Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 952
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Sentenza 10 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, si è pronunciato sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in una controversia promossa da un padre nei confronti della madre delle loro due figlie minori, nate rispettivamente nel [data] e nel [data], a seguito della cessazione della loro convivenza more uxorio nel novembre 2023. Il ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso con collocazione prevalente delle figlie presso di sé e godimento della casa familiare, oppure, in subordine, il collocamento alternato o un piano genitoriale specifico con pernotti presso il padre. La resistente, invece, postulava l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento ordinario a carico del padre, oltre a una percentuale maggiore delle spese straordinarie. Entrambe le parti concordavano sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie e sul mantenimento ordinario in forma diretta, ma divergevano sull'entità del contributo e sulla percentuale delle spese straordinarie.

Il Tribunale ha accolto la richiesta di affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, riconoscendo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione e l'esercizio disgiunto per quelle di ordinaria amministrazione, escludendo la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulla capacità genitoriale. Ha confermato il collocamento prevalente delle minori presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, motivando tale decisione con la necessità di preservare l'habitat delle figlie, la loro tenera età, l'introduzione di una nuova compagna da parte del padre e l'assenza di alternative abitative per la madre. Per quanto concerne il contributo al mantenimento, ha posto a carico del padre un assegno di € 180,00 mensili per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente, e il 60% delle spese straordinarie, confermando l'accordo delle parti sulla suddivisione al 50% del mutuo e dei finanziamenti e sull'assegno unico in favore della madre. Le spese di lite sono state compensate per due terzi, con condanna del padre al pagamento del restante terzo in favore della madre, quantificate in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 952
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 952
    Data del deposito : 10 marzo 2025

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