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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3173/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA GR IO MA, Presidente
CANDIA UGO, Relatore
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14880/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Carmela Eutalia Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I4029682024 IRES+IRAP+IVA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22442/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
La ricorrente ha così concluso nella memoria depositata il 30 novembre 2025:
«accogliere la richiesta di rimessione in termini ex art.153, co.2, c.p.c. per causa di forza maggiore per l'impugnazione dell'Atto Impugnato;
2. NEL MERITO
2.1. accogliere il presente ricorso introdotto e, di conseguenza, in pubblica udienza, dichiarare nullo e/o annullare totalmente l'Atto Impugnato, perché del tutto illegittimo ed infondato per i motivi di diritto e di merito sopra esposti e, per l'effetto, riconoscere l'assoluta estraneità del Ricorrente alla pretesa tributaria come portata dall'Atto Impugnato e, di conseguenza,
2.2. condannare l'Ufficio, ai sensi dell'art. 69 del citato D.Lgs., al rimborso di quanto eventualmente pagato dal Ricorrente nelle more del giudizio al solo scopo di evitare l'azione esecutiva (a cagione dei versamenti effettuati o della riscossione portata a compimento sulla base dell'Atto Impugnato), nonché
2.3. condannare l'Ufficio, in virtù del principio della soccombenza, a mente dell'art.91 c.p.c., alla rifusione delle spese del giudizio, diritti ed onorari, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. cit., oltre ad Iva e contributo per la Cassa previdenza, nella misura che si riterrà di giustizia (D.M. 5/10/64 n. 585 e D.P.R. 10/10/1994 n.
645), con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi».
L'Agenzia delle Entrate ha così concluso nelle proprie controdeduzioni:
«Che Codesta Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Voglia, in via preliminare rigettare l'istanza di rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c., dichiarare l'avviso di accertamento definitivo, in via principale rigettare il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente per i motivi sopra esposti, riconoscendo la legittimità della pretesa erariale, con condanna alle spese, come da nota spese allegata».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 6 agosto 2025, depositato l'11 agosto 2025, Ricorrente_1 S.R.L. impugnava e chiedeva l'annullamento l'avviso notificatole in data 10 dicembre 2024, con cui l'Ufficio aveva accertato presuntivamente ai fini IRES, IRAP ed IVA maggiori ricavi per 280.438 € e recuperato a tassazione la somma complessiva di 265.545,37 € comprensiva di accessori.
2. L'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni in data 29 ottobre 2025, rassegnando le suindicate conclusioni.
3. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'udienza del 11 ottobre 2025, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rinviava la causa all'udienza dell'11 dicembre 2025.
L'istante ha depositato memoria in data 30 novembre 2025 ed all'esito della citata udienza, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha preliminarmente richiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, rappresentando che: - la posta elettronica certificata della società Ricorrente_1 Srl era gestita solo e personalmente dalla dott.ssa Rappresentante_1 (amministratore unico ed unico rappresentante legale della Ricorrente) che, in via esclusiva, conosce e detiene l'indirizzo pec e la relativa password di tale posta elettronica certificata e, quindi, era l'unica persona a poter “aprire” la posta elettronica certificata indirizzata alla Ricorrente_1 S.r.l., oltre che – naturalmente gestire la stessa (ricezione ed invio della posta, rinnovo del contratto, ecc.);
- per cause non dipendenti dalla sua volontà, in quanto obiettivamente impedita da una grave e non temporanea e non prevedibile patologia che di lì a poco l'avrebbe costretta anche a sottoposti ad intervento chirurgico, la dott.ssa Rappresentante_1 (amministratore unico ed unico rappresentante legale della Ricorrente) si è trovata nella materiale impossibilità di evadere la richiesta documentale, dedotta nell'Invito, di cui non ha avuto neanche la possibilità di “aprire” la relativa casella della posta Pec in arrivo;
- l'evidenziata forza maggiore impeditiva, non dipendente dalla volontà della sig.ra Rappresentante_1, nella qualità, è stata una condizione non temporanea perché protrattasi almeno dal mese di luglio 2024 a tutto il mese di marzo 2025, è da correlarsi in un rapporto di stretta dipendenza ad una impeditiva patologia dolorosa e debilitante, di cui è risultata obiettivamente essere affetta la stessa, come attestato e provato da adeguata perizia medico legale;
Verso la fine del mese di marzo 2025, benchè ancora in fase di convalescenza, quando purtroppo era ormai già scaduto anche il termine per introdurre ricorso avverso l'atto impugnato, iniziando a riprendere gradualmente il lavoro ed, in particolare, aprendo - solo all'allora – anche la posta elettronica certificata, la sig. Rappresentante_1 viene a conoscenza dell'attività di accertamento avviata dall'Ufficio con l'Invito e conclusasi con l'Avviso di accertamento n. TF503I402968/2024.
