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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 27/02/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2581/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 815/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19
e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180013292633000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013A01740/2019 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 817/2025 depositato il
10/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale.
Resistente/Appellato: Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha avuto origine dai separati ricorsi presentati dal contribuente Resistente_1 il 28 dicembre 2022 all'Agenzia delle Entrate ed all'agente della Riscossione, con i quali egli ha dichiarato di impugnare, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti:
1. “cartella di pagamento n. 06820180013292633000, asseritamente notificata l'11 agosto 2018 (doc. 1)”, con cui l'Agente della Riscossione ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 85.356,54;
2. “cartella di pagamento n. T9D013A01740-2019, asseritamente notificata l'11 agosto 2018”, con cui l'Agente della Riscossione ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 159.153,78.
L'impugnazione avverso i suddetti atti veniva proposta siccome, in tesi:
1. Gli atti impugnati non gli sarebbero mai stati regolarmente notificati;
2. Con riferimento alle somme pretese con tali atti sarebbero comunque stati effettuati pagamenti.
Inoltre, limitatamente alla cartella di pagamento n. 06820180013292633000, il contribuente eccepiva che la stessa sarebbe illegittima per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora e per la violazione dell''art. 37, co. 1 ter del D.L. 124/2019 e del diritto di difesa.
L'Agenzia si è costituita nei giudizi iscritti presso la CGT di I grado di Milano rispettivamente ai nn. RGR
5553/2022 (cartella) e 5559/2022 (carico da avviso di accertamento), evidenziando come i ricorsi meritassero di essere rigettati, o meglio dichiarati inammissibili per tardività, stante la rituale notifica già degli atti prodromici.
Con la gravata sentenza la corte di primo grado ha così statuito: “Il Contribuente ha positivamente e tempestivamente assolto all'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pendono le controversie, copia della domanda di definizione agevolata di cui alla Legge n. 197/2022 e dei versamenti degli importi dovuti o della prima rata.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto (v. Cass. n. 28524/2023), fatto salvo l'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Le spese vive del processo restano a carico della parte che le ha anticipate e gli onorari vanno interamente compensati per motivi di equità.”.
L'Ufficio ha proposto appello deducendo:
1. Nullità della sentenza per travisamento dei fatti di causa, violazione delle norme relative agli istituti definitori recati dalla L. n. 197/2022, omessa pronuncia sulla materia del contendere.
2. Inammissibilità dei ricorsi introduttivi.
Si è costituito il contribuente, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Nel giudizio RGR n. 5553/2022 sulla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
0688020220000590800 e la sottesa cartella di pagamento n. 06820180013292633000, dopo che la parte aveva depositato istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 1, co.
197, Legge n. 197/2022 (definizione agevolata delle controversie tributarie), allegando copia della domanda di definizione inviata e del primo versamento, l'Ufficio emetteva e depositava provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata presentata dalla parte prot. n. 364936 del 22-11-2023, rilevando la sussistenza dell'abuso del diritto.
Il 9 febbraio 2024 il contribuente depositava una memoria e una quietanza di pagamento dichiarando di aver definito la cartella di pagamento con integrale versamento delle somme dovute e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio RGR n. 5559/2022, inerente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
0688020220000590800 e il sotteso avviso esecutivo n. T9D013A01740/2019, il contribuente depositava pure istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 1, co. 197, Legge n.
197/2022 (definizione agevolata delle controversie tributarie), senza allegare però la domanda e i versamenti, che infatti non risultavano in banca dati dell'Ufficio.
Il 14 febbraio 2024 (ossia due giorni prima dell'udienza di trattazione fissata per il 16 febbraio), il contribuente depositava copia della domanda di rottamazione quater presentata all'Agente della Riscossione, unitamente alle quietanze delle prime rate e allla quietanza di integrale pagamento della partita relativa all'avviso, identificativo n. 66819016217872007000.
