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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6057 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Vera Marletta Presidente dott.ssa Milena Aucelluzzo giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4549/2022 RG., promossa da: in persona del curatore, avvocato , con sede Parte_1 Parte_2 legale a Catania, via San Giuseppe La Rena n. 67, partita iva autorizzato ad agire P.IVA_1 in giudizio con decreto del giudice delegato del 9.4.2021, rappresentato e difeso dall'avvocato
ES LL, giusta procura in atti attore contro
, nato a [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._1
, nato a [...], il [...], codice fiscale;
Controparte_2 C.F._2
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avvocato Cirino Biondi, giusta procura in atti convenuti
All'udienza del 10.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'odierno giudizio, introdotto con citazione notificata il 29.3.2022, ha ad oggetto l'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. (oggi art. 255 CCII) promossa dalla curatela del fallimento
[...]
[..
[...] nei confronti di , ed i primi due Pt_4 Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 quali amministratori ed il terzo quale liquidatore della società.
La curatela attrice ha dedotto il compimento di una serie di atti di mala gestio da parte degli amministratori e del liquidatore succedutisi dalla data di costituzione della società (21.3.2013) alla data del fallimento (14.12.2018), sostanzialmente consistenti: 1) nell'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la società presentasse un patrimonio netto negativo sin dal primo esercizio;
2) nell'indebito parziale rimborso ai soci nel corso degli esercizi 2014 e 2015, pur in presenza di indici di indebitamento che imponevano una capitalizzazione della società; 3) nel mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte degli amministratori.
Con comparsa di risposta depositata il 13.7.2022 si sono costituiti i convenuti, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione di responsabilità e, in subordine, contestando la fondatezza della domanda.
Con ordinanza cautelare del 11.4.2023 resa in corso di causa il giudice istruttore ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo nei confronti di ed ha accolto, invece, la Controparte_1 domanda cautelare nei confronti di ed autorizzando il Controparte_2 Parte_3 sequestro fino alla concorrenza di euro 268,478,50 nei confronti di e di euro 195.945,47 Pt_3 nei confronti di . Controparte_2
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Indi, a seguito di alcuni rinvii, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo ed all'udienza del 10.12.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali e chiedendo contestualmente la cancellazione della trascrizione del sequestro.
Esposti i fatti, in ordine all'azione di responsabilità promossa dalla curatela del fallimento
[...] nei confronti di , ed va dichiarata Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_3 la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è pacifico ed incontestato che le parti abbiano raggiunto in corso di causa un accordo per la definizione transattiva della controversia, come dichiarato all'udienza del 10.12.2025 dai procuratori costituiti.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle
2 parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione.
In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr. Cass., ord. 1257 del 17.1.2023).
Per quanto sopra, per effetto dell'avvenuta transazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio vanno compensate, come da richiesta congiunta delle parti, anche in ragione della presumibile operatività della prescrizione nei confronti di , Controparte_1 come evidenziato con ordinanza cautelare.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate e per le quali è stata disposta l'anticipazione a carico dello Stato, vanno definitivamente poste a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 131 d.p.r. 115/2002, non potendosi le stesse, peraltro, porre a carico né della curatela attrice né di (ai sensi dell'art. 85 d.p.r. 115/2002). Controparte_1
Con riguardo alla sorte del sequestro, lo stesso va dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c., essendo dichiarato inesistente (per effetto della pronuncia di cessazione della materia del contendere) il diritto a cautela del quale era stato richiesto. Va, quindi, giudizialmente ordinata la cancellazione del sequestro, come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 4549/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta dal nei confronti di , ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
Pt_3
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
DICHIARA inefficace il sequestro conservativo disposto con ordinanza del 11.4.2023 nei confronti di ed ed ordina la cancellazione della relativa Controparte_2 Parte_3 trascrizione iscritta al n.18768 R.G. ed al n.14289 R.P.
3 Così deciso in Catania, in data 11 dicembre 2025, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Salvatore Mangano dott.ssa Vera Marletta
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