Alla luce di tale evenienza, la Sig.ra Rappresentante_1 si è impegnata con immediatezza a raccogliere ed ordinare la documentazione richiesta con l'Invito dall'Ufficio, nella dichiarata e concreta volontà di non sottrarsi all'accertamento in parola ed evitare le ingiuste conseguenze, offrendo in merito con la necessaria piena e completa collaborazione e formulando, senza esito, istanza di riesame in autotutela.
2. L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta.
Anche da ultimo le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall'art. art. 153, comma 2, c.p.c., deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma, sulla base di un orientamento consolidato (Cass. n. 17729/18), e che la causa non imputabile «non può risolversi in una mancanza di diligenza» e «non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale
[…]» (Cass. n. 363/2017). Un deficit di diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile […] esclude pertanto la possibilità della rimessione in termini;
ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l'atto processuale e pertanto non vi è necessità di una sua intenzione dolosa. Cass. Sez.
Un. 6431/2025 che richiama Cass. n. 31483/2023; nello stesso senso Cass. 28254/2025).
3. Alla luce di tale chiaro e ribadito principio, la Corte non può rilevare come, pur a fronte della drammatica vicenda personale dell'amministratore della società, il modello organizzativo della gestione amministrativa, affidato – per quanto rileva – ad un unico soggetto che curava la lettura della posta elettronica, si è rilevato del tutto carente ad assicurare l'esigenza di continuità del servizio amministrativo, in termini tanto più gravi e rilevanti in ragione del lungo lasso di tempo che ha impedito alla suddetta amministratrice di attendere ai suoi compiti, circostanza questa che rendeva più che esigibile la ricerca di soluzioni alternative, non ultima quella di individuare, in quel delicato momento, un soggetto fidato che potesse almeno “aprire” la posta e prendere contezza dei suoi contenuti.
In tale contesto, nella considerazione dei circa otto mesi trascorso tra la notifica dell'atto impugnato (10 dicembre 2024) e la notifica del ricorso (6 agosto 2025), la Corte ritiene che non via siano margini operativi per una rimessione in termini, stante il ravvisato difetto di organizzazione dell'attività amministrativa della società.
4. Per tale via, stante la sua pacifica tardività, il ricorso (proposto contro il predetto avviso di accertamento e non contro il rigetto dell'istanza di autotutela) va dichiarato inammissibile, con valore, ovviamente, assorbente rispetto ad ogni altra questione.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto della previsione di cui all'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in
€. 1.200,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA GR IO MA, Presidente
CANDIA UGO, Relatore
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14880/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Carmela Eutalia Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I4029682024 IRES+IRAP+IVA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22442/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
La ricorrente ha così concluso nella memoria depositata il 30 novembre 2025:
«accogliere la richiesta di rimessione in termini ex art.153, co.2, c.p.c. per causa di forza maggiore per l'impugnazione dell'Atto Impugnato;
2. NEL MERITO
2.1. accogliere il presente ricorso introdotto e, di conseguenza, in pubblica udienza, dichiarare nullo e/o annullare totalmente l'Atto Impugnato, perché del tutto illegittimo ed infondato per i motivi di diritto e di merito sopra esposti e, per l'effetto, riconoscere l'assoluta estraneità del Ricorrente alla pretesa tributaria come portata dall'Atto Impugnato e, di conseguenza,
2.2. condannare l'Ufficio, ai sensi dell'art. 69 del citato D.Lgs., al rimborso di quanto eventualmente pagato dal Ricorrente nelle more del giudizio al solo scopo di evitare l'azione esecutiva (a cagione dei versamenti effettuati o della riscossione portata a compimento sulla base dell'Atto Impugnato), nonché
2.3. condannare l'Ufficio, in virtù del principio della soccombenza, a mente dell'art.91 c.p.c., alla rifusione delle spese del giudizio, diritti ed onorari, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. cit., oltre ad Iva e contributo per la Cassa previdenza, nella misura che si riterrà di giustizia (D.M. 5/10/64 n. 585 e D.P.R. 10/10/1994 n.
645), con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi».
L'Agenzia delle Entrate ha così concluso nelle proprie controdeduzioni:
«Che Codesta Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Voglia, in via preliminare rigettare l'istanza di rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c., dichiarare l'avviso di accertamento definitivo, in via principale rigettare il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente per i motivi sopra esposti, riconoscendo la legittimità della pretesa erariale, con condanna alle spese, come da nota spese allegata».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 6 agosto 2025, depositato l'11 agosto 2025, Ricorrente_1 S.R.L. impugnava e chiedeva l'annullamento l'avviso notificatole in data 10 dicembre 2024, con cui l'Ufficio aveva accertato presuntivamente ai fini IRES, IRAP ed IVA maggiori ricavi per 280.438 € e recuperato a tassazione la somma complessiva di 265.545,37 € comprensiva di accessori.
2. L'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni in data 29 ottobre 2025, rassegnando le suindicate conclusioni.
3. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'udienza del 11 ottobre 2025, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e rinviava la causa all'udienza dell'11 dicembre 2025.
L'istante ha depositato memoria in data 30 novembre 2025 ed all'esito della citata udienza, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha preliminarmente richiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, rappresentando che: - la posta elettronica certificata della società Ricorrente_1 Srl era gestita solo e personalmente dalla dott.ssa Rappresentante_1 (amministratore unico ed unico rappresentante legale della Ricorrente) che, in via esclusiva, conosce e detiene l'indirizzo pec e la relativa password di tale posta elettronica certificata e, quindi, era l'unica persona a poter “aprire” la posta elettronica certificata indirizzata alla Ricorrente_1 S.r.l., oltre che – naturalmente gestire la stessa (ricezione ed invio della posta, rinnovo del contratto, ecc.);
- per cause non dipendenti dalla sua volontà, in quanto obiettivamente impedita da una grave e non temporanea e non prevedibile patologia che di lì a poco l'avrebbe costretta anche a sottoposti ad intervento chirurgico, la dott.ssa Rappresentante_1 (amministratore unico ed unico rappresentante legale della Ricorrente) si è trovata nella materiale impossibilità di evadere la richiesta documentale, dedotta nell'Invito, di cui non ha avuto neanche la possibilità di “aprire” la relativa casella della posta Pec in arrivo;
- l'evidenziata forza maggiore impeditiva, non dipendente dalla volontà della sig.ra Rappresentante_1, nella qualità, è stata una condizione non temporanea perché protrattasi almeno dal mese di luglio 2024 a tutto il mese di marzo 2025, è da correlarsi in un rapporto di stretta dipendenza ad una impeditiva patologia dolorosa e debilitante, di cui è risultata obiettivamente essere affetta la stessa, come attestato e provato da adeguata perizia medico legale;
Verso la fine del mese di marzo 2025, benchè ancora in fase di convalescenza, quando purtroppo era ormai già scaduto anche il termine per introdurre ricorso avverso l'atto impugnato, iniziando a riprendere gradualmente il lavoro ed, in particolare, aprendo - solo all'allora – anche la posta elettronica certificata, la sig. Rappresentante_1 viene a conoscenza dell'attività di accertamento avviata dall'Ufficio con l'Invito e conclusasi con l'Avviso di accertamento n. TF503I402968/2024.
Alla luce di tale evenienza, la Sig.ra Rappresentante_1 si è impegnata con immediatezza a raccogliere ed ordinare la documentazione richiesta con l'Invito dall'Ufficio, nella dichiarata e concreta volontà di non sottrarsi all'accertamento in parola ed evitare le ingiuste conseguenze, offrendo in merito con la necessaria piena e completa collaborazione e formulando, senza esito, istanza di riesame in autotutela.
2. L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta.
Anche da ultimo le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ribadito che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall'art. art. 153, comma 2, c.p.c., deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma, sulla base di un orientamento consolidato (Cass. n. 17729/18), e che la causa non imputabile «non può risolversi in una mancanza di diligenza» e «non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale
[…]» (Cass. n. 363/2017). Un deficit di diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile […] esclude pertanto la possibilità della rimessione in termini;
ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l'atto processuale e pertanto non vi è necessità di una sua intenzione dolosa. Cass. Sez.
Un. 6431/2025 che richiama Cass. n. 31483/2023; nello stesso senso Cass. 28254/2025).
3. Alla luce di tale chiaro e ribadito principio, la Corte non può rilevare come, pur a fronte della drammatica vicenda personale dell'amministratore della società, il modello organizzativo della gestione amministrativa, affidato – per quanto rileva – ad un unico soggetto che curava la lettura della posta elettronica, si è rilevato del tutto carente ad assicurare l'esigenza di continuità del servizio amministrativo, in termini tanto più gravi e rilevanti in ragione del lungo lasso di tempo che ha impedito alla suddetta amministratrice di attendere ai suoi compiti, circostanza questa che rendeva più che esigibile la ricerca di soluzioni alternative, non ultima quella di individuare, in quel delicato momento, un soggetto fidato che potesse almeno “aprire” la posta e prendere contezza dei suoi contenuti.
In tale contesto, nella considerazione dei circa otto mesi trascorso tra la notifica dell'atto impugnato (10 dicembre 2024) e la notifica del ricorso (6 agosto 2025), la Corte ritiene che non via siano margini operativi per una rimessione in termini, stante il ravvisato difetto di organizzazione dell'attività amministrativa della società.
4. Per tale via, stante la sua pacifica tardività, il ricorso (proposto contro il predetto avviso di accertamento e non contro il rigetto dell'istanza di autotutela) va dichiarato inammissibile, con valore, ovviamente, assorbente rispetto ad ogni altra questione.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, tenendo conto della previsione di cui all'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in
€. 1.200,00 oltre accessori se dovuti.