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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
LI EP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6697/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22787004 TRIB.CONSORTILI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22787004 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica dei Bacini del Tirreno Cosentino e di Area s.r.
l., Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativio n. 22787004 notificato il 26.9.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 149,69 a titolo di quote consortili (anni 2018 e 2019), deducendo, da un lato, la carenza di motivazione in quanto non sarebbero stati notificati gli atti presupposti;
dall'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria.
In data 12.12.2024 Area s.r.l. si è costituita in giudizio producendo documentazione afferente alla notifica degli atti presupposti e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 29.12.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di talché l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò posto, il contribuente ha contestato la notifica degli atti presupposti;
la controparte, a fronte di tale contestazione, relativamente all'avviso di accertamento - costituente l'atto impositivo su cui si basa il preavviso oggetto di impugnazione - si è limitato a produrre un documento proveniente dalle poste italiane nel quale si attesta l'avvenuta consegna dell'atto, omettendo di esibire la relata di notifica comprovante la circostanza de qua.
Il suddetto documento, in sé, non prova in modo certo l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento al ricorrente.
Ne discende che il preavviso di fermo amministrativo in contestazione risulta emesso in assenza del presupposto provvedimentale previsto dalla legge.
Il ricorso va quindi accolto.
Rimangono assorbite le ulteriori doglianze formulate dal contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio e Area s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro
200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
LI EP FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6697/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22787004 TRIB.CONSORTILI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22787004 TRIB.CONSORTILI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Consorzio di Bonifica dei Bacini del Tirreno Cosentino e di Area s.r.
l., Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativio n. 22787004 notificato il 26.9.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 149,69 a titolo di quote consortili (anni 2018 e 2019), deducendo, da un lato, la carenza di motivazione in quanto non sarebbero stati notificati gli atti presupposti;
dall'altro, l'infondatezza della pretesa creditoria.
In data 12.12.2024 Area s.r.l. si è costituita in giudizio producendo documentazione afferente alla notifica degli atti presupposti e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 29.12.2025 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo si inserisce in una più ampia fattispecie procedimentale che si snoda attraverso una serie di provvedimenti tra loro concatenati, ciascuno costituente il presupposto giuridico e fattuale dell'atto successivo, di talché l'assenza di uno di essi inficia, irrimediabilmente, il prosieguo dell'iter procedurale volto all'espropriazione forzata.
Ciò posto, il contribuente ha contestato la notifica degli atti presupposti;
la controparte, a fronte di tale contestazione, relativamente all'avviso di accertamento - costituente l'atto impositivo su cui si basa il preavviso oggetto di impugnazione - si è limitato a produrre un documento proveniente dalle poste italiane nel quale si attesta l'avvenuta consegna dell'atto, omettendo di esibire la relata di notifica comprovante la circostanza de qua.
Il suddetto documento, in sé, non prova in modo certo l'avvenuta consegna dell'avviso di accertamento al ricorrente.
Ne discende che il preavviso di fermo amministrativo in contestazione risulta emesso in assenza del presupposto provvedimentale previsto dalla legge.
Il ricorso va quindi accolto.
Rimangono assorbite le ulteriori doglianze formulate dal contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Consorzio e Area s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro
200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente.