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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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- 1. Accertamento Analitico E Fatture Irregolari: Sanzioni E DifeseGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 dicembre 2025
L'accertamento analitico fondato su fatture irregolari è uno dei terreni di scontro più frequenti tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Partendo da presunte irregolarità formali o sostanziali delle fatture, l'Ufficio può procedere al disconoscimento dei costi, al recupero dell'IVA e all'applicazione di sanzioni molto pesanti. Tuttavia, non tutte le fatture irregolari giustificano automaticamente un accertamento sfavorevole. 👉 Molte contestazioni sono tecnicamente errate o sproporzionate e possono essere efficacemente contrastate. Cosa si intende per fatture irregolari Nel contesto dell'accertamento analitico, l'Agenzia considera “irregolari” le fatture che presentano: errori formali …
Leggi di più… - 2. La particolare tenuità dopo la riforma Cartabia: motivazione dei giudici di merito e controllo in CassazioneAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 19675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19675 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA IO, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
LI udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Giulio Monferrini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod pen in relazione all'art. 13, comma 3-ter, lett b d.lvo 74/2000 con riferimento all'imputazione relativa al periodo di imposta 2012; per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione con riferimento all'imputazione relativa al periodo di imposta 2011. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 20 gennaio 2023 -con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Penale Sent. Sez. 3 Num. 19675 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 19/12/2024 TE aveva ritenuto TA IO colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv cod pen e 2 d.lvo 74/2000 in relazione agli anni di imposta 2011 e 2012, e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione- previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lvo 74/2000, e delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione. 2.TA, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione con cui invoca l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli, affidandolo a due motivi. 3.1. Col primo denuncia falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod pen, anche alla luce delle modifiche introdotte con il d.lvo n. 87 del 2024. Ci si duole della mancata applicazione della disciplina di cui all'ad 131-bis cod pen, trattandosi di fatto di particolare tenuità come desumibile sia dalla estinzione integrale del debito tributario come riconosciuto in sentenza, sia dalla incensuratezza del ricorrente. A ciò si aggiunge l'invocata applicazione in favor rei della sopravvenuta disciplina speciale in tema di particolare tenuità del fatto per i reati tributari come introdotta dal d.lvo 87/2024 che ha, a sua volta, riscritto la disciplina dei casi di non punibilità di cui all'art. 13 del d.lvo 74/2000. 3.2. Con un secondo motivo di ricorso si eccepisce l'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'ad 2 Dlgs 74/2000 per l'anno di imposta 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso -la cui ammissibilità, in questa sede, dipende dalla sola circostanza che, pur inerendo ad una valutazione in fatto, quest'ultima è veicolata e resa necessaria dalla affermazione di un principio di diritto derivante dalle novelle legislative di cui alla I. 150/2022 e e al d.lvo 87/2024- è fondato. 1.1. Ai sensi del nuovo art. 13, comma 3-ter, lett. b), d.lvo 74/2000, entrato in vigore nell'agosto 2024 «ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: [...] b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria [...]». 1.2. Nel caso di specie, come attestato anche nella sentenza impugnata, risulta che prima della decisione il debito tributario è stato integralmente estinto. 1.3. La norma sopra riprodotta - art. 13, comma 3-ter, lett. b), d.lvo 74/2000- va, poi, letta in relazione al riformulato art. 131-bis cod pen, a seguito della I. 150/2022, con cui il perimetro dei reati interessati dalla causa di non punibilità è 2 stato ridisegnato, essendo stato sostituito il limite massimo edittale di cinque anni, con il limite minimo edittale della pena non superiore nel minimo a due anni. La medesima legge ha poi introdotto un nuovo parametro che il giudice deve prendere in considerazione ai fini della valutazione in merito all'applicabilità (o meno) dell'art. 131-bis cod pen, vale a dire la condotta susseguente al reato, che nel caso di specie appare di particolare rilevanza (ci si riferisce all'attestato integrale pagamento del debito). 14. La lettura combinata delle due disposizioni comporta che per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, punito con pena edittale commisurata, nel minimo, in anni uno e mesi sei di reclusione, è astrattamente applicabile l'ipotesi di particolare tenuità del fatto, ove risulti una condotta, successiva a quella di reato, positivamente rilevante, quale risulta essere l'integrale adempimento dell'obbligazione tributaria. 1.6 Quanto, peraltro, alla applicabilità della nuova disciplina, di favore, a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, per una situazione assimilabile a quella che ne occupa, con riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod pen. Sul punto il Giudice di Legittimità precisava che l'istituto della particolare tenuità del fatto «avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e che, dunque, pur non essendo nel caso specifico ancora vigente al momento della decisione in appello, poteva trovare riconoscimento in sede di legittimità (cfr, Sez. 3, Sentenza n. 53905 del 01/06/2016 Ud. (dep. 20/12/2016 ) Rv. 268775 - 01 : «In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2001, in quanto abrogata dal D.L. n. 138 del 2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011 - ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale del reato di cui al comma prima dello stesso articolo, con la conseguenza che è applicabile la causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la pena edittale massima irrogabile non è superiore ai cinque anni di reclusione»). 1.7 Ne segue che, fermo l'accertamento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il periodo di imposta 2012, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per la valutazione in ordine alla applicabilità della nuova disciplina di favore in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo necessario che il giudice di rinvio riformuli la valutazione sul punto alla luce della nuova disciplina di cui all'ad 13, comma 3-ter, d.lvo 74/2000, quanto alla annualità 2012. 3 2. Quanto invece all'anno di imposta 2011 la prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione (per complessivi 623 giorni), è maturata in data 14 giugno 2024. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 Ud. (dep. 26/11/2021 ) Rv. 282214 - 01). Ne consegue che il reato è estinto e la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al periodo di imposta 2011 per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli relativamente al periodo di imposta 2012 quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 20124 Il Presid,Ate
