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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/09/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 928/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. dott. MARISCOTTI LEOPOLDO, con studio in Bolzano, via della Mendola 46, presso il quale ha eletto domicilio, come da procura in atti;
ATTRICE- OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dott. CP_1 C.F._1
RUBINI FILOGNA FRANCESCO, con studio in Ancona, Via Menicucci 1, presso il quale ha eletto domicilio, come da procura in atti;
CONVENUTO- OPPOSTO in punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 152/2024 del 08/02/2024; trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex artt. 127 ter e 189 cpc, sino al
11.9.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte opponente: “Voglia il Tribunale adito: - nel merito: accogliere la presente opposizione e accertare che nulla è dovuto dall'odierna opponente al convenuto opposto Parte_1 [...]
per le ragioni e i fatti dedotti in narrativa, revocando, conseguentemente, il decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 384/2024, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 8.02.2024; - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, per i fatti esposti in narrativa, la sussistenza di un credito della di €8.100,00; - in via subordinata riconvenzionale: nella denegata Parte_1 ipotesi in cui dovesse accertarsi un eventuale credito del convenuto opposto Cami Edrilon, dichiararlo integralmente o parzialmente compensato con quello vantato dalla - in Parte_1
pagina 1 di 6 via istruttoria: si insiste per l'ammissione ed escussione dei testi indicati e non ammessi. - in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre agli accessori come per legge dovuti;” di parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - In via preliminare munire totalmente o parzialmente di efficacia provvisoria, ai sensi dell'art. 648 cpc, il decreto ingiuntivo n. 152/2024 del Tribunale di Bolzano di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Nel merito rigettare
l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2024 del Tribunale di Bolzano, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- Condannare la con sede Parte_1 legale in Brunico, via Beda Weber n. 19, al versamento della somma di euro 32.456,00, e/o della diversa somma ritenuta di giusitizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La presente causa di opposizione trae origine dal decreto ingiuntivo n. 152/2024, emesso da questo Tribunale su ricorso di , quale titolare di omonima impresa individuale, nel CP_1 procedimento monitorio sub RG n. 384/2024, con il quale viene ingiunto alla il Parte_1 pagamento di € 27.456,00 a titolo di capitale, oltre interessi e spese ivi indicati.
1.2. Contro tale decreto propone tempestiva opposizione l'ingiunta, rilevando che le fatture n. 9,
17 e 20 del 2023 di cui al decreto opposto sarebbero state oggetto di immediata e puntuale contestazione da parte sua, con l'invio di due mail pec (v. docc. 2 e 3 della opponente); l'odierna opponente avrebbe, infatti, già provveduto in precedenza a saldare il compenso per i lavori svolti con sei distinti bonifici, indicati singolarmente in atto di citazione, per un importo complessivo di
€ 25.000,00.
L'opponente, nei mesi di maggio e giugno del 2023, avrebbe commissionato all'opposto l'esecuzione di lavori edili presso diversi cantieri, siti a Brunico – Stegona presso l'Hotel
Langgenhof, a Vipiteno in via Stazione ed a Torri del Benaco (VR) in loc. Rossone di Sopra.
L'opposto, tuttavia, si sarebbe presentato presso tali cantieri totalmente sprovvisto di qualsiasi tipo di attrezzatura e avrebbe preteso la fornitura degli utensili necessari (taglierini, lame, trapani, tassellatori, frattazzi etc.) che l'odierna opponente avrebbe provveduto ad acquistare per un valore di oltre € 1.100,00.-. (v. doc. 6 della opponente).
Tali utensili ed attrezzature, insieme ad un “taglia polistirolo professionale per cappotti in EPS e pagina 2 di 6 XPS”, del valore di oltre € 1.200,00., sarebbero stati tutti trattenuti dall'opposto, il quale avrebbe espressamente richiesto di compensarne il valore con il quantum dovuto per i lavori svolti.
