ settimana e stanno con la mamma;
- durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori ripartiscono CP_2 equamente il periodo festivo, alternando anno per anno Natale e Capodanno, nonché il giorno di Pasqua e
Pasquetta in compagnia delle figlie;
- durante le vacanze estive ai genitori spettano due settimane anche non Per_ consecutive da trascorrere con e , da comunicarsi con congruo anticipo, ovvero entro la fine di CP_2 maggio;
Per_ 5) in ogni caso, disporre quanto alle figlie minori e che ciascun genitore provveda al CP_2 mantenimento ordinario in forma diretta, con spettanza del 50% delle spese straordinarie a carico di ognuno, in conformità al Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) assegno unico a metà tra i genitori;
7) spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A.”.
Per parte resistente
Per_
1. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e a favore di entrambi i genitori con CP_2 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo il seguente calendario: a) dal lunedì al venerdì le bambine stanno dalla madre che le porta a scuola alle ore 07:30 e le tiene con sé dall'uscita dai rispettivi istituti scolastici sino alla mattina successiva;
b) il martedì e il giovedì le minori stanno presso il padre dalle 18:00 alle 21:00 orario in cui o stesso le riporterà alla casa materna ove si coricheranno per la notte;
c) fine settimana alternati dalle ore 18.00 del venerdi alle ore 18 della domenica con riaccompagnamento a casa della madre. d) le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dalle minori per metà tempo con il padre e per l'altra metà con la madre secondo il principio dell'alternanza avendo premura di suddividere alternativamente di anno in anno i predetti periodi nel seguente modo: quello natalizio dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 e dal 31.12 sino alla sera precedente la ripresa da scuola mentre quello pasquale dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
e) altre festività dovranno essere alternate di anno in anno;
f) nel periodo estivo le minori trascorreranno due settimane pagina 2 di 7 anche non consecutive con il padre. Anche la madre avrà diritto al medesimo periodo di due settimane non consecutive. Le parti si impegneranno a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 15 maggio di ogni anno e a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti delle strutture in cui alloggeranno con le minori non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni;
in ogni caso le parti, nel periodo estivo di chiusura delle scuole e sino alla loro riapertura, si accorderanno tempestivamente ed in buona fede per la miglior gestione delle figlie, in ragione dei propri impegni lavorativi nonché delle esigenze e volontà delle minori.
2. Stabilire la collocazione e la residenza delle figlie presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare cointestata sita in Travagliato (BS) Via Gabriele D'Annunzio 21 sino all'autosufficienza economica delle minori.
3. Disporre che il padre versi in ogni caso, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie una somma non inferiore ad euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese sul conto corrente della ricorrente. Con decorrenza da dicembre 2023 ovvero dalla domanda giudiziale.
4) Disporre a carico del padre, in ragione dei maggiori tempi di permanenza delle figlie minori con la madre e delle rispettive redditività e consistenze patrimoniali, il pagamento del 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori come da protocollo per spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 2016 da intendersi integralmente richiamato. Con decorrenza da dicembre
2023 ovvero dalla domanda giudiziale.
5. Disporre che il Sig. prosegua nel pagamento della rata del mutuo cointestato tra le parti e dei Parte_1 finanziamenti dallo stesso contratti ed allo stesso intestati.
6. Disporre che l'assegno unico riconosciuto dall'Inps per le figlie minori o, comunque, non economicamente indipendenti venga interamente riscosso dalla sig. quale genitore collocatario delle stesse. CP_1
7. Rigettare ogni altra diversa ed avversa domanda proposta sia in via principale sia in via subordinata ed ogni ulteriore istanza per i motivi di cui al presente atto e per quanto emergerà in corso di giudizio.
