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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12424 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11652/2025, vertente tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Ciaffi e Francesco Consalvi, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO- CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di discussione del 2.12.2025.
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura subordinata - inquadramento nel livello contrattuale corrispondente alle mansioni svolte - condanna alla corresponsione del trattamento economico derivante dal rapporto di lavoro accertato.
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI ha adito il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del lavoro, rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che tra il ricorrente e il Sig. è intercorso un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 30 gennaio 2024 al 27 maggio 2024.
2.accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento al IV livello del CCNL Commercio-
Confcommercio
3. per l'effetto condannare il Sig. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_1 di € 7.223,72 a titolo di paga oraria, ratei di tredicesima, ratei di quattordicesima, ferie non godute, permessi non goduti, mancato preavviso, T.F.R., somme risultanti dai conteggi allegati che formano
1 parte integrante del presente atto, oltre interessi e rivalutazione e oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di
[...] titolare di un'attività che si occupa di commercio di capi di vestiario, dal 30 CP_1 gennaio 2024 sino al 27 maggio 2024, quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, in mancanza della regolarizzazione del rapporto di lavoro e dell'omesso pagamento delle retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2024. Nel corso del rapporto di lavoro ha affermato di aver principalmente svolto mansioni di segretaria e receptionist presso la sede dell'ufficio del resistente sita in Roma, alla
Via Monti della Farnesina, osservando dal lunedì al venerdì un orario lavorativo prestabilito dalle ore
9,00 sino alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 sino alle ore 18,00, intervallato da un'ora di pausa pranzo, con la firma del foglio presenze sia in entrata che in uscita, anche per accedere alla pausa pranzo.
Ai fini del richiesto accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, ha dedotto di essere stata inserita nell'organizzazione lavorativa del utilizzando esclusivamente gli CP_1 strumenti di lavoro del datore di lavoro per espletare le mansioni, e dal quale ha ricevuto direttive ed ordini specifici per gestire le telefonate, per impostare le conversazioni telefoniche e per effettuare le commissioni, che talvolta hanno esulato dalla mansioni di segretaria (come acquisti in farmacia e sigarette per conto del acquisti di bevande per l'ufficio e mansioni da babysitter CP_1 consistite nel prelevare il figlio del datore di lavoro a scuola ed accompagnarlo a casa).
La a sostenuto di essere tenuta, a fine giornata, a relazionare al le Pt_1 CP_1 attività lavorative compiute, venendo esposta anche a rimproveri verbali da parte del resistente se le prestazioni eseguite non risultavano conformi alle direttive ricevute;
dovendosi inoltre sempre rivolgere al per conseguire permessi, ferie e per la presentazione della CP_1 certificazione medica, in caso di malattia, onde giustificare l'assenza dal lavoro.
Parte ricorrente ha affermato di aver diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio -
Confcommercio, avendo svolto compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, con profilo corrispondente al lavoratore addetto a mansioni d'ordine di segretaria.
Per effetto dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL richiamato, ha domandato quindi il Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di euro 7.223,72, così distinto per causali: euro 3.228,17 a titolo di stipendi arretrati non corrisposti;
euro 572,92 a titolo di ratei di tredicesima;
euro 672,92 a titolo di ratei di quattordicesima;
euro 572,92 a titolo di ferie non godute;
euro 190,89 a titolo di permessi non goduti;
euro 1.542,46 a titolo di mancato preavviso;
euro 543,89 a titolo di TFR.
2 a cui parte ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo e pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e preso atto della mancata ed ingiustificata risposta da parte del medesimo, espletata la prova testimoniale dedotta da parte ricorrente, all'odierna udienza la causa, all'esito della discussione orale e previa acquisizione di note autorizzate, è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento per i motivi in fatto ed in dritto di seguito esposti.
2. A beneficio della motivazione, giova premettere un breve inquadramento normativo e giurisprudenziale sui criteri di accertamento del contratto di lavoro subordinato.
A mente dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La norma ricostruisce la subordinazione come un particolare modo di essere della prestazione lavorativa ed affida a questa la funzione di contraddistinguere il rapporto oggetto del diritto del lavoro.
La subordinazione deve essere definita alla stregua di una nozione tecnico - funzionale che si fonda su dati normativi da cui evincere che essa è determinata dalla prestazione lavorativa ed a questa funzionalmente collegata, investendo anche la personalità stessa del lavoratore, il quale è assoggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla esegesi dell'art. 2094 c.c., si staglia quindi una definizione di subordinazione come dipendenza del prestatore dalla direzione del datore di lavoro nella esecuzione della attività di lavoro nella impresa.
Le metodologie di raffronto tra caso concreto e la fattispecie astratta, al fine di pervenire alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato sono essenzialmente costituite dal metodo sillogistico o sussuntivo e dal metodo per approssimazione o tipologico.
Il primo, muovendo dalla nozione legale astratta di lavoro subordinato, qualifica come lavoro subordinato quello che, in via di fatto, risulti sussumibile nella fattispecie astratta, secondo un giudizio di identità tra specie (il caso concreto) e fattispecie (la norma generale di cui all'art. 2094 c.c.).
Al metodo sussuntivo, si giustappone quello per approssimazione o tipologico, basato su un giudizio di approssimazione o di prevalenza tra la specie in corso di qualificazione ed un modello astratto di subordinazione, che risulti dalla individuazione e dalla combinazione di un complesso di indici di
3 subordinazione da valutare secondo un giudizio sintetico, nella loro globalità, ed in relazione alla peculiarità del caso concreto.