L'opposto, per l'esecuzione dei lavori commissionati avrebbe poi impiegato alcuni suoi operai, chiedendo alla di provvedere ai costi di vitto e alloggio necessari, promettendo, Parte_1 anche in tal caso, di compensare tali importi con quanto dovuto per le prestazioni effettuate.
Sulla scorta di tali accordi l'odierna opponente avrebbe provveduto a saldare le fatture dei vari esercizi pubblici e ricettivi per un totale di circa € 3.500,00 (v. docc. 7- 10 dell'opponente), oltre ad € 800,00, per il rifornimento di gasolio, a favore dell'opposto.
Inoltre, i lavori svolti dall'odierno opposto presso il cantiere di Stegona a Brunico (BZ) e quelli del cantiere di Torri del Benaco (VR) sarebbero stato oggetto di contestazione da parte dei committenti, tant'è che la opponente avrebbe dovuto porvi rimedio eseguendo ulteriori e nuovi lavori che avrebbero richiesto l'impiego di materiali ed operai per un costo di oltre € 1.500,00.-.
Sarebbe evidente l'assoluta infondatezza e pretestuosità delle richieste di ulteriore pagamento di cui alle fatture n. 9, 17 e 20 da parte dell'opposto, poiché, assolutamente generiche e prive di indicazioni dettagliate, non suffragate da alcun documento dal quale si possa evincere se e quali lavori siano stati eventualmente eseguiti e, infine, in quanto non terrebbero conto degli importi anticipati dalla per conto della parte opposta per un totale di oltre € 8.100,00. Parte_1
Parte opponente contesta quindi il quantum delle pretese dell'opposto, rilevando come questo sarebbe attore sostanziale, con conseguente onere di prova ex art. 2697 c.c.
1.3. L'opposto, costituendosi, sostiene che il quantum dei compensi oggetto di causa sarebbe stato fatto oggetto di accordo tra le parti anche in relazione ad eventuali costi legati a vitto, alloggio, materiali ed utensili, facendo riferimento a riguardo ai propri documenti 6 e 7, dai quali si evincerebbe che le somme fatte valere dalla opponente, da scomputare dalla cifra oggetto della procedura monitoria, in realtà sarebbero già state considerate come parte dei costi complessivi, quindi mai considerate all'interno delle fatture emesse e non pagate dalla opponente.
Il doc. 6 sarebbe stato scritto dallo stesso legale rappresentante della società opponente;
ivi si leggerebbero alcune cifre anticipate da un segno “-“ : - 2500,00 (“shpia” che in albanese significherebbe “casa” e cioè alloggio per gli operai), - 1.200,00 (macchina taglia polistirolo), -
700,00 (altri attrezzi); cifre che dimostrerebbero quindi che dal totale del corrispettivo dovuto queste somme sarebbero già sottratte all'origine (e comunque per un ammontare minore di quello dichiarato dalla opponente).
pagina 3 di 6 Su un totale di € 61.856,00 di lavorazioni svolte, sottratti € 4.400,00 per macchinari, alloggio operai e attrezzi ed € 25.000,00, come da bonifici effettuati dalla in favore Parte_1 dell'odierno opposto, il credito totale residuo vantato ammonterebbe ancora ad € 32.456,00 (e non ad € 27.456,00, cifra che sarebbe frutto di un errore di calcolo meramente materiale).
Il doc. 7 proverebbe inoltre nel dettaglio i lavori svolti dall'opposto, con l'elencazione dei cantieri e delle ore.
Inoltre, in data 21.11.2023 le parti si sarebbero incontrati presso lo studio del commercialista dott. O. al fine di tentare di definire bonariamente la vicenda di cui trattasi;
in questa Per_1 sede l'odierno opponente, alla presenza del professionista, avrebbe proposto un accordo transattivo tramite il versamento di una somma pari ed € 15.000,00 a saldo e stralcio.
Non sarebbe poi mai stata formulata nessuna contestazione formale nei confronti dell'opposto per le lavorazioni svolte nei cantieri oggetto di causa.
