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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/12/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1155/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO SALVATORE e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO SALVATORE
APPELLANTI contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO e dell'avv. , elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA CA' DEDE, 81 37029 SAN PIETRO IN CARIANO presso il difensore avv. CASTIONI MATTEO
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , ut sopra, quale rappresentate Parte_2 del Sig. , in qualità passeggero, adiva il Giudice di Pace di BUSTO Parte_1
ARSIZIO, per sentire riconoscere il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE
261/2004, pari ad € 250,00 a seguito del ritardo del volo EJU4264, con tratta BA
(BIQ) – RI OR (ORY) per il giorno 4 ottobre 2021 alle ore 12,35.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta eccependo l'incompetenza Controparte_1 giurisdizionale del Giudice adito, in favore dell'Autorità giudiziaria francese e il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dall'appellante.
Il GdP, con sentenza n. 503/2024 accoglieva l'eccezione sollevata da parte convenuta ed a tal fine disponeva come segue:
p.q.m.
Dichiara l'incompetenza del Giudice adito, in favore del Giudice francese in considerazione della tratta del volo aereo. Condanna al pagamento Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano in favore della convenuta nella Controparte_3 somma di € 300,00, oltre a spese generali, iva e cpa. Sentenza esecutiva. Così deciso in BUSTO
ARSIZIO il 07-10-2024 Il Giudice di Pace Dott. MONICA BORSA”.
Avverso tale pronuncia , ut sopra, interponeva appello svolgendo le ss. Parte_2 conclusioni:
- accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 503/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di BUSTO ARSIZIO, in persona
della Dott. MONICA BORSA, all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 267/2022, depositata in cancelleria in data 07/10/2024, mai notificata all'odierna appellante, accogliere
tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare l'inadempimento contrattuale di , codice fiscale Controparte_1
, con sede legale presso l'Aeroporto di Milano - Malpensa, Pal. 80, Terminal 2 – 21019 P.IVA_2
MA RD (VA), in persona del suo rappresentante legale protempore per quanto in narrativa;
per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea, sempre in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di €
250,00, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo
pagina 2 di 5 EJU4264, con tratta BA (BIQ) – RI OR (ORY) per il giorno 4 ottobre 2021 alle ore 12,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge, anche in considerazione dell'attività di conciliazione esperita da parte ricorrente;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
Formatosi il contraddittorio, si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con la quale formulava le ss. conclusioni:
In via pregiudiziale:
rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile per carenza di legittimazione processuale e/o per carenza di legittimazione attiva dell'appellante a proporre
l'impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
In via principale:
rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
In via subordinata:
nella denegata e non ceduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente la giurisdizione del giudice italiano e si pronunciasse sul merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice in primo grado ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio.
Su richiesta delle parti, il Giudice rimetteva la causa in decisione assegnando i termini per le PC e le conclusionali.
Con ordinanza del 24/10/2025 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo assegnando termine all'appellante sino a 15 gg prima per depositare l'atto giustificativo della rappresentanza processuale (anche agli effetti dell'art. 182 cpc), rinviando la causa all'udienza del 2/12/2025 a trattazione scritta.
L'appellante non allegava alcunchè.
Nelle proprie note le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Sulla base delle conclusioni già rassegnate, la causa viene decisa con sentenza.
pagina 3 di 5 Difetto di rappresentanza a favore di Parte_1
Con la citata ordinanza lo scrivente ha rilevato che “parte appellata ha sollevato la questione della rappresentanza sostanziale di (rappresentante) rispetto ai diritti azionati da Parte_2
(rappresentato), evidenziando che detta questione non si è posta Parte_1 nell'ambito del GdP posto che avanti a quest'ultimo è previsto che “le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale” (art. 317 cpc)“ e che “la Suprema Corte ha chiarito tuttavia che l'art. 317 cpc “è incluso tra le "disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace" e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., essere applicato oltre i casi espressamente considerati” (Cass SS.UU., sent. n. 48 del 8/2/2001)“.
A tal fine è stato assegnato un termine all'appellante per allegare l'atto giustificativo della rappresentanza processuale, ma questi non vi ha provveduto, per cui ha Parte_2 agito nell'interesse di in difetto di titolo giustificativo. Parte_1
Ammissibilità dell'appello
Stante il difetto di rappresentanza, l'appello è inammissibile.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'appellante inteso come (non potendo la sua attività essere riferita al passeggero Parte_2
), nella misura come da dispositivo. Parte_1
Atteso il rigetto dell'impugnazione dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115, gravando anch'esso su Parte_2
PQM
Il Tribunale, accertato quanto in premesso, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello; pagina 4 di 5 2) condanna a rifondere ad ut sopra, le spese di Parte_2 Controparte_1 lite liquidate in euro 300,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
3) Atteso il rigetto dell'impugnazione dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115 nei termini di cui alla parte motiva.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1155/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO SALVATORE e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO SALVATORE
APPELLANTI contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO e dell'avv. , elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA CA' DEDE, 81 37029 SAN PIETRO IN CARIANO presso il difensore avv. CASTIONI MATTEO
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , ut sopra, quale rappresentate Parte_2 del Sig. , in qualità passeggero, adiva il Giudice di Pace di BUSTO Parte_1
ARSIZIO, per sentire riconoscere il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE
261/2004, pari ad € 250,00 a seguito del ritardo del volo EJU4264, con tratta BA
(BIQ) – RI OR (ORY) per il giorno 4 ottobre 2021 alle ore 12,35.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta eccependo l'incompetenza Controparte_1 giurisdizionale del Giudice adito, in favore dell'Autorità giudiziaria francese e il conseguente rigetto di tutte le domande formulate dall'appellante.
