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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/10/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Gop del lavoro dott.ssa NI ER, in esito all'udienza dell'8.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai n.1220/2025 e n.3273/2023 RG vertenti
TRA
, nata il [...] a [...], CF Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Ettore Pellegrino, Messina, presso lo studio dell'avv. MICALI
ES che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MO LU EL giusta procura generale per atto del Notaio dott. del 21 Persona_1
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E luglio 2015, elettivamente domiciliato in Messina via T. Capra is. 301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
OGGETTO: Assegno invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2025 parte ricorrente esponeva che aveva presentato, in data 16.06.2023, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore al 74% per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ma che, disposta ctu medico legale, era stato accertato un grado di invalidità pari al 67% a far data dalla domanda amministrativa;
In data 12.02.2025 parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il ctu aveva sottovalutato l'effettivo quadro patologico di cui era portatore il ricorrente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della ctu medico legale, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla domanda amministrativa e CP_ condannarsi l' al pagamento dei ratei con decorrenza di legge, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 28.04.2025 contestando la fondatezza del ricorso per insussistenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
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E Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art.445 bis c.p.c., veniva disposta la rinnovazione della CTU.
È utile premettere che ai sensi dell'art.445 bis comma IV, c.p.c.,”Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione.”
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione tende ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario.
Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Depositata la ctu, in data odierna veniva celebrata l'udienza a trattazione scritta e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa.
Nel caso di specie le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
Il c.t.u. ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la sig.ra è affetta da infermità, analiticamente Parte_1
descritte nella relazione, ed in particolare da: “Artrite psoriasica. Obesità (IMC = 39,67), associata
a disturbo della condotta alimentare con atteggiamento bulimico. Nevrosi ansiosa.” ed ha accertato che dette patologie determinano complessivamente uno stato invalidante nella misura del 66%, a far data dalla domanda amministrativa.
Le conclusioni cui giunge il c.t.u. sono coerenti con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata, facendo corretta applicazione del calcolo riduzioni stico in base ai codici di cui al D.M. 5.2.1992. Tali conclusioni, peraltro sostanzialmente conformi a quelle cui era pervenuto il c.t.u. nominato nella fase sommaria e rimaste indenni da censure specifiche, sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Per quanto sopra, il ricorso proposto dalla sig.ra va respinto. Parte_1
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art.152 disp. Att. C.p.c. come modificato dall'art.42 del d.l.n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierna istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77del d.lgs.n. 115/2002.
Le spese relative alla c.t.u., liquidate come da separati provvedimenti, restano definitivamente a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ ex 445 bis cpc e con ricorso depositato in data 07/03/2025 , riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' i costi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 09/10/2025 Il Gop
NI ER