1.4. Nel corso del giudizio è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, peraltro con esito negativo (v. verbale di mediazione depositato dall'opposto in data 15.10.2024).
1.5. A seguito di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, si è svolta istruttoria orale;
la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex artt. 127 ter e 189 cpc, sino al'11.9.2025.
2. In diritto.
2.1. L'opposizione è fondata nei termini che seguono, essendo l'opposto, di fronte alle contestazioni di parte opponente, venuto meno al suo onere di prova ex art. 2697 c.c.
In particolare, l'opposto non ha provato gli accordi specifici che lui sostiene siano stati presi tra le parti in ordine alle somme richieste.
Così, il documento n. 6 da lui depositato risulta non solo privo di firma, ma anche di riferimenti concreti che potrebbero collegare le somme ivi indicate a specifiche opere ovvero lavorazioni oggetto di causa, neanche specificamente indicati dall'opposto; anche il doc. 7 appare essere un mero resoconto unilaterale, non firmato dalla opponente, per cui non appare fornito di nessun valore probatorio, integrando, semmai, la mera allegazione.
Neanche i testi indicati dall'opposto sono stati in grado di confermare in modo sufficientemente dettagliato quanto asserito dallo stesso opposto.
Il teste non ha potuto, infatti, confermare che ci sia stata una offerta transattiva avanzata Per_1 dal legale rappresentante della società opponente, dichiarando, invece, quanto segue: “ , Pt_1
pagina 4 di 6 contattato via telefono, rifiutò assolutamente tale importo;
non ha fatto una offerta Pt_1 concreta, quindi non è vero, ha rifiutato ogni proposta transattiva, mi ricordo che era anche molto alterato al telefono.”
Il teste , il quale ha lavorato come muratore sui cantieri di cui è causa, ha poi solo Tes_1 potuto confermare, in generale, di aver lavorato “per presso più cantiere, tra CP_1 questi: presso l'ospedale di Brunico e il Tennis, non so dov'è.” e che erano lì per la società opponente, ma ha dichiarato espressamente di non saper “niente sulle pattuizioni tra i due, in ordine ai pagamenti”.
Il teste ha inoltre descritto, in modo molto generico, l'attività svolta (“La prima volta ho fatto cemento assieme ai ragazzi anche di , se mi si chiede le ore, posso dire che ho lavorato lì Pt_1 per 3 giorni, posso dire che c'erano in tutto 4 lavoratori per , su quel cantiere, era CP_1 una casa privata. Poi abbiamo lavorato all'ospedale, poi al Tennis, e infine a Vipiteno, io ho lavorato su questi cantieri più o meno per due mesi, più o meno 8 ore al giorno, da lunedì a venerdì.”), ma ha anche dichiarato di non saper niente su come siano state contabilizzate le ore lavorate.
In assenza già di sufficienti allegazioni sulla consistenza delle lavorazioni svolte, le sole prove offerte dall'opposto non sono quindi sufficienti a comprovare gli accordi tra le parti e, quindi, che all'opposto spetti più di quanto pacificamente riconosciuto dalla parte opponente.
2.2. Peraltro, anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente deve essere rigettata, in quanto priva di sufficiente supporto allegatorio e probatorio.
A riguardo va rilevato che le parti si trovano sostanzialmente d'accordo a ritenere che gli attrezzi utilizzati sui cantieri di cui è causa siano stati forniti dalla opponente e che, in genere, le spese sostenute dalla opponente sarebbero dovute essere detratte da quanto complessivamente dovuto all'opposto, ma non si trovano d'accordo sul quantum; l'opposto sostiene, inoltre, che dei relativi importi (nell'ammontare di meri € 4.400,00), l'opponente abbia già tenuto conto nell'effettuare i versamenti ante causam (cfr. doc. 6 dell'opposto).
Spettava quindi alla opponente comprovare non solo il quantum, ma anche la circostanza, che di tale somma non aveva già tenuto conto nell'effettuare i pagamenti ante causam.
