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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 723/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
MU AR TA, Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, DI
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5273/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259014159051000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150029494539000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160023396146000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 546/1992, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259014159051/000, notificata il 22 settembre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro
16.961,18, relativa a cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno, correlate ai periodi d'imposta 2012 e 2013, aventi ad oggetto tributi erariali, sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha dedotto, con i motivi di ricorso articolati ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 546/1992, l'inesistenza ovvero, l'invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, distintamente per tributi, sanzioni e interessi, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, mediante deposito di controdeduzioni nei termini di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 546/1992, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per tardività, e, nel merito, contestando la fondatezza delle censure.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 546/1992.
All'udienza pubblica di trattazione, celebrata il 6.02.2026, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 546/1992, la causa
è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla legittimazione passiva.
Il ricorso è stato proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in materia di riscossione mediante ruolo, l'ente impositore è legittimato passivo allorché le censure dedotte attengano alla sussistenza del credito tributario, alla validità o inesistenza della notificazione degli atti presupposti, ovvero a fatti estintivi sopravvenuti, quali la prescrizione.
Non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 14, comma 6-bis, D.lgs. n.
546/1992, trattandosi di atti riconducibili al medesimo soggetto impositore.
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività.
L'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio è infondata. L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2,
DPR n. 602/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992.
In tale sede, il contribuente può far valere non solo vizi propri dell'atto, ma anche fatti estintivi sopravvenuti del credito, tra i quali rientra la prescrizione. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non è preclusa dalla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini, trattandosi di questione attinente al diritto di credito e non all'atto impositivo.
Sulla natura e motivazione dell'intimazione di pagamento.
L'intimazione di pagamento, pur non costituendo atto impositivo in senso stretto, rappresenta un atto autonomamente lesivo, idoneo a incidere sulla sfera giuridica del contribuente in quanto prodromico all'avvio dell'esecuzione forzata. Essa deve, pertanto, essere assistita da un apparato motivazionale adeguato, sufficiente a rendere intellegibili le ragioni della pretesa, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e Legge
n.241/1990 e s.m. Nel caso di specie, l'atto impugnato si limita a un generico richiamo alle cartelle sottese, senza l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto e dei criteri di calcolo delle somme richieste, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi, pur accedendo al tributo principale, costituiscono obbligazioni giuridicamente autonome, assoggettate a distinti termini di prescrizione quinquennale, rispettivamente ex art. 20, comma 3, D.lgs. n. 472/1997 ed ex art. 2948, n. 4, c.c.
Nel caso di specie, a fronte di cartelle risalenti all'anno 2016, non risultano atti interruttivi idonei e specificamente riferibili a tali poste.
Deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi, restando assorbito ogni ulteriore profilo.
Sulla prescrizione dei tributi principali
Quanto ai tributi principali, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere maturato il termine prescrizionale decennale, anche alla luce delle deduzioni dell'Ufficio in ordine alla sussistenza di atti interruttivi e alla normativa emergenziale invocata. La relativa eccezione viene pertanto rigettata.
Ciò posto vi sono i presupposti per l'accoglimento parziale del ricorso;
per annullare l'intimazione di pagamento n. 10020259014159051/000, nei limiti di cui in motivazione;
per dichiarare l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativi ai periodi d'imposta 2012 e 2013. Si rigetta il ricorso per il resto.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso presentato da Ricorrente_1, come in parte motiva. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Salerno, il 6.2.2026 Il DI Relatore Musco Maria Antonietta Il
Presidente Filomena Egidia Cervino
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
MU AR TA, Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, DI
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5273/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259014159051000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150029494539000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160023396146000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 546/1992, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259014159051/000, notificata il 22 settembre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro
16.961,18, relativa a cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Salerno, correlate ai periodi d'imposta 2012 e 2013, aventi ad oggetto tributi erariali, sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha dedotto, con i motivi di ricorso articolati ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 546/1992, l'inesistenza ovvero, l'invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati, distintamente per tributi, sanzioni e interessi, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno, mediante deposito di controdeduzioni nei termini di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 546/1992, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per tardività, e, nel merito, contestando la fondatezza delle censure.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 546/1992.
All'udienza pubblica di trattazione, celebrata il 6.02.2026, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 546/1992, la causa
è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla legittimazione passiva.
Il ricorso è stato proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in materia di riscossione mediante ruolo, l'ente impositore è legittimato passivo allorché le censure dedotte attengano alla sussistenza del credito tributario, alla validità o inesistenza della notificazione degli atti presupposti, ovvero a fatti estintivi sopravvenuti, quali la prescrizione.
Non ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 14, comma 6-bis, D.lgs. n.
546/1992, trattandosi di atti riconducibili al medesimo soggetto impositore.
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività.
L'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio è infondata. L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2,
DPR n. 602/1973 costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992.
In tale sede, il contribuente può far valere non solo vizi propri dell'atto, ma anche fatti estintivi sopravvenuti del credito, tra i quali rientra la prescrizione. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non è preclusa dalla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini, trattandosi di questione attinente al diritto di credito e non all'atto impositivo.
Sulla natura e motivazione dell'intimazione di pagamento.
L'intimazione di pagamento, pur non costituendo atto impositivo in senso stretto, rappresenta un atto autonomamente lesivo, idoneo a incidere sulla sfera giuridica del contribuente in quanto prodromico all'avvio dell'esecuzione forzata. Essa deve, pertanto, essere assistita da un apparato motivazionale adeguato, sufficiente a rendere intellegibili le ragioni della pretesa, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e Legge
n.241/1990 e s.m. Nel caso di specie, l'atto impugnato si limita a un generico richiamo alle cartelle sottese, senza l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto e dei criteri di calcolo delle somme richieste, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.
Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi, pur accedendo al tributo principale, costituiscono obbligazioni giuridicamente autonome, assoggettate a distinti termini di prescrizione quinquennale, rispettivamente ex art. 20, comma 3, D.lgs. n. 472/1997 ed ex art. 2948, n. 4, c.c.
Nel caso di specie, a fronte di cartelle risalenti all'anno 2016, non risultano atti interruttivi idonei e specificamente riferibili a tali poste.
Deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi, restando assorbito ogni ulteriore profilo.
Sulla prescrizione dei tributi principali
Quanto ai tributi principali, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere maturato il termine prescrizionale decennale, anche alla luce delle deduzioni dell'Ufficio in ordine alla sussistenza di atti interruttivi e alla normativa emergenziale invocata. La relativa eccezione viene pertanto rigettata.
Ciò posto vi sono i presupposti per l'accoglimento parziale del ricorso;
per annullare l'intimazione di pagamento n. 10020259014159051/000, nei limiti di cui in motivazione;
per dichiarare l'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativi ai periodi d'imposta 2012 e 2013. Si rigetta il ricorso per il resto.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare, le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso presentato da Ricorrente_1, come in parte motiva. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Salerno, il 6.2.2026 Il DI Relatore Musco Maria Antonietta Il
Presidente Filomena Egidia Cervino