La posizione della giurisprudenza può essere riassunta nella massima secondo cui, per qualificare un contratto di lavoro come subordinato (e differenziarlo dal lavoro autonomo), occorre accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, l'assenza di rischio, l'osservanza di un orario, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21028/2006; Cass. n. 20669/2004).
Riguardo i caratteri che le direttive impartite dall'imprenditore debbono presentare affinché possano considerarsi espressione di subordinazione, la giurisprudenza ha statuito che esse non rilevano se non siano pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, perché l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovra-ordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare. Si deve pertanto ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività (Cass.
n. 2728/2010; Cass. n. 26986/2009; Cass. n. 20002/2004). Nel senso che «il potere direttivo, pur nelle multiformi manifestazioni che presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e delle diverse professionalità coinvolte, si sostanzia nell'emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, ed in un'ingerenza idonea a svilire l'autonomia del lavoratore, si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 76/2015).
Tuttavia, in diverse pronunce, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad una attenuazione della rigidità dell'orientamento richiamato sulla necessità di prove della soggezione del prestatore ad ordini specifici e alla presenza di un costante e penetrante controllo da parte del datore di lavoro, elaborando la figura della c.d. subordinazione attenuata, quando il vincolo della medesima si presenta in maniera sfumata a causa della particolare creatività della prestazione lavorativa ovvero per la natura intellettuale di questa (per il caso del lavoro giornalistico, cfr. Cass. 24078/2021), ritenendo
4 sufficiente, in tale evenienza, l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nella organizzazione di impresa (Cass. 22785/2013) oppure la soggezione ad indicazioni generali di carattere programmatico (Cass. 3640/2020).
In altre sentenze, i giudici di legittimità sono pervenuti al riconoscimento della sussistenza della subordinazione esclusivamente sulla base di indici diversi dalla soggezione alle direttive dell'imprenditore. In particolare, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 13858/2009).
È stato deciso che elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - costituiscono comunque indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo (Cass. n.
7024/2015); ovvero che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporti una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere
(Cass. n. 18692/200).
Alla luce di un simile indirizzo interpretativo, si spiega come la giurisprudenza sia ferma nel sostenere che la qualificazione del rapporto operata dalle parti (pur non essendo del tutto irrilevante, cfr. Cass. n. 20002/2004; Cass. n. 13884/2004) non riveste portata dirimente, dovendosi aver riguardo, invece, ai concreti elementi fattuali caratterizzanti lo svolgimento concreto del rapporto
(Cass. n. 7024/2015). Ciò non significa che ai fini qualificatori non rilevi la volontà delle parti, ma solamente che questa deve essere ricavata, non dal nomen iuris del contratto, ma dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto intercorso (Cass. n. 22289/2004).
Più volte si è ribadito inoltre il principio secondo il quale è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nel tipo del contratto di lavoro subordinato (Cass. n.
5 25224/2009; Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 15275/2004; Cass. n. 13380/2003; Cass. n.
13185/2003; Cass. n. 13925/2000).
3. Nelle specie di causa, ha allegato di aver prestato attività lavorativa come Parte_1 segretaria di ordine assoggettata al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare del dal quale ha ricevuto ordini specifici nello svolgimento delle mansioni ed a cui CP_1 era tenuta a riferire al termine della giornata al fine di consentire il controllo sulle prestazioni di lavoro espletate, esposta a rimpoverì verbali nel caso di difformità tra gli ordini assegnati e i risultati delle mansioni espletate.
4. In particolare, la ricorrente ha affermato di aver ricevuto dal resistente specifiche direttive riguardo la gestione delle telefonante, le modalità con cui impostare le conversazioni telefoniche e le commissioni da effettuare, tra le quali l'acquisto di bevande per l'ufficio.
5. Dal portato testimoniale non è tuttavia emersa la specificità degli ordini allegati. ha affermato di sapere che la lavorasse alle dipendenze del Testimone_1 Pt_1 dal gennaio al maggio 2024 e che si occupasse della vendita di capi di
CP_1 abbigliamento per conto del medesimo, ma la sua testimonianza non ha circostanziato direttive specifiche da parte del datore di lavoro, limitandosi ad una deposizione generica quale “so che riceveva direttive da parte del ed ancora “sono entrato un paio di volte all'interno
CP_1 dell'azienda, le mansioni svolte mi sono state riferite dalla più che essere viste da me Pt_1 stesso”. Del pari, la testimonianza di non aiuta a cogliere la specificazione degli Testimone_2 ordini impartiti dal avendo affermato genericamente: “La nello
CP_1 Pt_1 svolgimento delle mansioni prendeva ordini e direttive dal e so che questo
CP_1 controllava a termine giornata il lavoro svolto”.
6. L'assenza di un riscontro probatorio puntuale sul carattere specifico delle direttive non osta tuttavia alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, potendo il giudice ricorrere ad indici presuntivi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. (c.d. prove logiche o indizi) per inferire il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Ai fini della sussunzione del caso concreto nel tipo del contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., il Giudice può adeguatamente valorizzazione elementi quali la continuità della prestazione lavorativa svolta, la presenza di un orario prestabilito da rispettare, il pagamento della retribuzione a cadenza periodica fissa, l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione del datore di lavoro, l'assenza di rischio di impresa, l'utilizzo esclusivo dei mezzi produttivi messi a disposizione dal datore di lavoro e la necessità di rivolgersi a questo per ottenere ferie, permessi e comunicare assenze giustificate dal lavoro in caso di malattia certificata.
