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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4706 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 e vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Mancuso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla via Bruno Chimirri n.
19
- ATTORE –
E in persona del legale rappresentante p.t. ( Controparte_1
c.f. , con l'avv. Fabio Alviggi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Madonna dei Cieli n. 40
- CONVENUTA –
NONCHE'
esidente a Reggio Calabria alla Via G. De Nava n. 4 Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE- conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, quale proprietario e conducente dell'autoveicolo AUDI A3 Controparte_2
Tg EZ436EE, unitamente alla relativa PA assicuratrice , per Controparte_1 sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del primo in ordine al sinistro avvenuto il 24/02/2020, verso le ore 19,30 sul Viale Tommaso Campanella di Catanzaro, nel quale rimaneva coinvolto l'attore con esiti lesivi gravi, nonché la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali al medesimo cagionati.
1 Si costituiva la quale nulla contestava in merito alla causazione Controparte_1 dell'evento lesivo, sicchè il precedente magistrato a cui era stato assegnato il fascicolo, non ammetteva alcuna prova testimoniale, peraltro neanche richiesta da parte dell' CP_1 convenuta, ammettendo solo una CTU medico legale. infatti, contestava unicamente Controparte_1
l'entità dei postumi lamentati da parte attorea, atteso che riteneva esaustiva l'offerta già effettuata in sede stragiudiziale reputando il danno biologico richiesto da parte attrice sproporzionato mentre la somma offerta dall'assicurazione pienamente satisfattiva dell'obbligo risarcitorio, mentre l'attore non ritenendosi dello stesso avviso, allegava CTP a supporto;
Pur regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, quindi rinviata ,ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. con i termini di cui all'art 189 c.p.c., all'udienza del 06/11/2025, dove il magistrato subentrato per la trattazione di quella udienza, tratteneva la causa in decisione.
………………
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, anzitutto, che la compagnia convenuta non ha contestato in modo specifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la verificazione del sinistro e la responsabilità del proprio assicurato, odierno convenuto contumace, avendo peraltro liquidato in sede stragiudiziale la somma di € 14.950,00, senza formulare riserve. La stessa si è semplicemente limitata ad eccepire l'entità dei postumi lamentati da parte attorea, dovendosi per tale ragione ritenere pacifico che l'investimento dell'attore da parte del veicolo condotto e di proprietà di sia avvenuto nei tempi e nei luoghi specificati Controparte_2 nella domanda introduttiva. Solo nella comparsa conclusionale parte convenuta fa un generico riferimento ad un concorso di colpa per il mancato utilizzo delle strisce pedonali esistenti sul manto stradale.
A riguardo si osserva che in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta a norma dell'art. 2054, 1° comma, c.c.
Tale presunzione può essere superata solo quando l'investitore fornisca la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ovvero dimostri che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente si trovi, anche usando la dovuta sorveglianza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr., tra le altre,
Cass. 9683/11, 14064/10, 21249/06, 20910/05).
Nella specie, non è stata fornita la detta prova liberatoria, né emerge dagli atti alcun elemento 2 che consenta di individuare nella condotta dell'istante dei profili di colpa valorizzabili in termini di concorso ex art. 1227, comma 1, c.c.
Oltre che dalle allegazioni dell'Assicurazione e dalla documentazione prodotta non emerge alcun elemento idoneo a qualificare come imprevedibile o abnorme la condotta dell'attore, vi è da dire che quand'anche fosse risultata provata l'esistenza sul posto di strisce pedonali ( come ritenuto da parte convenuta solo con le note conclusionali) e l'avvenuto attraversamento al di fuori delle stesse, tale fatto non determina alcuna attenuazione della responsabilità del conducente, in quanto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass civ., Sez. III, 18 novembre 2014, n. 24472).
Rilevato, dunque, che l'assicurazione convenuta non ha assolto all'onere di prova su di essa incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa la responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato nell'incidente de quo, deve affermarsi la esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2 contumace, proprietario del veicolo targato EZ436EE, nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 24/02/2020.
L'affermazione della esclusiva responsabilità del ne comporta la condanna Controparte_2 in solido con la società assicuratrice al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Pt_1
in conseguenza dell'evento.
[...]
