TAR Torino, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 837
TAR
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Accolto
    Tardività della decisione di annullamento in autotutela

    Il provvedimento di annullamento è illegittimo perché emanato in data 26.9.2022, oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della novella dell'art. 21 nonies (31.07.2021), senza motivazione sulle ragioni del superamento.

  • Accolto
    Carenza motivazionale dell'atto gravato

    L'atto è illegittimo per carenza di motivazione sull'interesse pubblico, non avendo l'amministrazione valutato l'impatto delle modeste opere sul bene giuridico tutelato, nonostante fossero state in parte richieste da un'ordinanza sindacale.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato per riesercizio del potere

    Il ricorso è infondato su questo punto poiché la precedente sentenza di annullamento aveva evidenziato carenze motivazionali, non precludendo un secondo esame dell'affare, nel rispetto del principio del riesercizio del potere di autotutela.

  • Rigettato
    Erroneo presupposto sull'esistenza del vincolo paesaggistico

    Il ricorso è infondato. Il vincolo paesaggistico sussiste ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) D. Lgs. 42/2004 poiché il corso d'acqua è iscritto negli elenchi e la relativa fascia di rispetto opera ope legis, indipendentemente dalla sua indicazione negli strumenti urbanistici comunali.

  • Rigettato
    Irrilevanza paesaggistica delle opere oggetto di sanatoria

    Il ricorso è infondato. Le opere, pur di minima entità, accedono a manufatti più consistenti già assentiti ma privi di vaglio paesaggistico, rendendo necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 837
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 837
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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