7. A tali indizi o criteri residuali, si aggiungono i c.d. indici interni della subordinazione, posti su un piano subalterno rispetto al potere direttivo, ma a forte connotazione tipologica, quali il controllo
6 espletato dal datore di lavoro sui risultati delle mansioni e l'assoggettamento della dipendente all'esercizio del potere disciplinare.
8. Nella specie, le allegazioni di parte ricorrente sulla sussistenza di indici interni ed indizi della subordinazione sono state provate dalle risultanze delle prove orali, incluso l'interrogatorio formale del resistente al quale l'ordinanza ammissiva è stata notificata personalmente ex art. 292 c.p.c., in quanto contumace;
questi non si è presentato senza addurre giustificato motivo e, pertanto, valutate anche le prove testimoniali assunte sulle medesime circostanze, il Tribunale ritiene ammessi i fatti dedotti nei capitoli dell'interrogatorio ex art. 232 c.p.c.
9. La deposizione testimoniale resa dal onferma l'allegazione sulle mansioni svolte dalla Tes_1 ricorrente “so che effettuava vendite di capi di abbigliamento per conto dell'azienda presso cui lavorava”. Tale circostanza è stata confermata anche dall'altra teste, la quale ha Testimone_2 affermato che “l'azienda del si occupa della commercializzazione di capi di CP_1 vestiario”, ra la segretaria, accoglieva i clienti, era un tutto fare”. CP_2
10. Riguardo alla prova degli indici interni della subordinazione, che più da vicino connotato la tipologia contrattuale del lavoro subordinato, vengono in rilievo il controllo del datore di lavoro sui risultati della prestazione lavorativa e l'assoggettamento del lavoratore al potere disciplinare del primo. In merito a tali elementi interni al rapporto, il teste ha riferito che “il Tes_1 controllava lo svolgimento effettivo”; in linea la testimonianza della CP_1 Tes_2
“so che questo (riferito al controllava a termine giornata il lavoro svolto”. CP_1
Sull'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, ancora la teste iferisce “il Tes_2 era molto duro nella gestione del rapporto di lavoro”. CP_1
11. Entrambe le testimonianze risultano inoltre utili a provare lo svolgimento di un rapporto di lavoro con orari prestabiliti: “so che faceva una pausa intorno alle 13 di circa un'ora, iniziava a lavorare alle 8:00 e terminava il turno intorno alle 18:00 (deposizione del teste;
“so che lavorava Tes_1 dalla mattina alle 9 circa, con una pausa intorno alle 13.00. Riprendeva nel pomeriggio sino alla
18.00, spesso si tratteneva oltre” (testimonianza della Tes_2
12. Prova della continuità dell'attività lavorativa è invece offerta dalla testimonianza del Tes_1 il quale riferisce “So che ha lavorato più o meno da gennaio a maggio dell'anno 2024”. La deposizione della teste ul punto è stata più generica “Mi sembra che abbia lavorato nel Tes_2
2024”, ma non in contrasto con quella resa dal ha inoltre precisato Tes_1 Testimone_2 che “La irmava la entrata e l'uscita dal posto di lavoro”, ulteriore elemento che deve Pt_1 essere valutato ai fini della continuità della prestazione di lavoro resa dalla ricorrente.
13. Altro indizio da considerare ai fini qualificatori è la necessità della ricorrente di rivolgersi al er conseguire l'autorizzazione alla fruizione di giorni di ferie, permessi ed anche CP_1
7 per comunicare le assenze lavorative giustificate dalle certificazioni di malattia. Al riguardo, la testimone osì depone: “Anche per prendere ferie, permessi doveva sempre richiederle Tes_2 al . CP_1
14. Il portato testimoniale consente prendere in esame anche la concordata cadenza periodica e fissa per il pagamento dello stipendio, quale indizio per inferire, insieme agli altri, l'instaurazione di un contratto di lavoro subordinato. Il in sede testimoniale, ha ammesso “so (riferito alla Tes_1
che non riceveva regolarmente il pagamento dello stipendio e la i questo si Pt_1 Pt_1 lamentava spesso”; La sul punto, ha così riferito: “ si lamentava del mancato pagamento Tes_2 di taluni stipendi e del fatto che non fosse mai state regolarizzata, tanto è vero che dopo è stata costretta dimettersi”. In disparte il merito sulla spettanza delle retribuzioni, oggetto del presente giudizio, le testimonianze provano - senza dubbio - che tra le parti vi fosse un accordo sulla corresponsione periodica della retribuzione.
15. L'inserimento della el contesto organizzativo predisposto dal è Pt_1 CP_1 stato dimostrato dalla testimonianza del he sul punto afferma: “so che lavorava in Via Tes_1
Monti della Farnesina, sono andato a prenderla qualche volta presso l'azienda del resistente”, del pari la ha così deposto: “l'attività del si trova vicino allo stadio Tes_2 CP_1
Olimpico, di fronte”. “Lo so perché alla volte ho dovuto attenderla fuori all'ufficio, ed altre abbiamo dovuto rimandare i nostri appuntamenti”.