Passando alla liquidazione dei danni patiti, il c.t.u. nominato, dott. dopo Persona_1 avere affermato la compatibilità dei danni con l'evento dell'investimento, ha accertato che Pt_1
presenta “Evidenti esiti algodisfunzionali da Frattura pluriframmentaria scomposta esposta
[...] del 1/3 distale di tibia e perone gamba sx - Esiti di frattura delle ossa del capo e di trauma cranico, con disturbi comportamentali ”; comportando un danno biologico, inteso come riduzione validità psico-fisica del soggetto, da valutare, secondo la criteriologia medico-legale di analogia e proporzionalità nella misura percentuale del 11% (undici percento).
La durata della malattia è così ripartibile: inabilità temporanea totale (ITT): giorni 60 (sessanta) inabilità temporanea parziale (considerata al 50%): giorni 80 (ottanta) inabilità temporanea parziale (considerata al 25%): giorni 80 (ottanta)
Sono presenti agli atti fatture per spese sostenute, pari a Euro 1.163.00 3 Per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974,
26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
Attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema di responsabilità civile la Suprema Corte ha ricondotto il danno alla persona, costituito dalla lesione dell'integrità psicofisica, alla categoria del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), nella quale confluiscono, non soltanto i pregiudizi conseguenti a condotte qualificabili in termini di reato, bensì, in generale, quelli, comunque connotati da ingiustizia costituzionalmente qualificata, derivanti dalla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (art. 2 Cost.); ivi incluso, in particolare, il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
In tale contesto, in virtù dell'interpretazione del sistema ordinamentale della responsabilità civile recepita dalle Sezioni Unite, nell'ambito dell'ampia ed omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, "categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate" la formula "danno morale" e "danno esistenziale" non individuano più un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrivono, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, tipi di pregiudizio, costituiti dalla sofferenza soggettiva transeunte cagionata dall'illecito, in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma soltanto in funzione di personalizzazione del relativo ristoro, ai fini della liquidazione.
Dunque, avuto riguardo alla percentuale di invalidità stimata dal ctu e tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (59 anni), il danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, unitariamente inteso, può essere quantificato in € 21.341,00, all'attualità.
Tale quantificazione consegue all'applicazione dei valori standard previsti dalle Tabelle milanesi, non sussistendo i presupposti giustificativi della c.d. personalizzazione. Al riguardo deve infatti rilevarsi che non risulta nemmeno allegata la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., tra le altre, Cass. 28988/19,
7513/18). E per ultimo si segnala la recentissima sentenza della Suprema Corte del 3 ottobre 2025 n.
26675 secondo cui “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati, restando quindi esclusa qualsiasi forma di automatismo”
Sempre in applicazione delle Tabelle milanesi, il pregiudizio da inabilità temporanea può
4 essere quantificato in € 13.800,00 all'attualità, di cui € 6.900,00 (60 gg. ITT), € 4.600,00 (80 gg. ITP al 50%; € 2.300,00 ( 80 gg. per ITP al 25%)
Le spese mediche documentate ammontano ad € 1.163,00.
Il danno complessivo ammonta, dunque, a complessivi € 36.304,00.
Prima della instaurazione del giudizio, la compagnia assicuratrice ha corrisposto, in due trance, la somma complessiva di € 14.950,00, che l'attore ha trattenuto in acconto del maggior danno.
Tale somma deve essere detratta da quanto riconosciuto nel presente giudizio, sicchè spetterà all'attore l'ulteriore somma 21.354,00.
Non è dovuta alcuna rivalutazione sulla somma liquidata, che è stata determinata sulla base delle tabelle attualmente vigenti.
Devono essere invece applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (24.02.2020) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza .
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata. deve dunque essere condannata a tenere indenne l'assicurato di tutto quanto egli dovesse CP_1 pagare all'attore in forza della presente sentenza, ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al d.m. 2014 n.55, così come aggiornati con DPR 147/2022 secondo lo scaglione corrispondente al valore effettivo della causa .
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, tra loro.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna e Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore Controparte_2 di , della complessiva somma di €. 21.354,00 oltre interessi legali da Parte_1 calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del presente giudizio, che si quantificano in complessive €4.354,00 di cui €545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali;
- 3) condanna a tenere indenne l'assicurato di tutto quanto esso dovesse pagare CP_1
5 all'attore in forza della presente sentenza;
- 4) le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di e Controparte_1 in solido tra loro. Controparte_2
Catanzaro 27/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
6
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4706 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 e vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Mancuso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro alla via Bruno Chimirri n.