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
LI udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Giulio Monferrini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod pen in relazione all'art. 13, comma 3-ter, lett b d.lvo 74/2000 con riferimento all'imputazione relativa al periodo di imposta 2012; per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione con riferimento all'imputazione relativa al periodo di imposta 2011. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 20 gennaio 2023 -con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Penale Sent. Sez. 3 Num. 19675 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 19/12/2024 TE aveva ritenuto TA IO colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv cod pen e 2 d.lvo 74/2000 in relazione agli anni di imposta 2011 e 2012, e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione- previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lvo 74/2000, e delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione. 2.TA, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione con cui invoca l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli, affidandolo a due motivi. 3.1. Col primo denuncia falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod pen, anche alla luce delle modifiche introdotte con il d.lvo n. 87 del 2024. Ci si duole della mancata applicazione della disciplina di cui all'ad 131-bis cod pen, trattandosi di fatto di particolare tenuità come desumibile sia dalla estinzione integrale del debito tributario come riconosciuto in sentenza, sia dalla incensuratezza del ricorrente. A ciò si aggiunge l'invocata applicazione in favor rei della sopravvenuta disciplina speciale in tema di particolare tenuità del fatto per i reati tributari come introdotta dal d.lvo 87/2024 che ha, a sua volta, riscritto la disciplina dei casi di non punibilità di cui all'art. 13 del d.lvo 74/2000. 3.2. Con un secondo motivo di ricorso si eccepisce l'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'ad 2 Dlgs 74/2000 per l'anno di imposta 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso -la cui ammissibilità, in questa sede, dipende dalla sola circostanza che, pur inerendo ad una valutazione in fatto, quest'ultima è veicolata e resa necessaria dalla affermazione di un principio di diritto derivante dalle novelle legislative di cui alla I. 150/2022 e e al d.lvo 87/2024- è fondato. 1.1. Ai sensi del nuovo art. 13, comma 3-ter, lett. b), d.lvo 74/2000, entrato in vigore nell'agosto 2024 «ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: [...] b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria [...]». 1.2. Nel caso di specie, come attestato anche nella sentenza impugnata, risulta che prima della decisione il debito tributario è stato integralmente estinto. 1.3. La norma sopra riprodotta - art. 13, comma 3-ter, lett. b), d.lvo 74/2000- va, poi, letta in relazione al riformulato art. 131-bis cod pen, a seguito della I. 150/2022, con cui il perimetro dei reati interessati dalla causa di non punibilità è 2 stato ridisegnato, essendo stato sostituito il limite massimo edittale di cinque anni, con il limite minimo edittale della pena non superiore nel minimo a due anni. La medesima legge ha poi introdotto un nuovo parametro che il giudice deve prendere in considerazione ai fini della valutazione in merito all'applicabilità (o meno) dell'art. 131-bis cod pen, vale a dire la condotta susseguente al reato, che nel caso di specie appare di particolare rilevanza (ci si riferisce all'attestato integrale pagamento del debito). 14. La lettura combinata delle due disposizioni comporta che per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, punito con pena edittale commisurata, nel minimo, in anni uno e mesi sei di reclusione, è astrattamente applicabile l'ipotesi di particolare tenuità del fatto, ove risulti una condotta, successiva a quella di reato, positivamente rilevante, quale risulta essere l'integrale adempimento dell'obbligazione tributaria. 1.6 Quanto, peraltro, alla applicabilità della nuova disciplina, di favore, a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, per una situazione assimilabile a quella che ne occupa, con riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod pen. Sul punto il Giudice di Legittimità precisava che l'istituto della particolare tenuità del fatto «avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e che, dunque, pur non essendo nel caso specifico ancora vigente al momento della decisione in appello, poteva trovare riconoscimento in sede di legittimità (cfr, Sez. 3, Sentenza n. 53905 del 01/06/2016 Ud. (dep. 20/12/2016 ) Rv. 268775 - 01 : «In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2001, in quanto abrogata dal D.L. n. 138 del 2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011 - ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale del reato di cui al comma prima dello stesso articolo, con la conseguenza che è applicabile la causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la pena edittale massima irrogabile non è superiore ai cinque anni di reclusione»). 1.7 Ne segue che, fermo l'accertamento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il periodo di imposta 2012, la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per la valutazione in ordine alla applicabilità della nuova disciplina di favore in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo necessario che il giudice di rinvio riformuli la valutazione sul punto alla luce della nuova disciplina di cui all'ad 13, comma 3-ter, d.lvo 74/2000, quanto alla annualità 2012. 3 2. Quanto invece all'anno di imposta 2011 la prescrizione, anche tenuto conto dei periodi di sospensione (per complessivi 623 giorni), è maturata in data 14 giugno 2024. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 Ud. (dep. 26/11/2021 ) Rv. 282214 - 01). Ne consegue che il reato è estinto e la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al periodo di imposta 2011 per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli relativamente al periodo di imposta 2012 quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 20124 Il Presid,Ate