16. All'esito dell'assunzione di entrambe le testimonianze, il Tribunale ha raccolto diversi indici interni ed indizi da cui inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro inter partes da sussumere nell'alveo normativo del contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). La carenza probatoria sulle direttive specifiche impartite dal che da sola sarebbe stata sufficiente a qualificare il CP_1 rapporto come contratto di lavoro subordinato, risulta ampiamente compensata dalla ricorrenza di ulteriori indici interni della subordinazione - quali l'esercizio del potere disciplinare del nella gestione del rapporto di lavoro e l'assoggettamento della l CP_1 Pt_1 controllo dello stesso sui risultati delle mansioni eseguite al termine della giornata.
17. A tale compendio probatorio, si aggiungono gli indizi o criteri residuali della subordinazione emersi dalle testimonianza che, pur operando all'esterno della fattispecie, consentono, globalmente considerati, di ricavare l'esistenza del lavoro subordinato: la continuità della prestazione lavorativa
(da gennaio a maggio 2024); l'osservanza di un orario prestabilito (dalle ore 9:00 circa sino alle ore
18:00, con pausa pranzo di un'ora); il concordato pagamento periodico dello stipendio (della cui inosservanza si lamentava la l'inserimento della ricorrente nella compagine Pt_1 organizzativa del datore di lavoro (come risulta dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici del resistente in via Monti della Farnesina, nei pressi dello stadio Olimpico); l'assenza di un
8 rischio di impresa in capo alla ricorrente, non partecipe degli utili e delle perdite derivanti dall'attività di impresa del ma unicamente retribuita per la messa a disposizioni delle sue CP_1 energie fisiche e mentali;
la necessità di rivolgersi al datore di lavoro per ottenere ferie, permessi e giustificare le assenze con la trasmissione delle certificazioni di malattia.
18. Appurata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, occorre procedere alla individuazione del corretto livello di inquadramento contrattuale della ricorrente, onde delibare la richiesta di condanna al pagamento del trattamento economico a questo corrispondente.
19. Al riguardo è stato allegato e provato mediante prove orali - incluso ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
l'interrogatorio formale non reso dal resistente, senza giustificato motivo - che la ricorrente abbia svolto le mansioni di segretaria d'ordine alle dipendenze di Controparte_1
20. Il CCNL Commercio - Confcommercio prodotto dalla difesa della spressamente Pt_1 inquadra al IV livello gli addetti a mansioni d'ordine di segretaria (p.to 14), livello a cui appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari.
21. Dalle prove assunte è emerso non solo che la ricorrente svolgesse l'attività di segretaria, ma si occupasse anche della vendita di capi di abbigliamento per conto del (“so che CP_1 effettuava delle vendite di capi di abbigliamento per conto della azienda presso cui lavorava”, cfr. testimonianza del , attività pienamente riconducibile e classificabile nel IV livello del Tes_1
CCNL allegato.
22. Per effetto dell'inquadramento previsto dal IV livello indicato, la ha diritto al Pt_1 pagamento degli emolumenti retributivi conteggiati nel ricorso per la somma complessiva di euro
7.223,72.
23. La contumacia del osta all'applicazione dell'art. 115, co. 1, c.p.c., non CP_1 consentendo di porre a fondamento della decisione i fatti allegati non specificamene contestati dal resistente, qui in riferimento all'esatta determinazione dell'entità degli importi dovuti dal datore di lavoro;
nondimeno, la contumacia del resistente non inverte l'onere probatorio gravante sul creditore in materia di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni aventi fonte contrattuale.
24. Parte ricorrente ha fornito, infatti, la prova del titolo contrattuale della sua obbligazione retributiva dal lato attivo (il contratto di lavoro subordinato), ha allegato l'inadempimento qualificato del datore nella mancata regolarizzazione del rapporto e nella omessa corresponsione integrale del trattamento economico, quantificando le spettanze dovute, come da causali distinte nel ricorso. La omessa costituzione del resistente ha impedito, per contro, di provare in giudizio l'esatto adempimento delle prestazioni retributive (ad es. mediante la produzione delle buste paga) oppure di contestare analiticamente i conteggi effettuati dalla in applicazione dei consolidati principi Pt_1
9 giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere probatorio (ex multis, cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001).
25. Ne deriva, pertanto, in difetto di allegazione e prova di alcun fatto posto a fondamento di eccezioni impeditive, estintive o modificative del diritto di credito di parte ricorrente, la condanna del l pagamento della somma di euro 7.223,72, oltre interessi di mora e rivalutazione CP_1 monetaria, secondo le causali dettagliate nell'atto introduttivo del giudizio.
26. La corresponsione al prestatore di lavoro della indennità di mancato preavviso per dimissioni è causalmente giustificata dalla omessa retribuzione ex artt. 2118, co. 2 e 2119, co. 1, ultimo periodo,
c.c. (cfr. Cass. n. 32129/2018) ed anche dalla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro.
27. La condanna alle spese di lite segue la regola della soccombenza processuale di cui all'art. 91, co.
1, c.p.c.; le spese di giustizia vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto:
- accerta e dichiara il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svoltosi dal
30.01.2024 sino al 27.05.2024 tra e con diritto Parte_1 Controparte_1 della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio - Confcommercio;
- condanna l pagamento in favore di ella somma Controparte_1 Parte_1 di euro 7.223,72, secondo i titoli di cui al ricorso, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...] che liquida in euro 2.695,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del Pt_1
15%, IVA e CPA
Così deciso in Roma, il 2.12.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Pascarella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024. xxxx
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11652/2025, vertente tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Ciaffi e Francesco Consalvi, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO- CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di discussione del 2.12.2025.