19
- ATTORE –
E in persona del legale rappresentante p.t. ( Controparte_1
c.f. , con l'avv. Fabio Alviggi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Madonna dei Cieli n. 40
- CONVENUTA –
NONCHE'
esidente a Reggio Calabria alla Via G. De Nava n. 4 Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE- conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro, quale proprietario e conducente dell'autoveicolo AUDI A3 Controparte_2
Tg EZ436EE, unitamente alla relativa PA assicuratrice , per Controparte_1 sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del primo in ordine al sinistro avvenuto il 24/02/2020, verso le ore 19,30 sul Viale Tommaso Campanella di Catanzaro, nel quale rimaneva coinvolto l'attore con esiti lesivi gravi, nonché la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali al medesimo cagionati.
1 Si costituiva la quale nulla contestava in merito alla causazione Controparte_1 dell'evento lesivo, sicchè il precedente magistrato a cui era stato assegnato il fascicolo, non ammetteva alcuna prova testimoniale, peraltro neanche richiesta da parte dell' CP_1 convenuta, ammettendo solo una CTU medico legale. infatti, contestava unicamente Controparte_1
l'entità dei postumi lamentati da parte attorea, atteso che riteneva esaustiva l'offerta già effettuata in sede stragiudiziale reputando il danno biologico richiesto da parte attrice sproporzionato mentre la somma offerta dall'assicurazione pienamente satisfattiva dell'obbligo risarcitorio, mentre l'attore non ritenendosi dello stesso avviso, allegava CTP a supporto;
Pur regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e, quindi rinviata ,ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. con i termini di cui all'art 189 c.p.c., all'udienza del 06/11/2025, dove il magistrato subentrato per la trattazione di quella udienza, tratteneva la causa in decisione.
………………
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, anzitutto, che la compagnia convenuta non ha contestato in modo specifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la verificazione del sinistro e la responsabilità del proprio assicurato, odierno convenuto contumace, avendo peraltro liquidato in sede stragiudiziale la somma di € 14.950,00, senza formulare riserve. La stessa si è semplicemente limitata ad eccepire l'entità dei postumi lamentati da parte attorea, dovendosi per tale ragione ritenere pacifico che l'investimento dell'attore da parte del veicolo condotto e di proprietà di sia avvenuto nei tempi e nei luoghi specificati Controparte_2 nella domanda introduttiva. Solo nella comparsa conclusionale parte convenuta fa un generico riferimento ad un concorso di colpa per il mancato utilizzo delle strisce pedonali esistenti sul manto stradale.
A riguardo si osserva che in caso di investimento di un pedone, la responsabilità del conducente del veicolo è presunta a norma dell'art. 2054, 1° comma, c.c.
Tale presunzione può essere superata solo quando l'investitore fornisca la prova di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ovvero dimostri che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente si trovi, anche usando la dovuta sorveglianza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr., tra le altre,
Cass. 9683/11, 14064/10, 21249/06, 20910/05).
Nella specie, non è stata fornita la detta prova liberatoria, né emerge dagli atti alcun elemento 2 che consenta di individuare nella condotta dell'istante dei profili di colpa valorizzabili in termini di concorso ex art. 1227, comma 1, c.c.
Oltre che dalle allegazioni dell'Assicurazione e dalla documentazione prodotta non emerge alcun elemento idoneo a qualificare come imprevedibile o abnorme la condotta dell'attore, vi è da dire che quand'anche fosse risultata provata l'esistenza sul posto di strisce pedonali ( come ritenuto da parte convenuta solo con le note conclusionali) e l'avvenuto attraversamento al di fuori delle stesse, tale fatto non determina alcuna attenuazione della responsabilità del conducente, in quanto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass civ., Sez. III, 18 novembre 2014, n. 24472).
Rilevato, dunque, che l'assicurazione convenuta non ha assolto all'onere di prova su di essa incombente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., circa la responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato nell'incidente de quo, deve affermarsi la esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2 contumace, proprietario del veicolo targato EZ436EE, nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 24/02/2020.
L'affermazione della esclusiva responsabilità del ne comporta la condanna Controparte_2 in solido con la società assicuratrice al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Pt_1
in conseguenza dell'evento.
[...]