In primo luogo, deve riaffermarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1271/2014:
“ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti, la pendenza della lite deve intendersi in senso formale, per cui i vizi implicanti l'inammissibilità dell'atto di instaurazione del giudizio non sono ostativi alla sua definizione, essendo sufficienti la potenziale idoneità dell'atto ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo”. Pertanto, la possibilità di definizione agevolata non è esclusa dalla potenziale inammissibilità e perfino temerarietà del ricorso, il che dispensa da ogni ulteriore considerazione sul punto.
In secondo luogo, come ribadito da Cass. civ., n. 24428/2024 e n. 29574/2025, ai fini dell'estinzione del processo tributario per la Rottamazione-quater, basta il pagamento della prima rata. Il Giudice dichiara l'estinzione d'ufficio, senza necessità di integrale versamento del piano (salva ovviamente la facoltà dell'Ufficio di procedere al recupero con nuovo atto in caso di successiva decadenza per inadempimento).
Anche l'Ufficio conviene sul fatto che l'originario giudizio iscritto al n. 5553/22 in primo grado sarebbe comunque estinto per cessata materia del contendere, avendo la parte provveduto ad adempiere integralmente alla obbligazione tributaria. Ma l'effetto estintivo (salva naturalmente la facoltà di emettere nuovo atto di ripresa) con riferimento al titolo originario si era comunque già prodotto con la mera adesione alla definizione agevolata con contestuale pagamento della prima rata. Quel che conta nel dispositivo è la declaratoria di estinzione. L'originario giudizio iscritto al n. 5559/22 è stato pacificamente oggetto di intervenuta definizione ai sensi della Legge n. 197/2022 per adesione al diverso strumento (rispetto a quanto riportato in sentenza) della c.
d. “Rottamazione-quater”: anche in questo caso, il dispositivo è correttamente quello di estinzione del giudizio.
La natura della controversia relativa a questioni di mero diritto consente la compensazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese interamente compensate tra le parti.
MIlano, 09/04/2026
Il Presidente: Izzi
L'estensore: ET
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
09/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2581/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 815/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19
e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820180013292633000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D013A01740/2019 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 817/2025 depositato il
10/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale.
Resistente/Appellato: Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha avuto origine dai separati ricorsi presentati dal contribuente Resistente_1 il 28 dicembre 2022 all'Agenzia delle Entrate ed all'agente della Riscossione, con i quali egli ha dichiarato di impugnare, chiedendone l'annullamento, i seguenti atti:
1. “cartella di pagamento n. 06820180013292633000, asseritamente notificata l'11 agosto 2018 (doc. 1)”, con cui l'Agente della Riscossione ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 85.356,54;
2. “cartella di pagamento n. T9D013A01740-2019, asseritamente notificata l'11 agosto 2018”, con cui l'Agente della Riscossione ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 159.153,78.
L'impugnazione avverso i suddetti atti veniva proposta siccome, in tesi:
1. Gli atti impugnati non gli sarebbero mai stati regolarmente notificati;
2. Con riferimento alle somme pretese con tali atti sarebbero comunque stati effettuati pagamenti.
Inoltre, limitatamente alla cartella di pagamento n. 06820180013292633000, il contribuente eccepiva che la stessa sarebbe illegittima per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora e per la violazione dell''art. 37, co. 1 ter del D.L. 124/2019 e del diritto di difesa.
L'Agenzia si è costituita nei giudizi iscritti presso la CGT di I grado di Milano rispettivamente ai nn. RGR
5553/2022 (cartella) e 5559/2022 (carico da avviso di accertamento), evidenziando come i ricorsi meritassero di essere rigettati, o meglio dichiarati inammissibili per tardività, stante la rituale notifica già degli atti prodromici.
Con la gravata sentenza la corte di primo grado ha così statuito: “Il Contribuente ha positivamente e tempestivamente assolto all'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pendono le controversie, copia della domanda di definizione agevolata di cui alla Legge n. 197/2022 e dei versamenti degli importi dovuti o della prima rata.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto (v. Cass. n. 28524/2023), fatto salvo l'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Le spese vive del processo restano a carico della parte che le ha anticipate e gli onorari vanno interamente compensati per motivi di equità.”.