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura subordinata - inquadramento nel livello contrattuale corrispondente alle mansioni svolte - condanna alla corresponsione del trattamento economico derivante dal rapporto di lavoro accertato.
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI ha adito il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del lavoro, rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare che tra il ricorrente e il Sig. è intercorso un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 30 gennaio 2024 al 27 maggio 2024.
2.accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento al IV livello del CCNL Commercio-
Confcommercio
3. per l'effetto condannare il Sig. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma CP_1 di € 7.223,72 a titolo di paga oraria, ratei di tredicesima, ratei di quattordicesima, ferie non godute, permessi non goduti, mancato preavviso, T.F.R., somme risultanti dai conteggi allegati che formano
1 parte integrante del presente atto, oltre interessi e rivalutazione e oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di
[...] titolare di un'attività che si occupa di commercio di capi di vestiario, dal 30 CP_1 gennaio 2024 sino al 27 maggio 2024, quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, in mancanza della regolarizzazione del rapporto di lavoro e dell'omesso pagamento delle retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2024. Nel corso del rapporto di lavoro ha affermato di aver principalmente svolto mansioni di segretaria e receptionist presso la sede dell'ufficio del resistente sita in Roma, alla
Via Monti della Farnesina, osservando dal lunedì al venerdì un orario lavorativo prestabilito dalle ore
9,00 sino alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 sino alle ore 18,00, intervallato da un'ora di pausa pranzo, con la firma del foglio presenze sia in entrata che in uscita, anche per accedere alla pausa pranzo.
Ai fini del richiesto accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, ha dedotto di essere stata inserita nell'organizzazione lavorativa del utilizzando esclusivamente gli CP_1 strumenti di lavoro del datore di lavoro per espletare le mansioni, e dal quale ha ricevuto direttive ed ordini specifici per gestire le telefonate, per impostare le conversazioni telefoniche e per effettuare le commissioni, che talvolta hanno esulato dalla mansioni di segretaria (come acquisti in farmacia e sigarette per conto del acquisti di bevande per l'ufficio e mansioni da babysitter CP_1 consistite nel prelevare il figlio del datore di lavoro a scuola ed accompagnarlo a casa).
La a sostenuto di essere tenuta, a fine giornata, a relazionare al le Pt_1 CP_1 attività lavorative compiute, venendo esposta anche a rimproveri verbali da parte del resistente se le prestazioni eseguite non risultavano conformi alle direttive ricevute;
dovendosi inoltre sempre rivolgere al per conseguire permessi, ferie e per la presentazione della CP_1 certificazione medica, in caso di malattia, onde giustificare l'assenza dal lavoro.
Parte ricorrente ha affermato di aver diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio -
Confcommercio, avendo svolto compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, con profilo corrispondente al lavoratore addetto a mansioni d'ordine di segretaria.
Per effetto dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto all'inquadramento nel IV livello del CCNL richiamato, ha domandato quindi il Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di euro 7.223,72, così distinto per causali: euro 3.228,17 a titolo di stipendi arretrati non corrisposti;
euro 572,92 a titolo di ratei di tredicesima;
euro 672,92 a titolo di ratei di quattordicesima;
euro 572,92 a titolo di ferie non godute;
euro 190,89 a titolo di permessi non goduti;
euro 1.542,46 a titolo di mancato preavviso;
euro 543,89 a titolo di TFR.
2 a cui parte ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo e pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e preso atto della mancata ed ingiustificata risposta da parte del medesimo, espletata la prova testimoniale dedotta da parte ricorrente, all'odierna udienza la causa, all'esito della discussione orale e previa acquisizione di note autorizzate, è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento per i motivi in fatto ed in dritto di seguito esposti.
2. A beneficio della motivazione, giova premettere un breve inquadramento normativo e giurisprudenziale sui criteri di accertamento del contratto di lavoro subordinato.
A mente dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La norma ricostruisce la subordinazione come un particolare modo di essere della prestazione lavorativa ed affida a questa la funzione di contraddistinguere il rapporto oggetto del diritto del lavoro.
La subordinazione deve essere definita alla stregua di una nozione tecnico - funzionale che si fonda su dati normativi da cui evincere che essa è determinata dalla prestazione lavorativa ed a questa funzionalmente collegata, investendo anche la personalità stessa del lavoratore, il quale è assoggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla esegesi dell'art. 2094 c.c., si staglia quindi una definizione di subordinazione come dipendenza del prestatore dalla direzione del datore di lavoro nella esecuzione della attività di lavoro nella impresa.
Le metodologie di raffronto tra caso concreto e la fattispecie astratta, al fine di pervenire alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato sono essenzialmente costituite dal metodo sillogistico o sussuntivo e dal metodo per approssimazione o tipologico.
Il primo, muovendo dalla nozione legale astratta di lavoro subordinato, qualifica come lavoro subordinato quello che, in via di fatto, risulti sussumibile nella fattispecie astratta, secondo un giudizio di identità tra specie (il caso concreto) e fattispecie (la norma generale di cui all'art. 2094 c.c.).
Al metodo sussuntivo, si giustappone quello per approssimazione o tipologico, basato su un giudizio di approssimazione o di prevalenza tra la specie in corso di qualificazione ed un modello astratto di subordinazione, che risulti dalla individuazione e dalla combinazione di un complesso di indici di
3 subordinazione da valutare secondo un giudizio sintetico, nella loro globalità, ed in relazione alla peculiarità del caso concreto.
