Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Ronza, Gianluca Tellone e Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’ottemperanza,
alla sentenza n. 177 emessa il 29 gennaio 2025 dal T.A.R. per la Campania (Sede di Salerno), Sezione III;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. UI SS, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Premesso che con l’odierno ricorso, notificato l’11 luglio 2025 e in pari data depositato, il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice amministrativo ha accertato e dichiarato “ il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione;- condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a pagare al ricorrente l’importo derivante dal computo dei sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo ”.
Rilevato, al riguardo, che l’I.N.P.S., con memoria del 9 dicembre 2025, ha evidenziato l’avvenuta esecuzione dell’azionata sentenza, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Rilevato che tale circostanza è stata confermata dal ricorrente, con memoria del 9 gennaio 2026: “ confermiamo che a dicembre 2025 l’Inps ha provveduto a ricalcolare il TFS, con l’aggiunta del beneficio dei “sei scatti”, mandando in pagamento le differenze dovute. Può quindi procedersi a una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma si insiste acchè l’istituto venga condannato a spese e compensi di lite, con attribuzione al procuratore, giusto il principio della soccombenza virtuale. Il pagamento, infatti, è avvenuto solo dopo, e per effetto, del presente ricorso in ottemperanza ”;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, quanto alle spese di lite, che possono essere compensate tra le parti nella misura del 50%, in ragione del comportamento attivo dell’Amministrazione, mentre per la rimanente parte seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S., previa parziale compensazione al 50%, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 750,00 ( settecentocinquanta/00 ), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Claudio Parisi, il quale si è dichiarato antistatario.
Contributo unificato a carico dell’I.N.P.S. .
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI SS, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UI SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.