L'Ufficio ha proposto appello deducendo:
1. Nullità della sentenza per travisamento dei fatti di causa, violazione delle norme relative agli istituti definitori recati dalla L. n. 197/2022, omessa pronuncia sulla materia del contendere.
2. Inammissibilità dei ricorsi introduttivi.
Si è costituito il contribuente, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Nel giudizio RGR n. 5553/2022 sulla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
0688020220000590800 e la sottesa cartella di pagamento n. 06820180013292633000, dopo che la parte aveva depositato istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 1, co.
197, Legge n. 197/2022 (definizione agevolata delle controversie tributarie), allegando copia della domanda di definizione inviata e del primo versamento, l'Ufficio emetteva e depositava provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata presentata dalla parte prot. n. 364936 del 22-11-2023, rilevando la sussistenza dell'abuso del diritto.
Il 9 febbraio 2024 il contribuente depositava una memoria e una quietanza di pagamento dichiarando di aver definito la cartella di pagamento con integrale versamento delle somme dovute e chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio RGR n. 5559/2022, inerente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
0688020220000590800 e il sotteso avviso esecutivo n. T9D013A01740/2019, il contribuente depositava pure istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 1, co. 197, Legge n.
197/2022 (definizione agevolata delle controversie tributarie), senza allegare però la domanda e i versamenti, che infatti non risultavano in banca dati dell'Ufficio.
Il 14 febbraio 2024 (ossia due giorni prima dell'udienza di trattazione fissata per il 16 febbraio), il contribuente depositava copia della domanda di rottamazione quater presentata all'Agente della Riscossione, unitamente alle quietanze delle prime rate e allla quietanza di integrale pagamento della partita relativa all'avviso, identificativo n. 66819016217872007000.
In primo luogo, deve riaffermarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1271/2014:
“ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti, la pendenza della lite deve intendersi in senso formale, per cui i vizi implicanti l'inammissibilità dell'atto di instaurazione del giudizio non sono ostativi alla sua definizione, essendo sufficienti la potenziale idoneità dell'atto ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo”. Pertanto, la possibilità di definizione agevolata non è esclusa dalla potenziale inammissibilità e perfino temerarietà del ricorso, il che dispensa da ogni ulteriore considerazione sul punto.
In secondo luogo, come ribadito da Cass. civ., n. 24428/2024 e n. 29574/2025, ai fini dell'estinzione del processo tributario per la Rottamazione-quater, basta il pagamento della prima rata. Il Giudice dichiara l'estinzione d'ufficio, senza necessità di integrale versamento del piano (salva ovviamente la facoltà dell'Ufficio di procedere al recupero con nuovo atto in caso di successiva decadenza per inadempimento).
Anche l'Ufficio conviene sul fatto che l'originario giudizio iscritto al n. 5553/22 in primo grado sarebbe comunque estinto per cessata materia del contendere, avendo la parte provveduto ad adempiere integralmente alla obbligazione tributaria. Ma l'effetto estintivo (salva naturalmente la facoltà di emettere nuovo atto di ripresa) con riferimento al titolo originario si era comunque già prodotto con la mera adesione alla definizione agevolata con contestuale pagamento della prima rata. Quel che conta nel dispositivo è la declaratoria di estinzione. L'originario giudizio iscritto al n. 5559/22 è stato pacificamente oggetto di intervenuta definizione ai sensi della Legge n. 197/2022 per adesione al diverso strumento (rispetto a quanto riportato in sentenza) della c.
d. “Rottamazione-quater”: anche in questo caso, il dispositivo è correttamente quello di estinzione del giudizio.
La natura della controversia relativa a questioni di mero diritto consente la compensazione delle spese anche del presente grado.
P.Q.M.
respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese interamente compensate tra le parti.
MIlano, 09/04/2026
Il Presidente: Izzi
L'estensore: ET