La posizione della giurisprudenza può essere riassunta nella massima secondo cui, per qualificare un contratto di lavoro come subordinato (e differenziarlo dal lavoro autonomo), occorre accertare se ricorra o meno il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, l'assenza di rischio, l'osservanza di un orario, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato (Cass. n. 5645/2009; Cass. n. 21028/2006; Cass. n. 20669/2004).
Riguardo i caratteri che le direttive impartite dall'imprenditore debbono presentare affinché possano considerarsi espressione di subordinazione, la giurisprudenza ha statuito che esse non rilevano se non siano pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, perché l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovra-ordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare. Si deve pertanto ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività (Cass.
n. 2728/2010; Cass. n. 26986/2009; Cass. n. 20002/2004). Nel senso che «il potere direttivo, pur nelle multiformi manifestazioni che presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e delle diverse professionalità coinvolte, si sostanzia nell'emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, ed in un'ingerenza idonea a svilire l'autonomia del lavoratore, si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 76/2015).
Tuttavia, in diverse pronunce, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad una attenuazione della rigidità dell'orientamento richiamato sulla necessità di prove della soggezione del prestatore ad ordini specifici e alla presenza di un costante e penetrante controllo da parte del datore di lavoro, elaborando la figura della c.d. subordinazione attenuata, quando il vincolo della medesima si presenta in maniera sfumata a causa della particolare creatività della prestazione lavorativa ovvero per la natura intellettuale di questa (per il caso del lavoro giornalistico, cfr. Cass. 24078/2021), ritenendo
4 sufficiente, in tale evenienza, l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nella organizzazione di impresa (Cass. 22785/2013) oppure la soggezione ad indicazioni generali di carattere programmatico (Cass. 3640/2020).
In altre sentenze, i giudici di legittimità sono pervenuti al riconoscimento della sussistenza della subordinazione esclusivamente sulla base di indici diversi dalla soggezione alle direttive dell'imprenditore. In particolare, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. n. 9252/2010; Cass. n. 9256/2009; Cass. n. 13858/2009).
È stato deciso che elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - costituiscono comunque indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo (Cass. n.
7024/2015); ovvero che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporti una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere
(Cass. n. 18692/200).
Alla luce di un simile indirizzo interpretativo, si spiega come la giurisprudenza sia ferma nel sostenere che la qualificazione del rapporto operata dalle parti (pur non essendo del tutto irrilevante, cfr. Cass. n. 20002/2004; Cass. n. 13884/2004) non riveste portata dirimente, dovendosi aver riguardo, invece, ai concreti elementi fattuali caratterizzanti lo svolgimento concreto del rapporto
(Cass. n. 7024/2015). Ciò non significa che ai fini qualificatori non rilevi la volontà delle parti, ma solamente che questa deve essere ricavata, non dal nomen iuris del contratto, ma dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto intercorso (Cass. n. 22289/2004).
Più volte si è ribadito inoltre il principio secondo il quale è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nel tipo del contratto di lavoro subordinato (Cass. n.
5 25224/2009; Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 15275/2004; Cass. n. 13380/2003; Cass. n.
13185/2003; Cass. n. 13925/2000).
3. Nelle specie di causa, ha allegato di aver prestato attività lavorativa come Parte_1 segretaria di ordine assoggettata al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare del dal quale ha ricevuto ordini specifici nello svolgimento delle mansioni ed a cui CP_1 era tenuta a riferire al termine della giornata al fine di consentire il controllo sulle prestazioni di lavoro espletate, esposta a rimpoverì verbali nel caso di difformità tra gli ordini assegnati e i risultati delle mansioni espletate.
4. In particolare, la ricorrente ha affermato di aver ricevuto dal resistente specifiche direttive riguardo la gestione delle telefonante, le modalità con cui impostare le conversazioni telefoniche e le commissioni da effettuare, tra le quali l'acquisto di bevande per l'ufficio.
5. Dal portato testimoniale non è tuttavia emersa la specificità degli ordini allegati. ha affermato di sapere che la lavorasse alle dipendenze del Testimone_1 Pt_1 dal gennaio al maggio 2024 e che si occupasse della vendita di capi di
CP_1 abbigliamento per conto del medesimo, ma la sua testimonianza non ha circostanziato direttive specifiche da parte del datore di lavoro, limitandosi ad una deposizione generica quale “so che riceveva direttive da parte del ed ancora “sono entrato un paio di volte all'interno
CP_1 dell'azienda, le mansioni svolte mi sono state riferite dalla più che essere viste da me Pt_1 stesso”. Del pari, la testimonianza di non aiuta a cogliere la specificazione degli Testimone_2 ordini impartiti dal avendo affermato genericamente: “La nello
CP_1 Pt_1 svolgimento delle mansioni prendeva ordini e direttive dal e so che questo
CP_1 controllava a termine giornata il lavoro svolto”.
6. L'assenza di un riscontro probatorio puntuale sul carattere specifico delle direttive non osta tuttavia alla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, potendo il giudice ricorrere ad indici presuntivi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. (c.d. prove logiche o indizi) per inferire il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Ai fini della sussunzione del caso concreto nel tipo del contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., il Giudice può adeguatamente valorizzazione elementi quali la continuità della prestazione lavorativa svolta, la presenza di un orario prestabilito da rispettare, il pagamento della retribuzione a cadenza periodica fissa, l'inserimento della lavoratrice nell'organizzazione del datore di lavoro, l'assenza di rischio di impresa, l'utilizzo esclusivo dei mezzi produttivi messi a disposizione dal datore di lavoro e la necessità di rivolgersi a questo per ottenere ferie, permessi e comunicare assenze giustificate dal lavoro in caso di malattia certificata.
