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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 5325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5325 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5314/2024 R.G.L.
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON L'AVV.TO BERETTA DA NG E OL RI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/04/2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2007/08 ad oggi e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 primo comma c.p.c.
2. È documentale che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del convenuto quale CP_1 insegnante di religione cattolica in forza di diversi contratti a termine di durata annuale negli anni scolastici dal 2007/2008 al 2023/2024 (doc. 1 ric.).
Con il presente ricorso, la docente lamenta l'illegittimità della reiterazione Parte_1 di contratti a termine stipulati per un periodo superiore a 36 mesi e chiede il risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. Sulla medesima questione di diritto si è di recente questo Tribunale con la sentenza n. 2885/2022 depositata il 29.12.2022 (est. Dott.ssa Palmisani), le cui argomentazioni sono pienamente condivise dallo scrivente giudice, che le richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c.
“Il tema oggetto della presente controversia attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L.
183/2003) che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali.
Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C-282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordine diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la
Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Sul tema è successivamente intervenuta la sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo CP_2 il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine,
l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
La Corte di Cassazione, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso
l'inserimento in ruolo soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro.
Sotto altro profilo, la Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale. L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova CP_1 dell'effettiva sussistenza della casuale.
Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97
Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2,
d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr.
Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C
494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso.
4. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, deve osservarsi che è pacifico e documentale che la ricorrente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi, tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo. Tale situazione integra, pertanto, un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro.
Sicché, con riferimento alla fattispecie per cui e causa, preso atto di tale normativa e di tale interpretazione giurisprudenziale, risulta rilevante che per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione
a termine il protrarsi di rapporti annuali (precari) anche se a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, con il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, senza necessità di ulteriore dimostrazione di un danno in concreto, secondo la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Sentenza n. 18698 del 09/06/2022; ordinanza n. 10999 del 09/06/2020; Sentenza n. 446 del 13/01/2021).
Ciò posto, ai fini della sua liquidazione, occorre, tuttavia, far riferimento non tanto all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 o all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quanto piuttosto alla novella di cui all'articolo 12 del DL n. 131/24 (convertito dalla legge n. 14 novembre
2024, n. 166), che ha così innovato l'articolo 36 del dlgs. n. 165/01, stabilendo che
«nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Considerato che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2007, può ritenersi illegittima la reiterazione di tali contratti a partire dall'anno scolastico 2010/11. Tale reiterazione di sicuro ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno, da risarcirsi secondo i criteri indicati, ovvero tenendo in considerazione un minimo di quattro mensilità ed un massimo di 24 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del tfr.
Alla stregua di tali rilievi si stima equo, in applicazione della normativa sopravvenuta, liquidare il danno nei seguenti termini: un importo di quattro mensilità al momento del superamento dei 36 mesi ed un importo pari a metà mensilità per ogni anno scolastico successivo. In applicazione di tale criterio di calcolo appare corretto individuare in 10,5 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR il giusto risarcimento del danno, oltre gli interessi legali.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del pregio del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
2) per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva pari a 10,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.050,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, Avv.ti
BERETTA DA NG E OL RI.
Sentenza esecutiva.
Milano,
28/11/2025 Il Giudice
Camilla NI
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
CON L'AVV.TO BERETTA DA NG E OL RI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/04/2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_1
chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta dall'a.s. 2007/08 ad oggi e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia il tutto ai sensi dell'art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/2015”.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta, all'odierna udienza dopo la discussione decideva pronunciando sentenza ex articolo 429 primo comma c.p.c.
2. È documentale che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del convenuto quale CP_1 insegnante di religione cattolica in forza di diversi contratti a termine di durata annuale negli anni scolastici dal 2007/2008 al 2023/2024 (doc. 1 ric.).
Con il presente ricorso, la docente lamenta l'illegittimità della reiterazione Parte_1 di contratti a termine stipulati per un periodo superiore a 36 mesi e chiede il risarcimento del danno nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. Sulla medesima questione di diritto si è di recente questo Tribunale con la sentenza n. 2885/2022 depositata il 29.12.2022 (est. Dott.ssa Palmisani), le cui argomentazioni sono pienamente condivise dallo scrivente giudice, che le richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c.
“Il tema oggetto della presente controversia attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L.
183/2003) che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali.
Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C-282/19) la quale, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordine diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo;
la
Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi.
Sul tema è successivamente intervenuta la sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo CP_2 il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,
(poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine,
l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
La Corte di Cassazione, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso
l'inserimento in ruolo soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , attraverso l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il CP_1 funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro.
Sotto altro profilo, la Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale. L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine alla prova CP_1 dell'effettiva sussistenza della casuale.
Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97
Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2,
d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr.
Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C
494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso.
4. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, deve osservarsi che è pacifico e documentale che la ricorrente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi, tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo. Tale situazione integra, pertanto, un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro.
Sicché, con riferimento alla fattispecie per cui e causa, preso atto di tale normativa e di tale interpretazione giurisprudenziale, risulta rilevante che per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla legge n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione
a termine il protrarsi di rapporti annuali (precari) anche se a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, con il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, senza necessità di ulteriore dimostrazione di un danno in concreto, secondo la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. Sentenza n. 18698 del 09/06/2022; ordinanza n. 10999 del 09/06/2020; Sentenza n. 446 del 13/01/2021).
Ciò posto, ai fini della sua liquidazione, occorre, tuttavia, far riferimento non tanto all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 o all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quanto piuttosto alla novella di cui all'articolo 12 del DL n. 131/24 (convertito dalla legge n. 14 novembre
2024, n. 166), che ha così innovato l'articolo 36 del dlgs. n. 165/01, stabilendo che
«nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».
Considerato che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2007, può ritenersi illegittima la reiterazione di tali contratti a partire dall'anno scolastico 2010/11. Tale reiterazione di sicuro ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno, da risarcirsi secondo i criteri indicati, ovvero tenendo in considerazione un minimo di quattro mensilità ed un massimo di 24 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del tfr.
Alla stregua di tali rilievi si stima equo, in applicazione della normativa sopravvenuta, liquidare il danno nei seguenti termini: un importo di quattro mensilità al momento del superamento dei 36 mesi ed un importo pari a metà mensilità per ogni anno scolastico successivo. In applicazione di tale criterio di calcolo appare corretto individuare in 10,5 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR il giusto risarcimento del danno, oltre gli interessi legali.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del pregio del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione di contratti a termine;
2) per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente di un'indennità onnicomprensiva pari a 10,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.050,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, Avv.ti
BERETTA DA NG E OL RI.
Sentenza esecutiva.
Milano,
28/11/2025 Il Giudice
Camilla NI