A riguardo le stesse allegazioni della opponente appaiono già lacunose, non descrivendo neanche la stessa, in dettaglio, gli accordi presi – in ordine in particolare, ai compensi, dai quali detrarre gli importi fatti valere— per cui non può escludersi che l'opponente abbia già tenuto conto delle pagina 5 di 6 somme da essa vantate, nell'effettuare i pagamenti ante causam, con estinzione di ogni diritto di credito per compensazione.
A parte ciò, se è vero che il teste ha confermato che l'opponente abbia pagato le Testimone_2 attrezzature di cui è causa e pagato il soggiorno e vitto dei lavoratori dell'opposto, come poteva confermare il pagamento di carburante, da parte dell'opponente, nonché che all'opposto sarebbe stato fornito un macchinario “taglia polistirolo professionale per cappotti in EPS e XPS” del valore di oltre €1.200,00.-, poi su richiesta non più restituito, non ha però potuto confermare con certezza che l'opposto avrebbe trattenuto tutta l'attrezzatura fornitagli dalla della Parte_1 quale comunque non conosceva il valore, come non ha potuto dire niente di preciso sugli accordi tra le parti.
Di fronte a tali lacune, non solo probatorie, ma anche allegatorie, non può quindi ritenersi comprovato che alla opponente spetti ancora alcunché a titolo di rimborso spese, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento di un credito.
2.3. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e tutte le domande (ulteriori) delle parti vanno respinte, tenuto conto della mancanza di prova.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese tra le parti (anche relative alla mediazione obbligatoria esperita in corso di causa) vanno compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca e della poca chiarezza nella ricostruzione dei rapporti di cui è causa negli atti di entrambe le parti (art. 92 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento in parte qua della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande della parte opposta tutte;
rigetta le domande riconvenzionali della opponente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bolzano, 15 settembre 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 928/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. dott. MARISCOTTI LEOPOLDO, con studio in Bolzano, via della Mendola 46, presso il quale ha eletto domicilio, come da procura in atti;
ATTRICE- OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. dott. CP_1 C.F._1
RUBINI FILOGNA FRANCESCO, con studio in Ancona, Via Menicucci 1, presso il quale ha eletto domicilio, come da procura in atti;
CONVENUTO- OPPOSTO in punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 152/2024 del 08/02/2024; trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex artt. 127 ter e 189 cpc, sino al
11.9.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte opponente: “Voglia il Tribunale adito: - nel merito: accogliere la presente opposizione e accertare che nulla è dovuto dall'odierna opponente al convenuto opposto Parte_1 [...]
per le ragioni e i fatti dedotti in narrativa, revocando, conseguentemente, il decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 384/2024, emesso dal Tribunale di Bolzano in data 8.02.2024; - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, per i fatti esposti in narrativa, la sussistenza di un credito della di €8.100,00; - in via subordinata riconvenzionale: nella denegata Parte_1 ipotesi in cui dovesse accertarsi un eventuale credito del convenuto opposto Cami Edrilon, dichiararlo integralmente o parzialmente compensato con quello vantato dalla - in Parte_1
pagina 1 di 6 via istruttoria: si insiste per l'ammissione ed escussione dei testi indicati e non ammessi. - in ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre agli accessori come per legge dovuti;” di parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - In via preliminare munire totalmente o parzialmente di efficacia provvisoria, ai sensi dell'art. 648 cpc, il decreto ingiuntivo n. 152/2024 del Tribunale di Bolzano di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- Nel merito rigettare
l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2024 del Tribunale di Bolzano, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- Condannare la con sede Parte_1 legale in Brunico, via Beda Weber n. 19, al versamento della somma di euro 32.456,00, e/o della diversa somma ritenuta di giusitizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La presente causa di opposizione trae origine dal decreto ingiuntivo n. 152/2024, emesso da questo Tribunale su ricorso di , quale titolare di omonima impresa individuale, nel CP_1 procedimento monitorio sub RG n. 384/2024, con il quale viene ingiunto alla il Parte_1 pagamento di € 27.456,00 a titolo di capitale, oltre interessi e spese ivi indicati.
