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Articolo 2 della Legge 29 giugno 1951, n. 458
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Legge 29 giugno 1951, n. 458
Articolo 2 della Legge 29 giugno 1951, n. 458
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1 luglio 1951
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1951.
Entrata in vigore il 1 luglio 1951
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