7. A tali indizi o criteri residuali, si aggiungono i c.d. indici interni della subordinazione, posti su un piano subalterno rispetto al potere direttivo, ma a forte connotazione tipologica, quali il controllo
6 espletato dal datore di lavoro sui risultati delle mansioni e l'assoggettamento della dipendente all'esercizio del potere disciplinare.
8. Nella specie, le allegazioni di parte ricorrente sulla sussistenza di indici interni ed indizi della subordinazione sono state provate dalle risultanze delle prove orali, incluso l'interrogatorio formale del resistente al quale l'ordinanza ammissiva è stata notificata personalmente ex art. 292 c.p.c., in quanto contumace;
questi non si è presentato senza addurre giustificato motivo e, pertanto, valutate anche le prove testimoniali assunte sulle medesime circostanze, il Tribunale ritiene ammessi i fatti dedotti nei capitoli dell'interrogatorio ex art. 232 c.p.c.
9. La deposizione testimoniale resa dal onferma l'allegazione sulle mansioni svolte dalla Tes_1 ricorrente “so che effettuava vendite di capi di abbigliamento per conto dell'azienda presso cui lavorava”. Tale circostanza è stata confermata anche dall'altra teste, la quale ha Testimone_2 affermato che “l'azienda del si occupa della commercializzazione di capi di CP_1 vestiario”, ra la segretaria, accoglieva i clienti, era un tutto fare”. CP_2
10. Riguardo alla prova degli indici interni della subordinazione, che più da vicino connotato la tipologia contrattuale del lavoro subordinato, vengono in rilievo il controllo del datore di lavoro sui risultati della prestazione lavorativa e l'assoggettamento del lavoratore al potere disciplinare del primo. In merito a tali elementi interni al rapporto, il teste ha riferito che “il Tes_1 controllava lo svolgimento effettivo”; in linea la testimonianza della CP_1 Tes_2
“so che questo (riferito al controllava a termine giornata il lavoro svolto”. CP_1
Sull'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, ancora la teste iferisce “il Tes_2 era molto duro nella gestione del rapporto di lavoro”. CP_1
11. Entrambe le testimonianze risultano inoltre utili a provare lo svolgimento di un rapporto di lavoro con orari prestabiliti: “so che faceva una pausa intorno alle 13 di circa un'ora, iniziava a lavorare alle 8:00 e terminava il turno intorno alle 18:00 (deposizione del teste;
“so che lavorava Tes_1 dalla mattina alle 9 circa, con una pausa intorno alle 13.00. Riprendeva nel pomeriggio sino alla
18.00, spesso si tratteneva oltre” (testimonianza della Tes_2
12. Prova della continuità dell'attività lavorativa è invece offerta dalla testimonianza del Tes_1 il quale riferisce “So che ha lavorato più o meno da gennaio a maggio dell'anno 2024”. La deposizione della teste ul punto è stata più generica “Mi sembra che abbia lavorato nel Tes_2
2024”, ma non in contrasto con quella resa dal ha inoltre precisato Tes_1 Testimone_2 che “La irmava la entrata e l'uscita dal posto di lavoro”, ulteriore elemento che deve Pt_1 essere valutato ai fini della continuità della prestazione di lavoro resa dalla ricorrente.
13. Altro indizio da considerare ai fini qualificatori è la necessità della ricorrente di rivolgersi al er conseguire l'autorizzazione alla fruizione di giorni di ferie, permessi ed anche CP_1
7 per comunicare le assenze lavorative giustificate dalle certificazioni di malattia. Al riguardo, la testimone osì depone: “Anche per prendere ferie, permessi doveva sempre richiederle Tes_2 al . CP_1
14. Il portato testimoniale consente prendere in esame anche la concordata cadenza periodica e fissa per il pagamento dello stipendio, quale indizio per inferire, insieme agli altri, l'instaurazione di un contratto di lavoro subordinato. Il in sede testimoniale, ha ammesso “so (riferito alla Tes_1
che non riceveva regolarmente il pagamento dello stipendio e la i questo si Pt_1 Pt_1 lamentava spesso”; La sul punto, ha così riferito: “ si lamentava del mancato pagamento Tes_2 di taluni stipendi e del fatto che non fosse mai state regolarizzata, tanto è vero che dopo è stata costretta dimettersi”. In disparte il merito sulla spettanza delle retribuzioni, oggetto del presente giudizio, le testimonianze provano - senza dubbio - che tra le parti vi fosse un accordo sulla corresponsione periodica della retribuzione.
15. L'inserimento della el contesto organizzativo predisposto dal è Pt_1 CP_1 stato dimostrato dalla testimonianza del he sul punto afferma: “so che lavorava in Via Tes_1
Monti della Farnesina, sono andato a prenderla qualche volta presso l'azienda del resistente”, del pari la ha così deposto: “l'attività del si trova vicino allo stadio Tes_2 CP_1
Olimpico, di fronte”. “Lo so perché alla volte ho dovuto attenderla fuori all'ufficio, ed altre abbiamo dovuto rimandare i nostri appuntamenti”.