1.2. Contro tale decreto propone tempestiva opposizione l'ingiunta, rilevando che le fatture n. 9,
17 e 20 del 2023 di cui al decreto opposto sarebbero state oggetto di immediata e puntuale contestazione da parte sua, con l'invio di due mail pec (v. docc. 2 e 3 della opponente); l'odierna opponente avrebbe, infatti, già provveduto in precedenza a saldare il compenso per i lavori svolti con sei distinti bonifici, indicati singolarmente in atto di citazione, per un importo complessivo di
€ 25.000,00.
L'opponente, nei mesi di maggio e giugno del 2023, avrebbe commissionato all'opposto l'esecuzione di lavori edili presso diversi cantieri, siti a Brunico – Stegona presso l'Hotel
Langgenhof, a Vipiteno in via Stazione ed a Torri del Benaco (VR) in loc. Rossone di Sopra.
L'opposto, tuttavia, si sarebbe presentato presso tali cantieri totalmente sprovvisto di qualsiasi tipo di attrezzatura e avrebbe preteso la fornitura degli utensili necessari (taglierini, lame, trapani, tassellatori, frattazzi etc.) che l'odierna opponente avrebbe provveduto ad acquistare per un valore di oltre € 1.100,00.-. (v. doc. 6 della opponente).
Tali utensili ed attrezzature, insieme ad un “taglia polistirolo professionale per cappotti in EPS e pagina 2 di 6 XPS”, del valore di oltre € 1.200,00., sarebbero stati tutti trattenuti dall'opposto, il quale avrebbe espressamente richiesto di compensarne il valore con il quantum dovuto per i lavori svolti.
L'opposto, per l'esecuzione dei lavori commissionati avrebbe poi impiegato alcuni suoi operai, chiedendo alla di provvedere ai costi di vitto e alloggio necessari, promettendo, Parte_1 anche in tal caso, di compensare tali importi con quanto dovuto per le prestazioni effettuate.
Sulla scorta di tali accordi l'odierna opponente avrebbe provveduto a saldare le fatture dei vari esercizi pubblici e ricettivi per un totale di circa € 3.500,00 (v. docc. 7- 10 dell'opponente), oltre ad € 800,00, per il rifornimento di gasolio, a favore dell'opposto.
Inoltre, i lavori svolti dall'odierno opposto presso il cantiere di Stegona a Brunico (BZ) e quelli del cantiere di Torri del Benaco (VR) sarebbero stato oggetto di contestazione da parte dei committenti, tant'è che la opponente avrebbe dovuto porvi rimedio eseguendo ulteriori e nuovi lavori che avrebbero richiesto l'impiego di materiali ed operai per un costo di oltre € 1.500,00.-.
Sarebbe evidente l'assoluta infondatezza e pretestuosità delle richieste di ulteriore pagamento di cui alle fatture n. 9, 17 e 20 da parte dell'opposto, poiché, assolutamente generiche e prive di indicazioni dettagliate, non suffragate da alcun documento dal quale si possa evincere se e quali lavori siano stati eventualmente eseguiti e, infine, in quanto non terrebbero conto degli importi anticipati dalla per conto della parte opposta per un totale di oltre € 8.100,00. Parte_1
Parte opponente contesta quindi il quantum delle pretese dell'opposto, rilevando come questo sarebbe attore sostanziale, con conseguente onere di prova ex art. 2697 c.c.
1.3. L'opposto, costituendosi, sostiene che il quantum dei compensi oggetto di causa sarebbe stato fatto oggetto di accordo tra le parti anche in relazione ad eventuali costi legati a vitto, alloggio, materiali ed utensili, facendo riferimento a riguardo ai propri documenti 6 e 7, dai quali si evincerebbe che le somme fatte valere dalla opponente, da scomputare dalla cifra oggetto della procedura monitoria, in realtà sarebbero già state considerate come parte dei costi complessivi, quindi mai considerate all'interno delle fatture emesse e non pagate dalla opponente.
Il doc. 6 sarebbe stato scritto dallo stesso legale rappresentante della società opponente;
ivi si leggerebbero alcune cifre anticipate da un segno “-“ : - 2500,00 (“shpia” che in albanese significherebbe “casa” e cioè alloggio per gli operai), - 1.200,00 (macchina taglia polistirolo), -
700,00 (altri attrezzi); cifre che dimostrerebbero quindi che dal totale del corrispettivo dovuto queste somme sarebbero già sottratte all'origine (e comunque per un ammontare minore di quello dichiarato dalla opponente).
pagina 3 di 6 Su un totale di € 61.856,00 di lavorazioni svolte, sottratti € 4.400,00 per macchinari, alloggio operai e attrezzi ed € 25.000,00, come da bonifici effettuati dalla in favore Parte_1 dell'odierno opposto, il credito totale residuo vantato ammonterebbe ancora ad € 32.456,00 (e non ad € 27.456,00, cifra che sarebbe frutto di un errore di calcolo meramente materiale).
Il doc. 7 proverebbe inoltre nel dettaglio i lavori svolti dall'opposto, con l'elencazione dei cantieri e delle ore.
Inoltre, in data 21.11.2023 le parti si sarebbero incontrati presso lo studio del commercialista dott. O. al fine di tentare di definire bonariamente la vicenda di cui trattasi;
in questa Per_1 sede l'odierno opponente, alla presenza del professionista, avrebbe proposto un accordo transattivo tramite il versamento di una somma pari ed € 15.000,00 a saldo e stralcio.
Non sarebbe poi mai stata formulata nessuna contestazione formale nei confronti dell'opposto per le lavorazioni svolte nei cantieri oggetto di causa.
1.4. Nel corso del giudizio è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, peraltro con esito negativo (v. verbale di mediazione depositato dall'opposto in data 15.10.2024).
1.5. A seguito di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, si è svolta istruttoria orale;
la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex artt. 127 ter e 189 cpc, sino al'11.9.2025.
2. In diritto.
2.1. L'opposizione è fondata nei termini che seguono, essendo l'opposto, di fronte alle contestazioni di parte opponente, venuto meno al suo onere di prova ex art. 2697 c.c.
In particolare, l'opposto non ha provato gli accordi specifici che lui sostiene siano stati presi tra le parti in ordine alle somme richieste.
Così, il documento n. 6 da lui depositato risulta non solo privo di firma, ma anche di riferimenti concreti che potrebbero collegare le somme ivi indicate a specifiche opere ovvero lavorazioni oggetto di causa, neanche specificamente indicati dall'opposto; anche il doc. 7 appare essere un mero resoconto unilaterale, non firmato dalla opponente, per cui non appare fornito di nessun valore probatorio, integrando, semmai, la mera allegazione.
Neanche i testi indicati dall'opposto sono stati in grado di confermare in modo sufficientemente dettagliato quanto asserito dallo stesso opposto.
Il teste non ha potuto, infatti, confermare che ci sia stata una offerta transattiva avanzata Per_1 dal legale rappresentante della società opponente, dichiarando, invece, quanto segue: “ , Pt_1
pagina 4 di 6 contattato via telefono, rifiutò assolutamente tale importo;
non ha fatto una offerta Pt_1 concreta, quindi non è vero, ha rifiutato ogni proposta transattiva, mi ricordo che era anche molto alterato al telefono.”
Il teste , il quale ha lavorato come muratore sui cantieri di cui è causa, ha poi solo Tes_1 potuto confermare, in generale, di aver lavorato “per presso più cantiere, tra CP_1 questi: presso l'ospedale di Brunico e il Tennis, non so dov'è.” e che erano lì per la società opponente, ma ha dichiarato espressamente di non saper “niente sulle pattuizioni tra i due, in ordine ai pagamenti”.
