Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00837/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massino Visconti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Conti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Massino Visconti -OMISSIS-, a oggetto: “Controllo attività urbanistico-edilizia – accertamento per presunte opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica in ambiti vincolati di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. – determina di conclusione del procedimento”, recante l'annullamento d'ufficio, ex art. 21 nonies L.n.241/1990 del “permesso di costruire in sanatoria in data -OMISSIS-, a firma del responsabile del competente servizio comunale, poiché illegittimo e inefficace”;
b) per quanto occorra, del verbale del sopralluogo eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale e datato -OMISSIS-; della Comunicazione di avvio del procedimento -OMISSIS-;
nonché di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ivi compresi:
i) la Relazione tecnica del Geom. incaricato dal Comune con Determina -OMISSIS-, prot. comunale -OMISSIS-, richiamata nella impugnata Determina n.-OMISSIS- non allegata e sconosciuta ai ricorrenti;
ii) la “comunicazione avvio di procedimento d'ufficio e fissazione data sopralluogo”, afferente altro ignoto procedimento, del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massino Visconti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. Marco ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con permesso di costruire n. -OMISSIS- il Comune di Massino Visconti assentiva la posa sul fondo di cui è causa di una recinzione in legno, di una struttura in legno prefabbricata per deposito attrezzi agricoli e di una pavimentazione in calcestruzzo di modeste dimensioni; il suddetto titolo veniva annullato in autotutela dall’amministrazione con determinazione n. -OMISSIS-, motivata sulla base di ragioni diverse rispetto a quelle fondanti gli atti qui gravati; tale – primo- esercizio del potere di autotutela è stato impugnato dal proprietario con il ricorso avanti a questo Tribunale allibrato al n. R.G. -OMISSIS-, definito con sentenza di accoglimento passata in giudicato n. -OMISSIS-.
2. In data-OMISSIS- la medesima proprietà ha richiesto un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per regolarizzare alcune modeste difformità dei manufatti realizzati dal P.d.C. n. -OMISSIS-, segnalando al Comune, nella relativa relazione di accompagnamento, che l’area era usata per il ricovero di animali d’affezione, cosicché si rendeva necessario adeguarla alle pertinenti disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana, nella L.R. piemontese n. 34/1993 e nel DPGR n. 4359/93 (doc. 4 ricorrenti); l’originario istante ha poi chiesto in data -OMISSIS- di volturare tale pratica edilizia al figlio, divenuto comodatario del fondo (doc. 14 ricorrenti); con ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, emessa a seguito di controllo da parte dell’Azienda sanitaria locale, veniva ordinato di ulteriormente adeguare le aree al disposto dell’art. 1 del DPGR n. 4359/93, approntando uno spazio di almeno 8 mq per cane, cui il destinatario comodatario del fondo ottemperava, previo deposito delle pertinenti tavole grafiche presso l’Ufficio tecnico comunale (doc. 6 ricorrenti).
3. In data -OMISSIS- il Comune intimato ha infine rilasciato il P.d.C. in sanatoria n.-OMISSIS- (doc. 7 ricorrenti) legittimando le opere difformi dal P.d.C. n.-OMISSIS-, già adeguate alle condizioni imposte dal Servizio veterinario, consistenti, come sunteggiato a pag. 4 del ricorso, in: a) modesto allargamento della platea in cemento; b) minime modifiche delle dimensioni del ricovero attrezzi; c) posa di rete metallica leggera e traforata sulla recinzione (già autorizzata), come da Regolamento di Polizia Urbana; d) cordolo di basamento; e) posa di una rete metallica, leggera e traforata, per delimitare lo spazio di ricovero dei cani.