16. All'esito dell'assunzione di entrambe le testimonianze, il Tribunale ha raccolto diversi indici interni ed indizi da cui inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro inter partes da sussumere nell'alveo normativo del contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). La carenza probatoria sulle direttive specifiche impartite dal che da sola sarebbe stata sufficiente a qualificare il CP_1 rapporto come contratto di lavoro subordinato, risulta ampiamente compensata dalla ricorrenza di ulteriori indici interni della subordinazione - quali l'esercizio del potere disciplinare del nella gestione del rapporto di lavoro e l'assoggettamento della l CP_1 Pt_1 controllo dello stesso sui risultati delle mansioni eseguite al termine della giornata.
17. A tale compendio probatorio, si aggiungono gli indizi o criteri residuali della subordinazione emersi dalle testimonianza che, pur operando all'esterno della fattispecie, consentono, globalmente considerati, di ricavare l'esistenza del lavoro subordinato: la continuità della prestazione lavorativa
(da gennaio a maggio 2024); l'osservanza di un orario prestabilito (dalle ore 9:00 circa sino alle ore
18:00, con pausa pranzo di un'ora); il concordato pagamento periodico dello stipendio (della cui inosservanza si lamentava la l'inserimento della ricorrente nella compagine Pt_1 organizzativa del datore di lavoro (come risulta dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici del resistente in via Monti della Farnesina, nei pressi dello stadio Olimpico); l'assenza di un
8 rischio di impresa in capo alla ricorrente, non partecipe degli utili e delle perdite derivanti dall'attività di impresa del ma unicamente retribuita per la messa a disposizioni delle sue CP_1 energie fisiche e mentali;
la necessità di rivolgersi al datore di lavoro per ottenere ferie, permessi e giustificare le assenze con la trasmissione delle certificazioni di malattia.
18. Appurata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata, occorre procedere alla individuazione del corretto livello di inquadramento contrattuale della ricorrente, onde delibare la richiesta di condanna al pagamento del trattamento economico a questo corrispondente.
19. Al riguardo è stato allegato e provato mediante prove orali - incluso ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
l'interrogatorio formale non reso dal resistente, senza giustificato motivo - che la ricorrente abbia svolto le mansioni di segretaria d'ordine alle dipendenze di Controparte_1
20. Il CCNL Commercio - Confcommercio prodotto dalla difesa della spressamente Pt_1 inquadra al IV livello gli addetti a mansioni d'ordine di segretaria (p.to 14), livello a cui appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari.
21. Dalle prove assunte è emerso non solo che la ricorrente svolgesse l'attività di segretaria, ma si occupasse anche della vendita di capi di abbigliamento per conto del (“so che CP_1 effettuava delle vendite di capi di abbigliamento per conto della azienda presso cui lavorava”, cfr. testimonianza del , attività pienamente riconducibile e classificabile nel IV livello del Tes_1
CCNL allegato.
22. Per effetto dell'inquadramento previsto dal IV livello indicato, la ha diritto al Pt_1 pagamento degli emolumenti retributivi conteggiati nel ricorso per la somma complessiva di euro
7.223,72.
23. La contumacia del osta all'applicazione dell'art. 115, co. 1, c.p.c., non CP_1 consentendo di porre a fondamento della decisione i fatti allegati non specificamene contestati dal resistente, qui in riferimento all'esatta determinazione dell'entità degli importi dovuti dal datore di lavoro;
nondimeno, la contumacia del resistente non inverte l'onere probatorio gravante sul creditore in materia di inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni aventi fonte contrattuale.
24. Parte ricorrente ha fornito, infatti, la prova del titolo contrattuale della sua obbligazione retributiva dal lato attivo (il contratto di lavoro subordinato), ha allegato l'inadempimento qualificato del datore nella mancata regolarizzazione del rapporto e nella omessa corresponsione integrale del trattamento economico, quantificando le spettanze dovute, come da causali distinte nel ricorso. La omessa costituzione del resistente ha impedito, per contro, di provare in giudizio l'esatto adempimento delle prestazioni retributive (ad es. mediante la produzione delle buste paga) oppure di contestare analiticamente i conteggi effettuati dalla in applicazione dei consolidati principi Pt_1
9 giurisprudenziali in materia di riparto dell'onere probatorio (ex multis, cfr. Cass. S.U. n.
13533/2001).
25. Ne deriva, pertanto, in difetto di allegazione e prova di alcun fatto posto a fondamento di eccezioni impeditive, estintive o modificative del diritto di credito di parte ricorrente, la condanna del l pagamento della somma di euro 7.223,72, oltre interessi di mora e rivalutazione CP_1 monetaria, secondo le causali dettagliate nell'atto introduttivo del giudizio.
26. La corresponsione al prestatore di lavoro della indennità di mancato preavviso per dimissioni è causalmente giustificata dalla omessa retribuzione ex artt. 2118, co. 2 e 2119, co. 1, ultimo periodo,
c.c. (cfr. Cass. n. 32129/2018) ed anche dalla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro.
27. La condanna alle spese di lite segue la regola della soccombenza processuale di cui all'art. 91, co.
1, c.p.c.; le spese di giustizia vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto:
- accerta e dichiara il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svoltosi dal
30.01.2024 sino al 27.05.2024 tra e con diritto Parte_1 Controparte_1 della ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL Commercio - Confcommercio;
- condanna l pagamento in favore di ella somma Controparte_1 Parte_1 di euro 7.223,72, secondo i titoli di cui al ricorso, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...] che liquida in euro 2.695,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del Pt_1
15%, IVA e CPA
Così deciso in Roma, il 2.12.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Pascarella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024. xxxx
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