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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1094/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 738/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4262/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 16/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2103/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente insiste in atti e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/01/2020, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il Comune di Acireale, impugnando il sopracitato Avviso di Accertamento TARES
2013, eccependo:
La prescrizione e la decadenza, in quanto il presunto credito relativo al mancato pagamento del Tributo
Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi TARES relativo all'annualità 2013, risultava ampiamente prescritto, e l'Amministrazione era ampiamente decaduta dalla relativa azione di accertamento, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1.
Il contribuente propone appello in quanto il Giudice di primo grado, pronunciandosi sul motivo del ricorso, ha errato nel non ritenere maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
L'appellato si costituisce in giudizio rileva che la sentenza emessa dal Primo Giudice è legittima e va confermata.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Parte ricorrente lamenta l'omessa valutazione di un elemento decisivo della controversia da parte dei giudici di primo grado La Corte di Cassazione ha evidenziato, con sentenza n. 15674/2022 che la TARI, la TOSAP
(ora canone Unico Patrimoniale) ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 cod. civ. (Sez. 5, n. 4283 del 23/02/2010).
La prescrizione della TARI inizia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo. come si rileva dalla lettura dell'atto opposto, in applicazione delle norme sopra citate il Comune avrebbe dovuto notificare, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento entro il 31.12.2019. L'atto impugnato è stato notificato il 21.11.2019 e, quindi si deve concludere che non si è maturata alcuna decadenza posto che la notifica è avvenuta nel quinquennio successivo
E' del tutto ovvio che non è, neppure, intervenuta alcuna prescrizione del credito atteso che questa matura dopo il decorso di cinque anni a decorrere dal momento in cui il credito si è consolidato, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Inconferente il giudicato esterno.
La sentenza deve, pertanto, essere confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
SS RI ZO NZ RA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 738/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4262/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 16/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2103/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore del contribuente insiste in atti e chiede la riforma della sentenza
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 17/01/2020, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il Comune di Acireale, impugnando il sopracitato Avviso di Accertamento TARES
2013, eccependo:
La prescrizione e la decadenza, in quanto il presunto credito relativo al mancato pagamento del Tributo
Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi TARES relativo all'annualità 2013, risultava ampiamente prescritto, e l'Amministrazione era ampiamente decaduta dalla relativa azione di accertamento, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1.
Il contribuente propone appello in quanto il Giudice di primo grado, pronunciandosi sul motivo del ricorso, ha errato nel non ritenere maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
L'appellato si costituisce in giudizio rileva che la sentenza emessa dal Primo Giudice è legittima e va confermata.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Parte ricorrente lamenta l'omessa valutazione di un elemento decisivo della controversia da parte dei giudici di primo grado La Corte di Cassazione ha evidenziato, con sentenza n. 15674/2022 che la TARI, la TOSAP
(ora canone Unico Patrimoniale) ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 cod. civ. (Sez. 5, n. 4283 del 23/02/2010).
La prescrizione della TARI inizia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il tributo. come si rileva dalla lettura dell'atto opposto, in applicazione delle norme sopra citate il Comune avrebbe dovuto notificare, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento entro il 31.12.2019. L'atto impugnato è stato notificato il 21.11.2019 e, quindi si deve concludere che non si è maturata alcuna decadenza posto che la notifica è avvenuta nel quinquennio successivo
E' del tutto ovvio che non è, neppure, intervenuta alcuna prescrizione del credito atteso che questa matura dopo il decorso di cinque anni a decorrere dal momento in cui il credito si è consolidato, ovvero dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Inconferente il giudicato esterno.
La sentenza deve, pertanto, essere confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Spese compensate. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
SS RI ZO NZ RA