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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LU EN, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1348/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Localita' Mendicino S N C 88046 Lamezia Terme CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Nazionale 50 87032 Amantea CS
Resistente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 492/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004446759000 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro impugnava parzialmente la sentenza n.492/2024, emessa il 19/02/2024 e depositata il 06/03/2024, con la quale la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Catanzaro aveva accolto il ricorso, proposto dalla società Resistente_2
S.p.a., avverso la cartella di pagamento n.03020230004446759000.
L'appellante eccepiva il vizio di ultrapetizione della pronuncia appellata poiché la parte ricorrente aveva impugnato il solo ruolo della ripresa delle perdite.
Si costituiva la società appellata per chiedere il rigetto dell'appello.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La cartella di pagamento impugnata n.030 20230004446759000, relativa al ruolo n.2023/000181, contiene tre identificativi.
Oggetto di impugnazione, nel giudizio di primo grado, era solo il ruolo relativo all'identificativo numero
3 della partita 8TDH 2017U60T201119091523100610000001/D, relativo all'omesso versamento dell'imposta Ires 2017, in conseguenza del mancato riconoscimento del riporto delle perdite.
L'Ufficio col presente atto impugna parzialmente la decisione, deducendo il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo Giudice, che ha annullato totalmente la cartella.
Lo stesso ufficio, successivamente al deposito della sentenza impugnata, aveva riliquidato la partita di ruolo n.T201119091523100610000001/D, conseguente al mancato riconoscimento delle perdite, confermando la perdita scomputabile inserita dalla società Resistente_2 nel modello UNICO e, col provvedimento di sgravio parziale, aveva riconosciuto la corretta procedura adottata dalla società contribuente .
L'Ufficio, pertanto, chiede la riforma parziale della sentenza impugnata con conferma dei recuperi non contestati contenuti nella cartella n.030202300044446759000. Ed in vero il ricorso introduttivo era riferito alla cartella di pagamento n.030202300044446759000 “con riferimento alla partita di ruolo n. 2023/000181. (Partita n.3 del dettaglio degli importi indicati come dovuti nella cartella di pagamento)”, come espressamente richiesto nel primo motivo del ricorso introduttivo (pag. 4).
La sentenza va pertanto riformata dovendo dichiarare la nullità della cartella impugnata esclusivamente alla partita di ruolo n.2023/000181 riportata al n.3 del dettaglio degli importi indicati.
(pag.7 della cartella di pagamento)
Le spese vengono compensate stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello parzialmente e riforma la sentenza nei limiti di quanto esplicitato in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LU EN, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1348/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Localita' Mendicino S N C 88046 Lamezia Terme CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Via Nazionale 50 87032 Amantea CS
Resistente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 492/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 06/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004446759000 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro impugnava parzialmente la sentenza n.492/2024, emessa il 19/02/2024 e depositata il 06/03/2024, con la quale la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Catanzaro aveva accolto il ricorso, proposto dalla società Resistente_2
S.p.a., avverso la cartella di pagamento n.03020230004446759000.
L'appellante eccepiva il vizio di ultrapetizione della pronuncia appellata poiché la parte ricorrente aveva impugnato il solo ruolo della ripresa delle perdite.
Si costituiva la società appellata per chiedere il rigetto dell'appello.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La cartella di pagamento impugnata n.030 20230004446759000, relativa al ruolo n.2023/000181, contiene tre identificativi.
Oggetto di impugnazione, nel giudizio di primo grado, era solo il ruolo relativo all'identificativo numero
3 della partita 8TDH 2017U60T201119091523100610000001/D, relativo all'omesso versamento dell'imposta Ires 2017, in conseguenza del mancato riconoscimento del riporto delle perdite.
L'Ufficio col presente atto impugna parzialmente la decisione, deducendo il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo Giudice, che ha annullato totalmente la cartella.
Lo stesso ufficio, successivamente al deposito della sentenza impugnata, aveva riliquidato la partita di ruolo n.T201119091523100610000001/D, conseguente al mancato riconoscimento delle perdite, confermando la perdita scomputabile inserita dalla società Resistente_2 nel modello UNICO e, col provvedimento di sgravio parziale, aveva riconosciuto la corretta procedura adottata dalla società contribuente .
L'Ufficio, pertanto, chiede la riforma parziale della sentenza impugnata con conferma dei recuperi non contestati contenuti nella cartella n.030202300044446759000. Ed in vero il ricorso introduttivo era riferito alla cartella di pagamento n.030202300044446759000 “con riferimento alla partita di ruolo n. 2023/000181. (Partita n.3 del dettaglio degli importi indicati come dovuti nella cartella di pagamento)”, come espressamente richiesto nel primo motivo del ricorso introduttivo (pag. 4).
La sentenza va pertanto riformata dovendo dichiarare la nullità della cartella impugnata esclusivamente alla partita di ruolo n.2023/000181 riportata al n.3 del dettaglio degli importi indicati.
(pag.7 della cartella di pagamento)
Le spese vengono compensate stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello parzialmente e riforma la sentenza nei limiti di quanto esplicitato in motivazione. Spese compensate.