Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dapprima dagli avvocati IU Scuderi e Domenica Di Stefano e poi dagli avvocati Angelo Russo, Andrea Agatino Salvatore Fiorito e Domenica Di Stefano con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Russo in Catania, Via Vitaliano Brancati n. 16;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania – Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Catania in data 03.10.2022, prot. n. -OMISSIS-;
2) del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dinanzi al Prefetto di Catania in data 28.10.2022 per l’annullamento a del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Catania in data 03.10.2022, prot n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania – Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso notificata e depositata dalla parte ricorrente in data 2 novembre 2025;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AN IU ON AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato (ovvero spedito per la notifica) in data 27 marzo 2023 e depositato in data 25 aprile 2023 il deducente ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania – Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con atto notificato e depositato in data 2 novembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto (dichiarazione sottoscritta dall'avvocato munito di mandato speciale).
4. All’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025, presenti i difensori della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, la parte ricorrente ha confermato la rinunzia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite mentre l’Avvocatura erariale si è riportata agli atti sul punto. Dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio non può che prendere atto della suindicata rinuncia al ricorso e della non opposizione della parte resistente e, quindi, dichiara l’estinzione del presente giudizio, sussistendo i presupposti stabiliti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, e 85, comma 9, cod. proc. amm..
6. Le spese di lite, stante l’esito in rito ed i peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA RI AS, Presidente
AN IU ON AT, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IU ON AT | RA RI AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.