Il GdP, con sentenza n. 503/2024 accoglieva l'eccezione sollevata da parte convenuta ed a tal fine disponeva come segue:
p.q.m.
Dichiara l'incompetenza del Giudice adito, in favore del Giudice francese in considerazione della tratta del volo aereo. Condanna al pagamento Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano in favore della convenuta nella Controparte_3 somma di € 300,00, oltre a spese generali, iva e cpa. Sentenza esecutiva. Così deciso in BUSTO
ARSIZIO il 07-10-2024 Il Giudice di Pace Dott. MONICA BORSA”.
Avverso tale pronuncia , ut sopra, interponeva appello svolgendo le ss. Parte_2 conclusioni:
- accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 503/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di BUSTO ARSIZIO, in persona
della Dott. MONICA BORSA, all'esito del giudizio civile rubricato al n. R.G. 267/2022, depositata in cancelleria in data 07/10/2024, mai notificata all'odierna appellante, accogliere
tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
- accertare l'inadempimento contrattuale di , codice fiscale Controparte_1
, con sede legale presso l'Aeroporto di Milano - Malpensa, Pal. 80, Terminal 2 – 21019 P.IVA_2
MA RD (VA), in persona del suo rappresentante legale protempore per quanto in narrativa;
per l'effetto, condannare la convenuta compagnia aerea, sempre in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di €
250,00, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009, a seguito del ritardo del volo
pagina 2 di 5 EJU4264, con tratta BA (BIQ) – RI OR (ORY) per il giorno 4 ottobre 2021 alle ore 12,35, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, cpa e spese generali come per legge, anche in considerazione dell'attività di conciliazione esperita da parte ricorrente;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
Formatosi il contraddittorio, si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta con la quale formulava le ss. conclusioni:
In via pregiudiziale:
rigettare e respingere l'appello proposto dall'appellante in quanto inammissibile per carenza di legittimazione processuale e/o per carenza di legittimazione attiva dell'appellante a proporre
l'impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
In via principale:
rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
In via subordinata:
nella denegata e non ceduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistente la giurisdizione del giudice italiano e si pronunciasse sul merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice in primo grado ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori come per legge, del presente grado di giudizio.
Su richiesta delle parti, il Giudice rimetteva la causa in decisione assegnando i termini per le PC e le conclusionali.
Con ordinanza del 24/10/2025 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo assegnando termine all'appellante sino a 15 gg prima per depositare l'atto giustificativo della rappresentanza processuale (anche agli effetti dell'art. 182 cpc), rinviando la causa all'udienza del 2/12/2025 a trattazione scritta.
L'appellante non allegava alcunchè.
Nelle proprie note le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione.
Sulla base delle conclusioni già rassegnate, la causa viene decisa con sentenza.
pagina 3 di 5 Difetto di rappresentanza a favore di Parte_1
Con la citata ordinanza lo scrivente ha rilevato che “parte appellata ha sollevato la questione della rappresentanza sostanziale di (rappresentante) rispetto ai diritti azionati da Parte_2
(rappresentato), evidenziando che detta questione non si è posta Parte_1 nell'ambito del GdP posto che avanti a quest'ultimo è previsto che “le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale” (art. 317 cpc)“ e che “la Suprema Corte ha chiarito tuttavia che l'art. 317 cpc “è incluso tra le "disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace" e che esso, avendo carattere derogatorio della disciplina ordinaria in materia di capacità processuale e perciò indubbia natura eccezionale, non può, a norma dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., essere applicato oltre i casi espressamente considerati” (Cass SS.UU., sent. n. 48 del 8/2/2001)“.
A tal fine è stato assegnato un termine all'appellante per allegare l'atto giustificativo della rappresentanza processuale, ma questi non vi ha provveduto, per cui ha Parte_2 agito nell'interesse di in difetto di titolo giustificativo. Parte_1
Ammissibilità dell'appello
Stante il difetto di rappresentanza, l'appello è inammissibile.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'appellante inteso come (non potendo la sua attività essere riferita al passeggero Parte_2
), nella misura come da dispositivo. Parte_1
Atteso il rigetto dell'impugnazione dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115, gravando anch'esso su Parte_2
PQM
Il Tribunale, accertato quanto in premesso, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello; pagina 4 di 5 2) condanna a rifondere ad ut sopra, le spese di Parte_2 Controparte_1 lite liquidate in euro 300,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge;
3) Atteso il rigetto dell'impugnazione dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del CU ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115 nei termini di cui alla parte motiva.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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