Passando alla liquidazione dei danni patiti, il c.t.u. nominato, dott. dopo Persona_1 avere affermato la compatibilità dei danni con l'evento dell'investimento, ha accertato che Pt_1
presenta “Evidenti esiti algodisfunzionali da Frattura pluriframmentaria scomposta esposta
[...] del 1/3 distale di tibia e perone gamba sx - Esiti di frattura delle ossa del capo e di trauma cranico, con disturbi comportamentali ”; comportando un danno biologico, inteso come riduzione validità psico-fisica del soggetto, da valutare, secondo la criteriologia medico-legale di analogia e proporzionalità nella misura percentuale del 11% (undici percento).
La durata della malattia è così ripartibile: inabilità temporanea totale (ITT): giorni 60 (sessanta) inabilità temporanea parziale (considerata al 50%): giorni 80 (ottanta) inabilità temporanea parziale (considerata al 25%): giorni 80 (ottanta)
Sono presenti agli atti fatture per spese sostenute, pari a Euro 1.163.00 3 Per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (cfr., tra le altre, Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974,
26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
Attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema di responsabilità civile la Suprema Corte ha ricondotto il danno alla persona, costituito dalla lesione dell'integrità psicofisica, alla categoria del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), nella quale confluiscono, non soltanto i pregiudizi conseguenti a condotte qualificabili in termini di reato, bensì, in generale, quelli, comunque connotati da ingiustizia costituzionalmente qualificata, derivanti dalla lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (art. 2 Cost.); ivi incluso, in particolare, il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
In tale contesto, in virtù dell'interpretazione del sistema ordinamentale della responsabilità civile recepita dalle Sezioni Unite, nell'ambito dell'ampia ed omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, "categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate" la formula "danno morale" e "danno esistenziale" non individuano più un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrivono, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, tipi di pregiudizio, costituiti dalla sofferenza soggettiva transeunte cagionata dall'illecito, in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma soltanto in funzione di personalizzazione del relativo ristoro, ai fini della liquidazione.
Dunque, avuto riguardo alla percentuale di invalidità stimata dal ctu e tenuto conto dell'età dell'attore al momento del fatto (59 anni), il danno non patrimoniale da lesione permanente del diritto alla salute, unitariamente inteso, può essere quantificato in € 21.341,00, all'attualità.
Tale quantificazione consegue all'applicazione dei valori standard previsti dalle Tabelle milanesi, non sussistendo i presupposti giustificativi della c.d. personalizzazione. Al riguardo deve infatti rilevarsi che non risulta nemmeno allegata la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr., tra le altre, Cass. 28988/19,
7513/18). E per ultimo si segnala la recentissima sentenza della Suprema Corte del 3 ottobre 2025 n.
26675 secondo cui “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati, restando quindi esclusa qualsiasi forma di automatismo”
Sempre in applicazione delle Tabelle milanesi, il pregiudizio da inabilità temporanea può
4 essere quantificato in € 13.800,00 all'attualità, di cui € 6.900,00 (60 gg. ITT), € 4.600,00 (80 gg. ITP al 50%; € 2.300,00 ( 80 gg. per ITP al 25%)
Le spese mediche documentate ammontano ad € 1.163,00.
Il danno complessivo ammonta, dunque, a complessivi € 36.304,00.
Prima della instaurazione del giudizio, la compagnia assicuratrice ha corrisposto, in due trance, la somma complessiva di € 14.950,00, che l'attore ha trattenuto in acconto del maggior danno.
Tale somma deve essere detratta da quanto riconosciuto nel presente giudizio, sicchè spetterà all'attore l'ulteriore somma 21.354,00.
Non è dovuta alcuna rivalutazione sulla somma liquidata, che è stata determinata sulla base delle tabelle attualmente vigenti.
Devono essere invece applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (24.02.2020) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza .
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata. deve dunque essere condannata a tenere indenne l'assicurato di tutto quanto egli dovesse CP_1 pagare all'attore in forza della presente sentenza, ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al d.m. 2014 n.55, così come aggiornati con DPR 147/2022 secondo lo scaglione corrispondente al valore effettivo della causa .
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, tra loro.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto condanna e Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore Controparte_2 di , della complessiva somma di €. 21.354,00 oltre interessi legali da Parte_1 calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del presente giudizio, che si quantificano in complessive €4.354,00 di cui €545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi professionali;
- 3) condanna a tenere indenne l'assicurato di tutto quanto esso dovesse pagare CP_1
5 all'attore in forza della presente sentenza;
- 4) le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di e Controparte_1 in solido tra loro. Controparte_2
Catanzaro 27/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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