Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 31 luglio 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/04/2026, n. 6536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6536 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03642/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Curium Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bottacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, non costituita in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Astrim S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute della Regione Marche n. 52 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici;
nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:
per l’annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute della Regione Marche n. 52 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. AN LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Ritenuto che la dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere compensate, come previsto dalla norma richiamata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LF, Presidente FF, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN LF |
IL SEGRETARIO