8. In ogni caso ed in via subordinata, anche nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate in ordine alla collocazione delle minori ed all'assegnazione della casa coniugale, per i motivi esposti e per quelli che emergeranno in corso di giudizio ed in ragione della disparità dei redditi e del patrimonio delle parti, disporre che il padre versi alla Sig.ra a titolo di mantenimento ordinario delle figlie una somma non CP_1 inferiore ad euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ovvero la diversa maggiore o minor somma ritenuta dovuta anche in via equitativa, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese sul conto corrente della ricorrente, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori (quantomeno con riferimento alle spese di istruzione) come da protocollo per spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 2016 da intendersi integralmente richiamato. Con decorrenza da dicembre 2023 ovvero dalla domanda giudiziale.
pagina 3 di 7 9) In subordine si chiede disporsi a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori come da protocollo per spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 2016 da intendersi integralmente richiamato. Con decorrenza da dicembre
2023 ovvero dalla domanda giudiziale
10) Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 2.5.2024, domandava la regolamentazione Parte_1
giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti le figlie minorenni , nata il [...], e Per_1
, nata il [...], avute dalla convivenza more uxorio con , cessata a CP_2 Controparte_1
novembre 2023; formulava a tal fine le trascritte conclusioni.
, ritualmente costituitasi, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe. Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 23.10.2024 i genitori, su invito del Giudice, raggiungevano un accordo provvisorio (segnatamente, - affido condiviso di e ai genitori;
CP_2 Per_1
- collocamento prevalente presso la madre, assegnataria provvisoria della casa familiare;
- frequentazioni del padre a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera;
infrasettimanalmente il martedì e il giovedì pomeriggio, con aggiunta di un pernotto il giovedì in cui non ha il weekend di competenza;
- impregiudicata la decisione in punto di assegno di mantenimento, fermo restando la suddivisione di tutti i finanziamenti a metà sino alla prossima udienza, e assegno unico alla madre per l'intero; - nelle more la resistente si impegna a decidere una soluzione definitiva circa la propria residenza).
Quindi, all'udienza del 19.12.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per repliche e controrepliche.
***
In merito all'affidamento, entrambi i genitori insistono, sin dagli atti introduttivi, per l'applicazione dell'affidamento condiviso, e tale richiesta può essere accolta in quanto coerente con la previsione preferenziale dell'art. 337 ter comma 1 c.c., non risultando elementi di segno contrario che depongano per una differente soluzione, restando la conflittualità genitoriale, seppur elevata, confinata nei rapporti tra le parti senza specifici pregiudizi allegati in capo alle minori. Merita altresì accoglimento, proprio con lo scopo di lenire la conflittualità, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 ult. parte c.c.. Circostanze tutte che consigliano l'esclusione, allo stato, di ulteriori approfondimenti istruttori circa la capacità genitoriale delle parti.
pagina 4 di 7 Va confermato il collocamento delle minori prevalentemente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare (in proprietà tra i genitori al 70% al padre e al 30% alla madre) e i diritti di visita del padre, come disposto nei provvedimenti temporanei e urgenti del 23.10.2024, recettivi di un accordo provvisorio tra i genitori. Concorrono, a favore della conferma di tale assetto, i seguenti motivi:
- va preservato l'habitat delle figlie, che da oltre un anno (novembre 2023) vivono prevalentemente con la madre rimasta nella casa familiare;
- va rimarcata la tenera età delle figlie (specialmente , di anni tre) e, pertanto, la correlata CP_2 prevalenza della figura materna nell'accudimento dei bisogni quotidiani, quest'ultima senz'altro prevalente rispetto agli ascendenti paterni, ove il ricorrente ad oggi dimora;
- risulta altresì incontestato dall'estate 2024 l'inizio di una relazione del padre con la nuova compagna (già introdotta alle figlie, sebbene non alla loro madre), presso cui il ricorrente frequentemente dimora in Bergamo;
- da ultima, si evidenzia l'assenza di alternative abitative per la madre, in assenza di ulteriori cespiti in proprietà e la presumibile di difficoltà di reperimento di appartamento in locazione, stante il non elevato reddito percepito.
Sussistendo controversia sull'appartenenza dei mobili/arredi all'uno o all'altro genitore, occorre conformarsi al recente orientamento di legittimità, secondo cui l'assegnazione della casa familiare è legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi: sicché l'assegnazione ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell'altro ex coniuge (cfr. Cass. 17.6.2024, n. 16691; v. anche Cass., n.
29977/2020, Cass., n. 16134/2019, Cass., n. 21749/2022).
Quanto al contributo al mantenimento delle figlie, chiesto dal padre in forma diretta col 50% delle spese straordinarie e dalla madre nella misura di € 400,00 per ciascuna figlia oltre al 60% delle spese straordinarie, le contrapposte pretese vanno parzialmente accolte.