4. Il -OMISSIS- il Comune, all’esito del relativo procedimento, ha notificato agli odierni deducenti (proprietario, comodatario e professionisti da questi incaricati) un secondo annullamento in autotutela (doc. 1 ricorrenti) con cui: a) “accerta” l’illegittimità del P.d.C. n. -OMISSIS- (già oggetto del giudizio definito da questo TAR con sentenza di accoglimento n.-OMISSIS-) “in quanto rilasciato in assenza dell’autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell’art. 142, co.1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i. (150 metri dal corso d’acqua denominato -OMISSIS-) e per tanto in violazione del disposto dell’art. 146 comma 4 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.” ; b) riconosciuto, rispetto al P.d.C. n. -OMISSIS-, il decorso del termine massimo per l’autotutela (ora pari a 12 mesi, ex art. 21 nonies L. n. 241/90), sicché esso non è stato annullato; c) “accerta” l’illegittimità del P.d.C. in sanatoria n.-OMISSIS- “il quale risulta essere rimasto in deposito nell’archivio comunale e mai notificato al richiedente né pubblicato o all’albo pretorio o in qualunque altra forma pubblica, ma unicamente reso noto al richiedente nella comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- inerente il presente procedimento […]” ; d) annulla d’ufficio il P.d.C. in sanatoria n.-OMISSIS- “per le motivazioni espresse in premesse” e, dunque, “in quanto trattasi di opere realizzate in assenza della autorizzazione paesaggistica in ambiti vincolati di cui all’art. 142 co.1 lett. c.) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. poiché l’area dove è stato effettuato l’intervento edilizio risulta all’interno della fascia misurata graficamente di mt. 150 dal -OMISSIS-(id -OMISSIS-) in elenco al RD 14 agosto 1923 Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Novara di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico sulle acque pubbliche; detto corpo idrico risulta delimitato anche nella tavola n. 9 allegata al PRGC vigente che ne individua, a norma dell’art. 29 della LUR, la relativa fascia di rispetto di mt. 15 per le quali l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi” .
5. Successivamente, con nota del -OMISSIS-, il Comune ha comunicato l’avvio – contro il proprietario, il comodatario e i soggetti da questi incaricati e ancora per le stesse aree – di un ulteriore “procedimento d’ufficio” con previsione di sopralluogo (doc. 12 ricorrenti) volto “all’accertamento per presunte opere realizzate in assenza di titolo edilizio ai sensi dell’art. 27, DPR n. 380/2001” .
6. Avverso il nuovo provvedimento di secondo grado e gli atti connessi in epigrafe indicati sono insorti i destinatari, chiedendone l’annullamento sulla base delle cinque censure come di seguito rubricate e sintetizzate:
I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 21 nonies, l. n. 241/1990, anche in relazione all’art. 21 bis, l. n. 241/1990) - Eccesso di potere per difetto di presupposti e arbitrarietà manifesta; violazione di legge (art. 97 cost.) e dei canoni di giusto procedimento, certezza, buona fede, lealtà e proporzionalità dell’azione amministrativa (artt. 1, 2, 3 l. n. 241/1990) ; la prima doglianza si appunta sulla tardività della gravata decisione in autotutela, in quanto intervenuta su un P.d.C. rilasciato oltre 16 mesi prima, cui l’amministrazione ha illegittimamente attribuito natura recettizia;
II. Violazione di legge (artt. 1, 3, 21 nonies l. n. 241/1990) - Eccesso di potere per difetto di presupposti e della motivazione; arbitrarietà manifesta - Violazione di legge (art. 97 cost. e artt. 1, 2,3 l. n. 241/1990) in relazione dei canoni di giusto procedimento, correttezza, certezza e proporzionalità dell’azione amministrativa ; la seconda doglianza si incentra sull’assenza di una motivazione circa l’interesse pubblico sotteso all’autotutela, vieppiù necessario in ragione del tempo trascorso e della modesta entità delle opere oggetto di sanatoria;
III. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 21 no nies l. n. 241/1990) - Eccesso di potere per difetto di presupposti; arbitrarietà manifesta; violazione art. 97 cost. e dei canoni di giusto procedimento, correttezza; certezza e proporzionalità dell’azione amministrativa - Nullità del provvedimento ex art. 21 septies l. n. 241/1990 per violazione dell’effetto conformativo e per elusione del giudicato ; la terza doglianza stigmatizza alla luce del principio pretorio del c.d. one shot temperato il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione intimata, ritenendolo in violazione delle statuizioni contenute nella sentenza di questo TAR n. -OMISSIS-;
IV. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 142, d.lgs. n. 42/2004) e di regolamento (piano paesaggistico regionale, P.P.R., approvato con delibera del consiglio regionale piemonte 3.10.2017 n. 233-35836 (doc. 8) - Violazione del P.R.G. del Comune di Massino Visconti, approvato con D.G.R. 5.8.2002, n. 20-6856 (doc. 9) - Eccesso di potere per difetto di presupposti; arbitrarietà; violazione art. 97 cost. e dei canoni di proporzionalità, ragionevolezza, motivazione dell’azione amministrativa, ex art. 1, 2, 3 l. n. 241/1990 – Irrazionalità ; secondo i deducenti il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in quanto fondato sull’erroneo presupposto che l’area de qua ricada nella fascia di rispetto di 150 m. dal “-OMISSIS-”, corso d’acqua tutelato, secondo l’Amministrazione, ex art. 142, co.1, lett. c), D. Lgs. n. 42/2004, perché inserito nei “corsi di acqua pubblica” di cui foglio annunzi legali della Provincia di Novara, ai sensi del R.D. 15.2.1923; secondo la tesi ricorsuale, nel compiere tale qualificazione, l’Amministrazione non si sarebbe avveduta che il “-OMISSIS-” non sia più un “corso d’acqua” esistente poiché: non compare nella CTR (Carta Tecnica Regionale); non compare nelle cartine dell’Istituto Geografico Militare; non compare nelle “mappe originali di impianto” della Regione; né, infine, risulta riportato nel PRG del Comune come “corso d’acqua” presidiato dalla fascia di rispetto paesaggistica di 150 metri, in quanto gli elaborati cartografici dello strumento urbanistico ne individuano la sola fascia di 10 metri posta a tutela della sicurezza idraulica ex art. 96 R.D. 25.7.1904, n. 523 (T.U. polizia idraulica), non invasa dalle opere de quibus .
V. Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 146, d.lgs. n. 42/2004; art. 2, co. 1, d.p.r. n. 31/2017 (all.to a, punti a10 e a13) e regolamentari (art. 107 regolamento comunale di polizia urbana per il decoro e la sicurezza (doc. 10) - Violazione art. 181, d. lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere per difetto di presupposti; arbitrarietà e irrazionalità manifesta; violazione art. 97 cost. e dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa (art. 1,2,3 l. n. 241/1990) ; la censura si appunta sull’irrilevanza paesaggistica delle opere oggetto di sanatoria, la quale deporrebbe per la sussistenza dei vizi di cui in rubrica.
7. Il Comune di Massino Visconti si è costituito con atto meramente formale.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata il 26.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa presa d’atto del deposito di istanza di passaggio in decisione senza discussione orale a firma congiunta delle parti.
9. Il ricorso merita accoglimento alla luce delle considerazioni di seguito espresse.
10. La prima doglianza, appuntata sulla tardività della decisione di annullamento in autotutela qui contestata, è fondata.
10.1. La natura non recettizia del permesso di costruire, infatti, è stata chiarita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, laddove ha statuito che “il permesso di costruire ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente, per cui è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento dell'emanazione, indipendentemente dal fatto che sia comunicato all'interessato e che questo abbia materialmente provveduto a ritirarlo; solo limitatamente agli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal rilascio del titolo edilizio (ad esempio, decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto) può postularsi una natura recettizia del medesimo (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21/11/2016, n. 5396; Consiglio di Stato sez. IV,21/12/2015, n. 5791)” (Cons. Stato, VII, 17.4.2023, n. 3823). Altrettanto vale per il titolo in sanatoria, il quale è parimenti privo di natura recettizia e dispiega i propri effetti (anche nei confronti dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo) dal momento in cui si è perfezionata la sua adozione, a prescindere dal fatto che il destinatario, privato cittadino, ne abbia effettiva conoscenza (T.A.R. Sicilia, II, 5.11.2024, n. 3022).
10.2. Tanto premesso, è noto che, ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 1, L. n. 241/1990 (nella sua versione – vigente dal 31.07.2021 – a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 63 del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29.07.2021, n.108), “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo» .
10.3. La giurisprudenza ha altresì chiarito in una solo parzialmente simile fattispecie che i nuovi termini concessi all’Amministrazione si applicano, al più, a decorrere dall’approvazione della novella legislativa: “È illegittimo l'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire in sanatoria — adottato anteriormente alla riforma dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990, operata dalla l. n. 124/2015— emanato oltre il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, in assenza di condotte integranti i presupposti giuridici che autorizzano il superamento di tale termine. Infatti, il temine di diciotto mesi, se, per un verso, non può applicarsi in via retroattiva — nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124/2015 — per un altro verso, non può che cominciare a decorrere dalla entrata in vigore della nuova disposizione anche in relazione a provvedimenti emanati anteriormente. In ogni caso, quanto al rispetto del parametro della ragionevolezza del termine, la novella vale come prezioso indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell'osservanza di tale regola” (Cons. Stato, sez. VI, 15.06.2020, n. 3787, T.A.R. Lazio, II Quater, 9.1.2024, n. 378).
10.4. Applicando al caso di specie i principi sopra enunciati, si osserva che la novella del citato art. 21 nonies è entrata in vigore il 31.07.2021, mentre il provvedimento impugnato è stato emanato in data 26.9.2022, ben oltre il suddetto termine di 12 mesi, e senza alcuna motivazione sulle eventuali ragioni di tale superamento. Il provvedimento di annullamento in autotutela dei suddetti titoli edilizi è pertanto illegittimo e deve essere annullato.
