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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1041/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione ai senso dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Falduto giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Francesco Campisi giusta procura in Controparte_1 atti
CONCLUSIONI
Per l'appellante < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 885/2021, pubblicata il
29.12.2021, rigettare integralmente le domande proposte dall'appellato perché infondate in fatto e diritto e, comunque, prive di alcun supporto probatorio come da motivi esposti nel corpo dell'atto; in via subordinata sospendere questo giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c. o ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio >
Per l'appellato < Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così statuire: 1) rigettare l'avverso appello siccome inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza appellata;
2) condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del giudizio di appello con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore antistatario>
Fatto e diritto
ha proposto opposizione, davanti al Tribunle di Vibo Valentia, all'atto Controparte_1 di precetto cambiario con il quale gli ha intimato il pagamento Parte_1 dell'importo di €16.926,99, deducendo che la cambiale avesse un titolo illecito perché
a fronte dell'erogazione di un prestito di € 8.000 aveva preteso il Parte_1 rilascio di una cambiale di importo doppio oltre spese per l'acquisto delle marche.
All'opposizione ha resistito eccependo che il prestito erogato era di Parte_1
16.250 euro e che pari importo era stata emessa la cambiale.
IL Giudice di primo grado, con la medesima ordinanza con la quale avere rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni dando atto della decadenza dell'attore dall'attività istruttoria per non avere indicato i testi nel termine assegnato, ha disposto la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica ritenendo che dalle asserzioni difensive dell'opponente potesse ritenere la ricorrenza di un reato perseguibile d'ufficio.
Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza penale del giudizio instaurato a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale e della stessa è stata disposta l'acquisizione agli atti del giudizio.
Con sentenza del 29 dicembre 2021 il Tribunale, valorizzando esclusivamente il contenuto della sentenza penale di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità penale di per il reato di usura ha ritenuto che tanto valesse a fare ritenere la Parte_1 ricorrenza di una causa illecita nel rilascio del titolo cambiario e ha accolto l'opposizione.
Avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia con atto di Parte_1 citazione notificato il 28 giugno 2022 ha proposto appello affidato ai motivi che saranno esaminati.
Con comparsa di risposta depositata il 7 dicembre 2022 si è costituito Controparte_1 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
L'udienza di precisazione delle conclusioni originariamente fissata al 23 giugno 2027, su istanza di anticipazione dell'appellante è stata anticipata all'udienza del 26 novembre
2025 per la discussione e la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
L'udienza del 26 novembre 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di trattazione. Solo parte appellante ha depositato note di trattazione. Con il primo motivo di censura l'appellante lamenta che il Tribunale ha acriticamente recepito le risultanze della sentenza penale, peraltro acquisita quando già erano maturate le preclusioni istruttorie e senza neanche consentire l'instaurazione del contraddittorio dopo l'acquisizione della sentenza, violando così altresì le regole del giusto processo.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere il Tribunale assunto come vera la sentenza penale senza alcuna autonoma valutazione della stessa e senza neanche valutare il comportamento processuale di assoluta inerzia dell'opponente.
Con il terzo motivo di appello ha dedotto la violazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere il
Tribunale sospeso il giudizio civile in attesa della formazione del giudicato penale.
Con il quarto motivo lamenta l'erronea decisione sulle spese di lite.
I primi due motivi sono fondati e idonei a determinare l'integrale riforma della sentenza impugnata con assorbimento degli altri motivi.
La sentenza di primo grado, pur teorizzando l'applicazione dei principi in materia di libera valutazione da parte del giudice di atti comunque acquisiti al processo e di prove espletate in altri giudizi, omette poi nei fatti ogni valutazione sul punto affidando il riconoscimento della causa illecita del rilascio della cambiale esclusivamente all'esito ( non definitivo ) del giudizio penale senza compiere alcuna ragionata valutazione degli elementi in quel giudizio raccolti. Sostanzialmente il Tribunale ha riconosciuto alla sentenza penale l'effetto che l'art. 651 c.p.p. attribuisce, peraltro nei soli giudizi di risarcimento del danno, al giudicato penale di condanna senza che nel caso in esame ricorresse alcun giudicato.
Una corretta e reale valutazione del materiale probatorio raccolto in sede penale avrebbe infatti condotto a riconoscere l'assoluta infondatezza della tesi difensiva, posto che la motivazione della sentenza penale era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che erroneamente il Tribunale penale ha ritenuto confermate dalle deposizioni dei testi escussi in sede penale che, al contrario, nessuna dichiarazione hanno reso in ordine alla presunta discrepanza tra l'importo della cambiale e quello del prestito.
Tanto vale a fondare la riforma della sentenza anche senza considerare che, per come comprovato da parte appellante con la produzione effettuata insieme alle note difensive depositata il 30 ottobre 2025, la sentenza penale è stata integralmente riformata con sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 20 marzo 2024 divenuta irrevocabile il 18 settembre 2024. In definitiva la tesi posta alla base della opposizione è rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio sicché anche in ragione dell'astrattezza che caratterizza l'azione cambiaria l'opposizione proposta in primo grado deve essere rigettata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato sulla base dell'importo del precetto.
P.Q.M.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 855 del 2021 e nei
[...] confronti di così provvede: Controparte_2 accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione a precetto proposta da;
Controparte_2 condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che per il primo grado liquida in € 5.077 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15% e per il secondo grado in € 377, 50 per spese vive ed € 5809 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso il 2 dicembre 2025
La Presidente est.
NA RR