Merita anzitutto conferma, poiché rispondente all'interesse delle minori, l'accordo delle parti di suddivisione del mutuo e di tutti i finanziamenti in essere al 50%, nonché l'assegno unico in favore della madre quale genitore prevalentemente collocatario ed economicamente più debole.
Sulla base di tali premesse, dalla documentazione in atti -nota alle parti- consta che il padre, operaio capo reparto a tempo indeterminato, risulta percettore di circa € 2.800,00 mensili netti, con spese di pagina 5 di 7 quota mutuo di € 311,00 mensili e quota finanziamenti per € 320,00 mensili;
non dovrà farsi più carico delle utenze della casa familiare, in forza del provvedimento di assegnazione alla madre, e dovrà sostenere spese per la nuova abitazione, convivendo in via provvisoria tuttora presso i suoi genitori. La madre, impiegata a tempo determinato part-time, risulta percettrice di circa € 1.000,00 mensili netti, oltre all'assegno unico di € 830,00 mensili, con spese di quota mutuo di € 311,00 mensili e quota finanziamenti per € 320,00 mensili;
si reputa irrilevante il percepimento di € 450,00 mensili percepiti dal padre di altro figlio diciassettenne con lei convivente, trattandosi di emolumento destinato Per_2
a contribuire un rapporto di filiazione estraneo a quello oggetto di causa.
Alla luce di quanto premesso, considerato che al padre, spese escluse, residua l'importo di circa €
2.100,00 mensili ed alla madre di circa € 1.100,00 mensili, reputa il Collegio equo porre a carico del padre il contributo in favore delle figlie nella misura di € 180,00 ciascuna, oltre al 60% delle spese straordinarie, tenuto conto delle limitate esigenze legate alla tenera età delle minori, della valenza economica dell'assegnazione alla madre della casa familiare (in titolarità al 30%), degli ampi diritti di visita riconosciuti al padre (v. supra e p.to 3 dispositivo) e del connesso mantenimento diretto a suo carico, nonché della necessità per quest'ultimo di affrontare spese abitative.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del padre (perdente in punto di assegnazione della casa e collocamento delle minori), nella misura di 1/3 e compensate le restanti, e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.200,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria, € 2.000,00 per fase decisionale, dedotti 2/3 per compensazione parziale), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida le figlie minorenni e in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 CP_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione;
sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore con il quale il figlio sarà collocato al momento della decisione, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2. colloca le figlie prevalentemente presso la madre, assegnataria della casa familiare in
Travagliato, via Gabriele d'Annunzio 21;
pagina 6 di 7 3. salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse delle minori, frequentazioni del padre a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera;
infrasettimanalmente il martedì e il giovedì pomeriggio, con aggiunta di un pernotto il giovedì in cui non ha il weekend di competenza;
durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive, con impegno a comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro la fine di maggio di ciascun anno;
potrà altresì tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva durante le vacanze di Natale, trascorrendo la settimana di Natale alternata alla settimana di capodanno con il papà o con la mamma, e, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo il giorno di Pasqua alternato al giorno di Pasquetta con il papà o con la mamma;
4. conferma l'accordo delle parti in punto di assegno unico in favore della madre al 100% e della suddivisione a metà del mutuo della casa familiare e degli altri finanziamenti in corso;
5. a decorrere dalla domanda (settembre 2024), pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 180,00 mensili per ciascuna, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6. spese di lite compensate nella misura di due terzi;
7. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Andrea Marchesi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5340/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. SOPPA ELENA e l'avv. Parte_1 C.F._1
PINARDI ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente Per_ 1) disporre l'affidamento condiviso, delle figlie minori e a favore di entrambi i genitori. Controparte_2
Questi ultimi, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle figlie per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
pagina 1 di 7 2) stabilire la collocazione e la residenza delle figlie presso il padre con attribuzione a quest'ultimo del godimento della casa familiare;
Per_
3) in subordine, disporre il collocamento alternato delle figlie e , con tempi paritetici presso CP_2 ciascun genitore secondo un regime di rotazione di padre e madre a settimane alterne (o con diversa modulazione) nella casa familiare;
Per_