Il teste ha inoltre descritto, in modo molto generico, l'attività svolta (“La prima volta ho fatto cemento assieme ai ragazzi anche di , se mi si chiede le ore, posso dire che ho lavorato lì Pt_1 per 3 giorni, posso dire che c'erano in tutto 4 lavoratori per , su quel cantiere, era CP_1 una casa privata. Poi abbiamo lavorato all'ospedale, poi al Tennis, e infine a Vipiteno, io ho lavorato su questi cantieri più o meno per due mesi, più o meno 8 ore al giorno, da lunedì a venerdì.”), ma ha anche dichiarato di non saper niente su come siano state contabilizzate le ore lavorate.
In assenza già di sufficienti allegazioni sulla consistenza delle lavorazioni svolte, le sole prove offerte dall'opposto non sono quindi sufficienti a comprovare gli accordi tra le parti e, quindi, che all'opposto spetti più di quanto pacificamente riconosciuto dalla parte opponente.
2.2. Peraltro, anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla società opponente deve essere rigettata, in quanto priva di sufficiente supporto allegatorio e probatorio.
A riguardo va rilevato che le parti si trovano sostanzialmente d'accordo a ritenere che gli attrezzi utilizzati sui cantieri di cui è causa siano stati forniti dalla opponente e che, in genere, le spese sostenute dalla opponente sarebbero dovute essere detratte da quanto complessivamente dovuto all'opposto, ma non si trovano d'accordo sul quantum; l'opposto sostiene, inoltre, che dei relativi importi (nell'ammontare di meri € 4.400,00), l'opponente abbia già tenuto conto nell'effettuare i versamenti ante causam (cfr. doc. 6 dell'opposto).
Spettava quindi alla opponente comprovare non solo il quantum, ma anche la circostanza, che di tale somma non aveva già tenuto conto nell'effettuare i pagamenti ante causam.
A riguardo le stesse allegazioni della opponente appaiono già lacunose, non descrivendo neanche la stessa, in dettaglio, gli accordi presi – in ordine in particolare, ai compensi, dai quali detrarre gli importi fatti valere— per cui non può escludersi che l'opponente abbia già tenuto conto delle pagina 5 di 6 somme da essa vantate, nell'effettuare i pagamenti ante causam, con estinzione di ogni diritto di credito per compensazione.
A parte ciò, se è vero che il teste ha confermato che l'opponente abbia pagato le Testimone_2 attrezzature di cui è causa e pagato il soggiorno e vitto dei lavoratori dell'opposto, come poteva confermare il pagamento di carburante, da parte dell'opponente, nonché che all'opposto sarebbe stato fornito un macchinario “taglia polistirolo professionale per cappotti in EPS e XPS” del valore di oltre €1.200,00.-, poi su richiesta non più restituito, non ha però potuto confermare con certezza che l'opposto avrebbe trattenuto tutta l'attrezzatura fornitagli dalla della Parte_1 quale comunque non conosceva il valore, come non ha potuto dire niente di preciso sugli accordi tra le parti.
Di fronte a tali lacune, non solo probatorie, ma anche allegatorie, non può quindi ritenersi comprovato che alla opponente spetti ancora alcunché a titolo di rimborso spese, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento di un credito.
2.3. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e tutte le domande (ulteriori) delle parti vanno respinte, tenuto conto della mancanza di prova.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese tra le parti (anche relative alla mediazione obbligatoria esperita in corso di causa) vanno compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca e della poca chiarezza nella ricostruzione dei rapporti di cui è causa negli atti di entrambe le parti (art. 92 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento in parte qua della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande della parte opposta tutte;
rigetta le domande riconvenzionali della opponente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Bolzano, 15 settembre 2025
La Giudice
Birgit Fischer
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