11. La seconda censura, appuntata sulla carenza motivazionale dell’atto gravato, è parimenti fondata. Il provvedimento di autotutela, infatti, si limita a individuare la disciplina paesaggistica asseritamente violata ma omette ogni minima valutazione in punto interesse pubblico alla rimozione di opere di assai modesta consistenza, la cui realizzazione era stata, almeno in parte, imposta dalla precedente ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, con cui il Comune aveva richiesto di adeguare gli spazi alle norme che tutelano il benessere animale (la sanatoria, infatti, come dedotto dalla parte a pag. 4 del ricorso, ha ad oggetto l’allargamento della platea in cemento di circa 20 cm, minime modifiche delle dimensioni del ricovero attrezzi, la posa di rete metallica leggera e traforata sulla recinzione (già autorizzata, un cordolo di basamento, e, infine, la posa di una rete metallica, leggera e traforata, per delimitare lo spazio di ricovero dei cani).
Valgono, pertanto, le considerazioni già espresse da questo Tribunale in sede di annullamento del primo provvedimento di autotutela con sentenza n. -OMISSIS-, poiché, pur a fronte di un interesse pubblico qualificato alla tutela paesaggistica prima non agitato dall’amministrazione, manca nel provvedimento qui gravato una seppur minima valutazione dell’impatto delle modestissime opere oggetto di sanatoria sul bene giuridico tutelato.
12. La terza censura, incentrata sulla violazione del giudicato di cui alla citata sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- non può, invece, essere accolta. L’invocato principio pretorio del c.d. one shot temperato, infatti, è volto ad evitare che l’amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale; tanto comporta che è dovere della stessa pubblica amministrazione riesaminare una seconda volta l’affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l’avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato. Tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi (Cons. Stato, VI, 04.05.2022 n. -OMISSIS-0).
11.1. Anche ammettendo che il principio in parola possa trovare applicazione alla peculiare fattispecie del riesercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, IV, 17.8.2022, n. 7234), la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale si è limitata a evidenziare le carenze motivazionali del primo provvedimento di rimozione in autotutela del permesso di costruire n. -OMISSIS-, non precludendone, pertanto, in via assoluta un secondo esame.
13. La quarta censura, appuntata sulla pretesa insussistenza del vincolo paesaggistico sulle aree de quibus , è parimenti infondata. Il vincolo in questione, infatti, si fonda sul disposto dell’art. 142 co. 1 lett. c del D. Lgs. n. 42/2004, a mente del quale “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: (…) c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” . Il corso d’acqua denominato “-OMISSIS-” è stato iscritto nei suddetti elenchi, e, come tale, censito dal piano paesaggistico regionale prodotto da parte ricorrente sub doc. 8. Non risulta, inoltre, che la Regione abbia escluso la rilevanza paesaggistica del bene in questione ai sensi del comma 3 della norma sopra richiamata. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2025, d'altronde, ha ulteriormente chiarito la funzione e l’estensione delle fasce paesaggistiche in questione, statuendo che “la lettera c) del comma 1 dell’art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sottopone a vincolo paesaggistico le aree ricomprese nelle fasce ricomprese nei150 metri adiacenti ai fiumi, ai torrenti ed ai corsi d’acqua, da computare tenendo conto dei piedi degli argini e dalle sponde, incluse le aree sopraelevate” .
Trattandosi di un vincolo operante ope legis la relativa, mancata indicazione nelle tavole dello strumento urbanistico comunale rimane priva di effetto e rilievo, così come l’eventuale positiva annotazione delle stesse assume, al più, valore meramente dichiarativo.
14. La quinta censura, appuntata sulla irrilevanza paesaggistica dei manufatti in contestazione, non può essere accolta. I deducenti descrivono le opere oggetto di sanatoria come “ modifica di 20 cm della platea in cemento (già autorizzata); un ampliamento di circa 3 mq. del capanno attrezzi in legno (già autorizzato); la formazione di un cordolo; il posizionamento di una rete di recinzione metallica e leggera” , riconoscendone così un seppur minimale ingombro; le stesse, inoltre, accedono a più consistenti manufatti già assentiti sul piano edilizio ma privi di preventivo vaglio paesaggistico. In siffatto, contesto, pertanto, la necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica non poteva dirsi de plano esclusa.
15. In conclusione il ricorso va accolto sulla base della fondatezza delle prime due censure, con conseguente annullamento degli atti gravati.
16. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nella retroestesa decisione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LU, Presidente
Marco ST, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco ST | UC LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.