4) in via di ulteriore subordine, stabilire l'affido condiviso delle minori e con collocazione pari CP_2 tempo da attuarsi con le modalità sino ad ora attuate conformemente al piano genitoriale allegato, con aggiunta dei pernotti presso il padre in tutti i giorni di sua spettanza secondo il seguente schema: - il lunedì, il mercoledì e il venerdì le minori stanno con la madre dall'uscita dai rispettivi istituti scolastici (ore 16,00) con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- il martedì e il giovedì le bambine stanno con il papà dalle ore
18,00, con pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- dalle ore 13,00 del sabato fino alle ore
16,00 circa della domenica le minori stanno con il padre e pernottano con lo stesso;
- la restante parte del fine Per_ settimana e stanno con la mamma;
- durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori ripartiscono CP_2 equamente il periodo festivo, alternando anno per anno Natale e Capodanno, nonché il giorno di Pasqua e
Pasquetta in compagnia delle figlie;
- durante le vacanze estive ai genitori spettano due settimane anche non Per_ consecutive da trascorrere con e , da comunicarsi con congruo anticipo, ovvero entro la fine di CP_2 maggio;
Per_ 5) in ogni caso, disporre quanto alle figlie minori e che ciascun genitore provveda al CP_2 mantenimento ordinario in forma diretta, con spettanza del 50% delle spese straordinarie a carico di ognuno, in conformità al Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) assegno unico a metà tra i genitori;
7) spese del presente giudizio integralmente rifuse, oltre spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A.”.
Per parte resistente
Per_
1. Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori e a favore di entrambi i genitori con CP_2 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre secondo il seguente calendario: a) dal lunedì al venerdì le bambine stanno dalla madre che le porta a scuola alle ore 07:30 e le tiene con sé dall'uscita dai rispettivi istituti scolastici sino alla mattina successiva;
b) il martedì e il giovedì le minori stanno presso il padre dalle 18:00 alle 21:00 orario in cui o stesso le riporterà alla casa materna ove si coricheranno per la notte;
c) fine settimana alternati dalle ore 18.00 del venerdi alle ore 18 della domenica con riaccompagnamento a casa della madre. d) le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dalle minori per metà tempo con il padre e per l'altra metà con la madre secondo il principio dell'alternanza avendo premura di suddividere alternativamente di anno in anno i predetti periodi nel seguente modo: quello natalizio dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 e dal 31.12 sino alla sera precedente la ripresa da scuola mentre quello pasquale dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera del giorno di Pasqua sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
e) altre festività dovranno essere alternate di anno in anno;
f) nel periodo estivo le minori trascorreranno due settimane pagina 2 di 7 anche non consecutive con il padre. Anche la madre avrà diritto al medesimo periodo di due settimane non consecutive. Le parti si impegneranno a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 15 maggio di ogni anno e a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti delle strutture in cui alloggeranno con le minori non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni;
in ogni caso le parti, nel periodo estivo di chiusura delle scuole e sino alla loro riapertura, si accorderanno tempestivamente ed in buona fede per la miglior gestione delle figlie, in ragione dei propri impegni lavorativi nonché delle esigenze e volontà delle minori.
2. Stabilire la collocazione e la residenza delle figlie presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare cointestata sita in Travagliato (BS) Via Gabriele D'Annunzio 21 sino all'autosufficienza economica delle minori.
3. Disporre che il padre versi in ogni caso, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie una somma non inferiore ad euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese sul conto corrente della ricorrente. Con decorrenza da dicembre 2023 ovvero dalla domanda giudiziale.
4) Disporre a carico del padre, in ragione dei maggiori tempi di permanenza delle figlie minori con la madre e delle rispettive redditività e consistenze patrimoniali, il pagamento del 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori come da protocollo per spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 2016 da intendersi integralmente richiamato. Con decorrenza da dicembre
2023 ovvero dalla domanda giudiziale.
5. Disporre che il Sig. prosegua nel pagamento della rata del mutuo cointestato tra le parti e dei Parte_1 finanziamenti dallo stesso contratti ed allo stesso intestati.
6. Disporre che l'assegno unico riconosciuto dall'Inps per le figlie minori o, comunque, non economicamente indipendenti venga interamente riscosso dalla sig. quale genitore collocatario delle stesse. CP_1
7. Rigettare ogni altra diversa ed avversa domanda proposta sia in via principale sia in via subordinata ed ogni ulteriore istanza per i motivi di cui al presente atto e per quanto emergerà in corso di giudizio.
8. In ogni caso ed in via subordinata, anche nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate in ordine alla collocazione delle minori ed all'assegnazione della casa coniugale, per i motivi esposti e per quelli che emergeranno in corso di giudizio ed in ragione della disparità dei redditi e del patrimonio delle parti, disporre che il padre versi alla Sig.ra a titolo di mantenimento ordinario delle figlie una somma non CP_1 inferiore ad euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia) somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ovvero la diversa maggiore o minor somma ritenuta dovuta anche in via equitativa, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il primo giorno di ogni mese sul conto corrente della ricorrente, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori (quantomeno con riferimento alle spese di istruzione) come da protocollo per spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 2016 da intendersi integralmente richiamato. Con decorrenza da dicembre 2023 ovvero dalla domanda giudiziale.
pagina 3 di 7 9) In subordine si chiede disporsi a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori come da protocollo per spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 2016 da intendersi integralmente richiamato. Con decorrenza da dicembre
2023 ovvero dalla domanda giudiziale
10) Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 2.5.2024, domandava la regolamentazione Parte_1
giudiziale dei rapporti personali ed economici riguardanti le figlie minorenni , nata il [...], e Per_1
, nata il [...], avute dalla convivenza more uxorio con , cessata a CP_2 Controparte_1
novembre 2023; formulava a tal fine le trascritte conclusioni.
, ritualmente costituitasi, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe. Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 23.10.2024 i genitori, su invito del Giudice, raggiungevano un accordo provvisorio (segnatamente, - affido condiviso di e ai genitori;
CP_2 Per_1
- collocamento prevalente presso la madre, assegnataria provvisoria della casa familiare;
- frequentazioni del padre a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera;
infrasettimanalmente il martedì e il giovedì pomeriggio, con aggiunta di un pernotto il giovedì in cui non ha il weekend di competenza;
- impregiudicata la decisione in punto di assegno di mantenimento, fermo restando la suddivisione di tutti i finanziamenti a metà sino alla prossima udienza, e assegno unico alla madre per l'intero; - nelle more la resistente si impegna a decidere una soluzione definitiva circa la propria residenza).
Quindi, all'udienza del 19.12.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per repliche e controrepliche.
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In merito all'affidamento, entrambi i genitori insistono, sin dagli atti introduttivi, per l'applicazione dell'affidamento condiviso, e tale richiesta può essere accolta in quanto coerente con la previsione preferenziale dell'art. 337 ter comma 1 c.c., non risultando elementi di segno contrario che depongano per una differente soluzione, restando la conflittualità genitoriale, seppur elevata, confinata nei rapporti tra le parti senza specifici pregiudizi allegati in capo alle minori. Merita altresì accoglimento, proprio con lo scopo di lenire la conflittualità, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 ult. parte c.c.. Circostanze tutte che consigliano l'esclusione, allo stato, di ulteriori approfondimenti istruttori circa la capacità genitoriale delle parti.
pagina 4 di 7 Va confermato il collocamento delle minori prevalentemente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare (in proprietà tra i genitori al 70% al padre e al 30% alla madre) e i diritti di visita del padre, come disposto nei provvedimenti temporanei e urgenti del 23.10.2024, recettivi di un accordo provvisorio tra i genitori. Concorrono, a favore della conferma di tale assetto, i seguenti motivi:
- va preservato l'habitat delle figlie, che da oltre un anno (novembre 2023) vivono prevalentemente con la madre rimasta nella casa familiare;
- va rimarcata la tenera età delle figlie (specialmente , di anni tre) e, pertanto, la correlata CP_2 prevalenza della figura materna nell'accudimento dei bisogni quotidiani, quest'ultima senz'altro prevalente rispetto agli ascendenti paterni, ove il ricorrente ad oggi dimora;
- risulta altresì incontestato dall'estate 2024 l'inizio di una relazione del padre con la nuova compagna (già introdotta alle figlie, sebbene non alla loro madre), presso cui il ricorrente frequentemente dimora in Bergamo;
- da ultima, si evidenzia l'assenza di alternative abitative per la madre, in assenza di ulteriori cespiti in proprietà e la presumibile di difficoltà di reperimento di appartamento in locazione, stante il non elevato reddito percepito.
Sussistendo controversia sull'appartenenza dei mobili/arredi all'uno o all'altro genitore, occorre conformarsi al recente orientamento di legittimità, secondo cui l'assegnazione della casa familiare è legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi: sicché l'assegnazione ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell'altro ex coniuge (cfr. Cass. 17.6.2024, n. 16691; v. anche Cass., n.
29977/2020, Cass., n. 16134/2019, Cass., n. 21749/2022).
Quanto al contributo al mantenimento delle figlie, chiesto dal padre in forma diretta col 50% delle spese straordinarie e dalla madre nella misura di € 400,00 per ciascuna figlia oltre al 60% delle spese straordinarie, le contrapposte pretese vanno parzialmente accolte.
Merita anzitutto conferma, poiché rispondente all'interesse delle minori, l'accordo delle parti di suddivisione del mutuo e di tutti i finanziamenti in essere al 50%, nonché l'assegno unico in favore della madre quale genitore prevalentemente collocatario ed economicamente più debole.
Sulla base di tali premesse, dalla documentazione in atti -nota alle parti- consta che il padre, operaio capo reparto a tempo indeterminato, risulta percettore di circa € 2.800,00 mensili netti, con spese di pagina 5 di 7 quota mutuo di € 311,00 mensili e quota finanziamenti per € 320,00 mensili;
non dovrà farsi più carico delle utenze della casa familiare, in forza del provvedimento di assegnazione alla madre, e dovrà sostenere spese per la nuova abitazione, convivendo in via provvisoria tuttora presso i suoi genitori. La madre, impiegata a tempo determinato part-time, risulta percettrice di circa € 1.000,00 mensili netti, oltre all'assegno unico di € 830,00 mensili, con spese di quota mutuo di € 311,00 mensili e quota finanziamenti per € 320,00 mensili;
si reputa irrilevante il percepimento di € 450,00 mensili percepiti dal padre di altro figlio diciassettenne con lei convivente, trattandosi di emolumento destinato Per_2
a contribuire un rapporto di filiazione estraneo a quello oggetto di causa.
Alla luce di quanto premesso, considerato che al padre, spese escluse, residua l'importo di circa €
2.100,00 mensili ed alla madre di circa € 1.100,00 mensili, reputa il Collegio equo porre a carico del padre il contributo in favore delle figlie nella misura di € 180,00 ciascuna, oltre al 60% delle spese straordinarie, tenuto conto delle limitate esigenze legate alla tenera età delle minori, della valenza economica dell'assegnazione alla madre della casa familiare (in titolarità al 30%), degli ampi diritti di visita riconosciuti al padre (v. supra e p.to 3 dispositivo) e del connesso mantenimento diretto a suo carico, nonché della necessità per quest'ultimo di affrontare spese abitative.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del padre (perdente in punto di assegnazione della casa e collocamento delle minori), nella misura di 1/3 e compensate le restanti, e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.200,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per fase istruttoria, € 2.000,00 per fase decisionale, dedotti 2/3 per compensazione parziale), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. affida le figlie minorenni e in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 CP_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione;
sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore con il quale il figlio sarà collocato al momento della decisione, ferma l'immediata informativa all'altro genitore;
2. colloca le figlie prevalentemente presso la madre, assegnataria della casa familiare in
Travagliato, via Gabriele d'Annunzio 21;
pagina 6 di 7 3. salvo diverso accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse delle minori, frequentazioni del padre a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera;
infrasettimanalmente il martedì e il giovedì pomeriggio, con aggiunta di un pernotto il giovedì in cui non ha il weekend di competenza;
durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive, con impegno a comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro la fine di maggio di ciascun anno;
potrà altresì tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva durante le vacanze di Natale, trascorrendo la settimana di Natale alternata alla settimana di capodanno con il papà o con la mamma, e, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo il giorno di Pasqua alternato al giorno di Pasquetta con il papà o con la mamma;
4. conferma l'accordo delle parti in punto di assegno unico in favore della madre al 100% e della suddivisione a metà del mutuo della casa familiare e degli altri finanziamenti in corso;
5. a decorrere dalla domanda (settembre 2024), pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 180,00 mensili per ciascuna, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6. spese di lite compensate nella misura di due terzi;
7. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in motivazione in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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